Con sentenza n.37/2015 la Consulta aveva dichiarato incostituzionali oltre 800 nomine attribuite senza regolare procedura. Anche in Sicilia diverse posizioni sono rimaste scoperte, direttori provinciali costretti a ricoprire più cariche ad interim
ROMA – Abbiamo parlato altre volte dalla pagine di questo Quotidiano del problema riguardante le conseguenze della sentenza della Corte Costituzionale n.37 del 17 marzo 2015 la quale, affermando l’incostituzionalità, per violazione dell’articolo 97 della nostra Costituzione, dell’attribuzione di funzioni dirigenziali ai funzionari delle Agenzie delle Entrate e delle Dogane senza il superamento di un regolare concorso, ne ha determinato la revoca.
Un grosso problema, non solo per i diretti interessati, costretti a lasciare il loro posto ed a rinunciare pure ad uno stipendio che era quasi il doppio di quello spettante al funzionario direttivo, ma anche e, forse principalmente, per l’Amministrazione finanziaria obbligata da un momento all’altro a dover fare a meno di circa 800 dirigenti “nominati sul campo”, nella maggior parte dei casi impegnati in posti chiave del Fisco.
Senza contare poi l’altro grosso problema costituito dal fiorire di tantissimi ricorsi con i quali i contribuenti, molto spesso senza alcun motivo riguardante l’esistenza o meno del debito tributario, contestavano la validità dell’avviso di accertamento ricevuto solo perché sottoscritto dai dirigenti “decaduti”.
Sulla questione della validità della firma la Corte di Cassazione, fortunatamente, è intervenuta tempestivamente. Con tre sentenze, numero 22800, 22803 e 22810 del 9 novembre 2015, ha sostanzialmente convalidato le firme dei dirigenti facenti funzione, affermando anche l’impossibilità, per i Giudici di legittimità, di prendere in considerazione eccezioni nuove non formulate con il ricorso introduttivo del giudizio tributario, e chiarendo pure che, vigendo in materia tributaria il principio della tassatività delle cause di nullità, non può mai essere eccepita l’invalidità dell’accertamento per la sola carenza della qualifica dirigenziale del funzionario che ha sottoscritto, non sussistendo alcuna disposizione legislativa che prevede tale requisito.
Irrisolto, tuttavia, è rimasto per tanto tempo il problema della carenza dei dirigenti titolari di moltissimi posti chiave dell’Amministrazione Finanziaria.
L’Agenzia delle Entrate, pertanto, ha cercato di correre ai ripari al fine di evitare la mancanza della necessaria funzione di comando e di organizzazione nella sue strutture, nazionali, regionali e provinciali.
Sono stati istituiti, più in particolare, i cosiddetti “Poer, le Posizioni Organizzative ad Elevata Responsabilità, proposti nel 2017 dal Direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, il quale, allora, ricopriva il medesimo incarico di oggi. Contemporaneamente, è stato ridotto il numero delle posizioni dirigenziali, con una sensibile diminuzione della relativa spesa.
Le funzioni dirigenziali, da affidare a dirigenti veri e propri, quindi, sono, in generale, quelle di Direttore Provinciale. Per gli altri uffici, in particolare per gli Uffici Territoriali, invece, sono stati previsti i Poer.
In Sicilia, quindi, tutte le Direzione Provinciali hanno un dirigente. A Palermo, però, oltre al Direttore, è prevista la presenza di un Vice Direttore (figura prevista anche in altri uffici di grandi dimensioni come Catania e Messina), di un Capo ufficio Controlli, nonché di un Direttore dell’Ufficio del Territorio, anch’essi con funzioni dirigenziali.
Nella Direzione regionale, oltre al Direttore regionale, sono previsti cinque Capi Settore, evidentemente pure dirigenti.
In realtà i dirigenti esistenti nella nostra Regione non sono sufficienti per coprire tutte le posizioni dirigenziali previste, tant’è che due direttori provinciali hanno anche un “interim” dirigendo altre Direzioni della Sicilia.
