Ordinanza n. 12440/21 riafferma impugnabilità del diniego dell’ufficio a richiesta di autotutela. Contenzioso, ricorso legittimo solo in relazione a ragioni di rilevante interesse generale
ROMA – Continua il filone “negativo” della Cassazione sull’autotutela. Dopo tante pronunce dello stesso segno, c’è ora un’altra Ordinanza, la n. 12440 dell’11 maggio 2021, con la quale vengono fissati due principi.
Il primo, quello già noto, della non impugnabilità del diniego dell’autotutela, se non per motivi riguardanti la legittimità e non per la fondatezza della decisione dell’Amministrazione Finanziaria.
Il secondo, quello della impugnabilità degli avvisi bonari, ossia delle comunicazioni di irregolarità ex articolo 36 bis e 36 ter del Dpr. 600/73 e 54 bis del Dpr. 633/72.
Sul diniego dell’autotutela, i Supremi Giudici hanno espresso ancora una volta l’avviso secondo il quale il diniego dell’ufficio alla richiesta di annullamento di un atto fiscale non può essere considerato…