Applicazione del regime speciale Iva per le agenzie di viaggio - QdS

Applicazione del regime speciale Iva per le agenzie di viaggio

Applicazione del regime speciale Iva per le agenzie di viaggio

giovedì 19 Settembre 2024

Sul tema è stato formulato un interpello che ha recentemente ricevuto risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate. Le varie tipologie di attività svolte e gli adempimenti che devono essere posti in essere per l’applicazione dell’Iva

ROMA – Una recente risposta dell’Agenzia delle Entrate a un interpello riguardante l’applicazione del regime speciale per le agenzie di viaggio e turismo, ha chiarito, coerentemente con l’interpretazione della Corte di Giustizia Europea, che l’applicazione del tale regime speciale prescinde dalla qualificazione formale del soggetto passivo come agenzia di viaggio.

Per le agenzie di viaggio un regime particolare per l’applicazione dell’Iva

Sull’argomento, giova ricordare che l’art.74 ter del Dpr633/72 prevede un regime particolare per l’applicazione dell’Iva da parte delle agenzie di viaggio e turismo. Per meglio disciplinare il regime speciale è stato emanato il Decreto ministeriale 30/7/1999 n. 340. Le agenzie sono quelle, di solito munite dell’autorizzazione prevista dall’art. 9 della Legge 17/5/1983 n. 217, che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti di cui all’art. 2 del Dlgs 17/3/1995 n.111 (disposizione alla quale il 1^ comma dell’art.74 ter fa espresso riferimento).

Sistema di detrazione Iva “base da base” anziché quello “Iva da Iva”

In presenza di queste condizioni si applica, quindi, il regime speciale che comporta sostanzialmente la detrazione dell’Iva “a monte” in maniera completamente diversa da regime ordinario, applicandosi, in questo caso, il sistema di detrazione “base da base” anziché quello tradizionale “Iva da Iva”. In pratica, con detto sistema, l’Iva da versare non è data dalla differenza tra l’Iva a valle e quella a monte. L’Iva dovuta (comunque applicabile nella misura ordinaria del 22%) si determina, invece, sulla differenza tra il corrispettivo complessivo dovuto all’agenzia per i servizi resi (Iva compresa), e i relativi costi (Iva compresa) sostenuti a diretto vantaggio del viaggiatore. Il tutto evidentemente per masse di affari.

Indetraibilità di tutta l’Iva pagata sugli acquisti

Chiaramente, l’applicazione del sistema “base da base” comporta l’indetraibilità di tutta l’Iva pagata sugli acquisti. Le operazioni soggette al regime speciale devono essere registrate separatamente rispetto a quelle soggette alla disciplina Iva ordinaria (art. 5 del Dm n. 340/1999).

Fatte queste premesse, è opportuno esaminare le varie tipologie di attività che svolgono le agenzie di viaggio al fine di individuare per ciascuna di esse quale sia il sistema di applicazione dell’Iva previsto e gli adempimenti che devono essere posti in essere. Come risulta evidenziato nel Dm 340/99, rientrano nel regime speciale:
1) organizzazione e vendita di pacchetti turistici (“tour operator”), sia in proprio che tramite intermediari (1^ comma). È considerato “pacchetto turistico” il servizio “omnicomprensivo” e con un unico prezzo, che prevede una durata superiore a 24 ore oppure che comprenda almeno una notte, e che include almeno due tra le seguenti prestazioni: 1. Trasporto, 2. Alloggio, 3. Servizi turistici (non accessori al trasporto o all’alloggio, come le escursioni, guide turistiche, ecc…) che siano parte significativa del pacchetto turistico;
2) acquisto e vendita di pacchetti di pacchetti turistici, in nome e per conto proprio (5^ comma);
3) attività di agenzie mandatarie senza rappresentanza (come la commercializzazione di pacchetti turistici prodotti da altri, operando in nome proprio ma per conto del tour operator) (1^ comma-seconda parte);
4) attività di agenzie mandatarie senza rappresentanza (come la commercializzazione di pacchetti turistici prodotti da altri, operando in nome proprio ma per conto del tour operator) (1^ comma-seconda parte);
5) attività dell’organizzatore di “giri turistici” che, in linea con le direttive comunitarie e giusta quanto previsto dal 7^ comma dell’art. 1 del Dm 340, sono assimilati ai pacchetti turistici anche se le prestazioni non si esauriscono nell’arco della stessa giornata (escursioni, visite delle città, ecc…).

Dal punto di vista della territorialità, le operazioni (poste in essere da agenzie con sede in Italia) possono essere:
A) effettuate all’interno del territorio comunitario (e quindi imponibili, seppure con i criteri di cui all’art.74-ter)
B) eseguite, attraverso altri soggetti, fuori dal territorio comunitario (sono non imponibili ai sensi dell’art.9 del Dpr 633 ma non concorrono alla costituzione del plafond)
C) prestazioni miste, rese dall’agenzia in parte nel territorio comunitario, ed in parte fuori da esso

Come già detto, con la risposta a interpello n. 155 del 15 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate, oltre a indicare la corretta procedure di applicazione del regime speciale nelle specifiche ipotesi evidenziate dalla società che ha prodotto l’istanza di interpello, ha pure precisato, con riferimento al presupposto soggettivo, che l’applicazione del tale regime speciale prescinde dalla qualificazione formale del soggetto passivo come agenzia di viaggio, in quanto “le ragioni sottese al regime particolare… sono del pari valide nell’ipotesi in cui l’operatore economico non sia un’agenzia di viaggi o un organizzatore di giri turistici nel senso generalmente attribuito a detti termini, ma effettui operazioni identiche nell’ambito di un’altra attività” (cfr. Corte di Giustizia dell’Unione europea sentenza 13 ottobre 2005, causa C-200/04)”.

Tag:

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commenta

Ediservice s.r.l. 95126 Catania - Via Principe Nicola, 22

P.IVA: 01153210875 - Cciaa Catania n. 01153210875


SERVIZIO ABBONAMENTI:
servizioabbonamenti@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/372217

DIREZIONE VENDITE - Pubblicità locale, regionale e nazionale:
direzionevendite@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/388268-095/383691 - Fax 095/7221147

AMMINISTRAZIONE, CLIENTI E FORNITORI
amministrazione@quotidianodisicilia.it
PEC: ediservicesrl@legalmail.it
Tel. 095/7222550- Fax 095/7374001
Change privacy settings
Quotidiano di Sicilia usufruisce dei contributi di cui al D.lgs n. 70/2017