Nella Direzione regionale, poi, la situazione è ancora peggiore, visto che, oltre al Direttore regionale, c’è solo un dirigente il quale, evidentemente, è costretto a coprire anche le altre posizioni dirigenziali previste.
Poi, come già detto, ci sono i Poer, in Sicilia circa 90, i quali, collaborando con i Direttori Provinciali e con la Direzione regionale, portano avanti molto del lavoro che l’Agenzia delle Entrate deve svolgere, sia per contrastare l’evasione, sia per rendere efficienti i servizi agli utenti/contribuenti.
Per la verità, anche questi ultimi funzionari non hanno avuto vita facile.
Pur rappresentando quadri intermedi tra la dirigenza, quella vera, ed il personale di collaborazione, contro l’istituzione del Poer è stato presentato dalla “Dirpubblica” un ricorso presso il Tar del Lazio il quale ha sollevato la questione di costituzionalità continuando a manifestare dubbi circa la legittimità dei nuovi incarichi a questi funzionari, con funzioni quasi dirigenziali, da molti ritenuti ancora dirigenti mascherati da semplici funzionari direttivi, al fine di aggirare le conclusioni dei Giudici Costituzionali.
Ma la Corte Costituzionale, con una sentenza recentissima, ancora non pubblicata (esiste però un comunicato stampa in data 11 giugno), ha ritenuto che le posizioni organizzative di elevata responsabilità, quasi 1.500, non costituiscono posizioni dirigenziali, come, invece, lo erano i funzionari oggetto della ormai famosa sentenza n.37 del 2015.
Salvi, quindi, questi funzionari, l’Agenzia tira un sospiro di sollievo, anche in considerazione della necessità di gestire l’enorme massa di lavoro, ordinario e straordinario, che, specialmente a seguito del blocco dell’attività “esterna”, avrà da affrontare nel corso dei mesi a venire.
“l’Agenzia tira un sospiro di sollievo, anche in considerazione della necessità di gestire l’enorme massa di lavoro … ecc… ecc…”, così, Salvatore Forastieri conclude l’articolo in commento. La storia è quella di un infinito contenzioso prodotto dal Sindacato DIRPUBBLICA per contrastare l’uso illegittimo delle nomine di vertice nella dirigenza delle Agenzie fiscali (non solo, quindi, quelle delle Entrate). Dopo la sentenza 37 del 17/03/2015 con la quale erano state dichiarate incostituzionali ben 3 leggi dello Stato che consentivano tali nomine, oggi sappiamo, dal comunicato stampa della Corte dell’11/06/2020, che il successivo contenzioso della DIRPUBBLICA contro le nuove norme che, a suo giudizio, hanno aggirato il contenuto della precedente sentenza 37, è stato respinto. Non aggiungo nulla a quanto riepilogato da Forastieri, ma pongo una domanda: siamo certi che l’apparato predisposto e difeso con tanta pervicacia dall’Agenzia delle Entrate dal 2000 in poi, nonostante otto passaggi di testimone fra direttori di diversa estrazione, sia funzionale a quella “enorme massa di lavoro” cui allude l’illustre giornalista. Stiamo parlando, infatti, della lotta all’evasione fiscale! Ebbene se (dall’ultima rilevazione) l’evasione fiscale ammonta a 130 mld di Euro l’anno (oltre 2.000 mld di Euro dal 2000), mentre il DEF del Ministero dell’Economia (il più buono in fatto di stime) dichiara per il 2018 un recupero non plus ultra di 20 mld (che DIRPUBBLICA contesta) ed ancora se il “lavoro serio” è stato sottratto all’Amministrazione Finanziaria dalle Procure (vedi il cosiddetto Modello Milano), vogliamo domandarci se la configurazione della linea di vertice dell’Agenzia delle Entrate sia utile alla Nazione, nonostante il placet della Corte Costituzionale?
Giancarlo Barra – Segretario Generale della Federazione DIRPUBBLICA