Nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate (n. 8 del 3 aprile) sulle disposizioni emanate. Mancano ancora, tuttavia, risposte certe su alcuni temi come avvisi bonarie Isa
ALTRE ISTRUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Con una corposa circolare, la n. 8 del 3 aprile scorso, l’Agenzia delle Entrate, facendo seguito alla precedenti circolari numero 4, 5, 6 e 7 ed a numerose risoluzioni riguardanti lo stesso argomento, raccogliendo i quesiti più frequenti e pubblicando le relative risposte, fornisce importanti chiarimenti sulle disposizioni che sono state emanate in ambito fiscale per fronteggiare le conseguenze economiche dell’epidemia del coronavirus.
Gli argomenti trattati spaziano sulle numerose norme di carattere tributario fino ad ora emanate, con cinque capitoli, il primo dedicato alle proroghe ed alle sospensioni dei termini di versamento e di altri adempimenti, il secondo alla sospensione dell’attività degli enti impositori, dei carichi affidati all’agente ella riscossione e di altri adempimenti tributari, il terzo dedicato alle misure di sostegno delle imprese, il quarto alle misure di sostegno dei lavoratori ed infine, il quinto, alle altre disposizioni contenute nel Decreto 18.
La circolare e le risposte fornite sono di per sé abbastanza chiare. Continuano a mancare, tuttavia, risposte a molti altri quesiti che rendono ancora difficile per i contribuenti e per i professionisti del settore districarsi in questo nuovo ginepraio di sospensioni e di agevolazioni che, per la verità, sicuramente a causa della fretta con le quali le norme sono state emanate, non solo non brillano di chiarezza, ma generano anche abbastanza confusione.
C’è da dire, peraltro, che si sperava che l’Agenzia delle Entrate, magari anticipando in via interpretativa la volontà del Governo e del Parlamento chiamato a convertire in legge il Decreto, seguendo la ratio dell’intero provvedimento e l’obiettivo di semplificare al massimo gli adempimenti durante questo periodo, potesse dare risposte positive in merito a questioni come quella riguardante la fatturazione elettronica.
Ed invece no. Proprio su questo argomento l’Agenzia delle Entrate, al paragrafo 1.7, fa sapere che anche in caso di interruzione (chiusura) dell’attività a far data dall’11 marzo 2020 secondo le disposizioni del D.P.C.M. dello stesso giorno, in presenza di operazioni già “effettuate” ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 633/72 nei dodici giorni precedenti (termine di emissione della fattura elettronica), il documento, essendo destinato alla controparte ed essendo funzionale all’esercizio di alcuni diritti fiscalmente riconosciuti (come la detrazione dell’IVA o la deduzione dei costi), deve essere emesso secondo le regole ordinarie.
Non è invocabile, sempre secondo l’’Agenzia, in linea generale, nemmeno la “causa di forza maggiore” visto che secondo l’orientamento della Corte di Cassazione per “forza maggiore” si deve intendere ogni forza esterna che determina in modo necessario ed inevitabile il comportamento del soggetto, come nel caso di interruzione delle comunicazioni per eventi naturali che impedisce al contribuente di raggiungere il luogo dove l’adempimento deve essere eseguito. Una ipotesi quest’ultima la quale, peraltro, deve essere accertata, caso per caso, attraverso un apposito Decreto.
Lo stesso dicasi per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi e rilascio del “documento commerciale”, visto che, anche in questo caso, esiste una esigenza della controparte di ottenere al momento della fornitura un documento utilizzabile anche ai fini fiscali. Evidentemente, non può non ritenersi legittima la trasmissione tardiva quando il ritardo di trasmissione è giustificato da motivi come l’assenza di connessione internet oppure di connettività del dispositivo.
Sull’argomento, l’Agenzia conclude ricordando che, in caso di mancato esercizio (interruzione) dell’attività per ordine dell’autorità o per altre ragioni connesse agli eventi calamitosi, nessuna memorizzazione/invio dati deve avvenire, analogamente a quanto avviene nel caso di chiusura settimanale, per ferie o per altri eventi eccezionali, visto che il Registratore telematico, al momento della prima trasmissione successiva, provvede alla elaborazione ed all’invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione per il quale l’esercente non ha effettuato l’operazione di chiusura giornaliera.
Si aspetta con ansia la conversione in legge del decreto 18 e l’emanazione del Decreto Cura Italia due”, per avere risposte ai tanti problemi che tutti i cittadini stanno incontrando nella drammatica situazione del momento. Nulla sappiamo, ancora, sull’efficacia – quest’anno – degli ISA (gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale che rischiano di penalizzare ingiustamente i contribuenti che subiscono il repentino ed imprevedibile calo di fatturato a causa del contenimento sociale), della possibilità di sospendere i pagamenti legati agli avvisi bonari (articoli 36 bis e 36 ter) dell’Agenzia delle Entrate, oppure dell’applicabilità, o meno, nel periodo di sospensione (compresa la sospensione che riguarda i pagamenti su cartelle di pagamento), della norma prevista dall’articolo 48 bis del D.P.R. 602/1973 che impedisce il pagamento delle somme dovute da qualsiasi Pubblica Amministrazione ogni qual volta il creditore abbia ricevuto una cartella per un importo superiore a 5.000 Euro, pagamenti i quali, invece, dovrebbero avvenire con la maggiore solerzia possibile al fine di dare liquidità alle aziende in sofferenza.
Intanto, sembrerebbe certa la notizia di un ulteriore slittamento dei pagamenti di aprile di Iva, ritenute e contributi, per contribuenti imprese e lavoratori autonomi con volume di affari fino a 10 milioni e con un calo del fatturato del 25 per cento.