Strategia antievasione: arriva l’algoritmo per i controlli fiscali

La nuova strategia antievasione: arriva l’algoritmo per i controlli fiscali

Forastieri Salvatore

La nuova strategia antievasione: arriva l’algoritmo per i controlli fiscali

Salvatore Forastieri  |
mercoledì 06 Luglio 2022

In realtà, il nuovo decreto sul sistema di controllo, contiene diverse norme che superano l’esigenza di riservatezze e privacy dei cittadini

Ha origine dalla legge di Bilancio del 2020 la nuova strategia antievasione fondata principalmente sulle analisi del rischio fatte incrociando l’Archivio dei rapporti finanziari con le altre banche dati a disposizione del Fisco.

Ora, dopo il periodo segnato dalla pandemia, e nonostante le conseguenze del Covid non siano venute meno, dopo una fase sperimentale durante la quale l’Agenzia ha testato il sistema attraverso l’applicativo VE.RA. (Verifica Rapporti Finanziari) è stato elaborato un algoritmo il quale, proprio attraverso l’incrocio di tutti i dati in possesso dell’Anagrafe Tributaria e dell’Archivio dei rapporti finanziari, e la “cifratura” di tutte le informazioni acquisibili, consentirà all’Agenzia delle Entrate di predisporre, a livello centrale, apposite liste selettive di contribuenti a maggior rischio di comportamenti attuati in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento tributario.

Così, dopo avere acquisito le indicazioni del Garante della Privacy, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 152 dell’1 luglio) il D.M. 28 giugno 2022, attuativo della disposizione che prevede l’interconnessione fra le banche dati dell’Anagrafe tributaria di cui all’art. 1, comma 682, legge n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020).

Come previsto dal Decreto, ai fini del perseguimento delle finalità di prevenzione e contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, vengono elaborati alcuni dati personali comuni, contenuti nelle banche dati, relativi all’identità anagrafica ed alla capacità economica, tra cui dati riguardanti le dichiarazioni fiscali, il patrimonio mobiliare e immobiliare, dati contabili e finanziari, dati dei pagamenti, dei versamenti e delle compensazioni, nonché i dati di profilazione relativi agli eventuali indicatori di rischio desunti o derivati attribuiti ai soggetti.

Una volta elaborate le liste selettive di contribuenti a rischio, le stesse vengono inviate alle Direzioni regionali e provinciali delle Entrate, al preciso fine di indirizzare l’ordinaria attività di controllo nei confronti delle posizioni a più elevato rischio di evasione.
Le Direzioni periferiche dovranno valutare, in completa autonomia, la proficuità delle eventuali azioni di controllo orientandosi, secondo una logica di efficacia ed efficienza delle attività di verifica, verso le posizioni di contribuenti (sia persone fisiche che enti o società) che presentano elementi di pericolosità fiscale.

Le elaborazioni non possono essere conservate oltre il secondo anno successivo a quello di decadenza dall’accertamento ma, comunque, fino alla definizione di eventuali giudizi.
In realtà, il nuovo decreto sul sistema di controllo basato principalmente sui dati dell’Anagrafe dei rapporti finanziati e dell’Anagrafe Tributaria, contiene diverse norme che superano l’esigenza di riservatezze e privacy dei cittadini.

L’Agenzia e la Guardia di finanza, tuttavia, in qualità di titolari del trattamento, sono tenuti a trattare esclusivamente i dati personali indispensabili ed effettuano le operazioni di trattamento strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità di cui prima si è detto, ed adottano tutte le misure necessarie per escludere i dati personali inesatti o non aggiornati dai trattamenti conseguenti all’analisi del rischio fiscale.

Ed ancora, a tutela dei diritti e delle libertà dei soggetti interessati, devono essere adottate specifiche misure di sicurezza tecniche e organizzative idonee a garantire la riservatezza, l’integrità, la disponibilità dei dati e la sicurezza dei sistemi, nonché quelle necessarie ad assicurare che i dati utilizzati siano attuali, coerenti, completi, tracciabili e ripristinabili.

Come si può facilmente osservare, i punti deboli di tale sistema di controllo fiscale sono diversi.
A prescindere, infatti, dall’opportunità o meno di farlo entrare in scena quando ancora gli effetti economici devastanti della pandemia non sono ancora completamente cessati, il problema che si prospetta, oltre a quello riguardante la privacy, di cui prima si è detto, riguarda, in generale, il rischio di interpretazioni dei dati che conducono a risultati non attendibili oppure, ma su questo il decreto prevede specifica attenzione, di utilizzo di dati non aggiornati o inesatti.

Se da un lato, infatti, non c’è dubbio che anche in democrazia l’esigenza di raggiungere obiettivi primari come la ricerca dell’evasione può giustificare alcune concessioni alla minore riservatezza dei dati, dall’altro non si possono assolutamente tollerare risultati inattendibili o, comunque, sbagliati, circostanza, quest’ultima, che risulterebbe un boomerang per il fisco, certamente danneggiato non solo dall’incremento del contenzioso tributario, ma principalmente dalla diminuzione della tax compliance, che, come detto molte altre volte, costituisce, insieme alla chiarezza delle norme ed alla semplicità degli adempimenti, il più importante strumento anti evasione.

Si ricorda che lo scorso 20 giugno l’Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare, la n. 21, avente per oggetto “Indirizzi operativi e linee guida per il 2022 sulla prevenzione e contrasto all’evasione fiscale, nonché sulle attività relative al contenzioso tributario, alla consulenza e ai servizi ai contribuenti”.

Salvatore Forastieri

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