Il sistema di applicazione Iva “reverse charge” - QdS

Il sistema di applicazione Iva “reverse charge”

Salvatore Forastieri

Il sistema di applicazione Iva “reverse charge”

martedì 22 Agosto 2023

L’inversione contabile è disciplinata dall’art. 17 Dpr 633/72 nonché dal Dlgs n. 24/2016. L’obbligo di pagamento dell’imposta viene trasferito in capo al soggetto cessionario o committente

ROMA – A norma del primo comma dell’art. 17 del Dpr 633/72, l’imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili.
Talvolta, però, e più precisamente nei casi previsti dai commi 3, 5, 6 e 7 del medesimo articolo 17 (modificato a decorrere dal 1/1/2010), certe volte previa autorizzazione Ue, ed anche in alcuni casi previsti dall’articolo 74 dello stesso Dpr, l’obbligo dell’applicazione dell’imposta viene trasferito in capo al soggetto cessionario o committente, dando luogo, in tal modo, al sistema di applicazione dell’Iva comunemente denominato “inversione contabile” o “reverse-charge”.

Con l’inversione contabile (autorizzata dalla Ue, al fine di contrastare l’evasione, fino al 31/12/2026) è il soggetto che acquista il bene o il servizio che ha l’obbligo di fatturare l’operazione con Iva. Ed a tale scopo deve eseguire contemporaneamente una doppia registrazione, in dare ed in avere (sul registro delle vendite e su quello degli acquisti), effettuando in tal modo una operazione contabile (di solito neutra e come tale spesso considerata assurda) ma chiaramente finalizzata a far transitare l’acquisto dalla contabilità, la quale mantiene la neutralità Iva dell’operazione effettuata, tranne che nei casi in cui la legge prevede una detraibilità ridotta (come nel caso del “pro.rata”).
La neutralità dell’operazione e la correttezza della detrazione è garantita dal Quadro VJ della dichiarazione annuale Iva.
Come già detto, la norma che prevede il reverse-charge (un sistema che attualmente si applica anche in caso di acquisti intracomunitari) è principalmente l’articolo 17 del Dpr 633/72, nonché il Dlgs n.24 dell’11/2/2016 con il quale sono state disciplinate meglio le ipotesi del reverse charge in armonia con le disposizioni comunitarie esistenti.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’argomento con la circolare nm. 16/E dell’11 maggio 2017.

Il terzo comma dell’articolo 17 prevede l’obbligo (come regola di carattere generale) dell’inversione contabile nel caso di acquisti, di beni e di servizi presso soggetti non residenti in Italia (a meno che noi abbiano nominato un rappresentante fiscale o si siano “identificati” in Italia), inversione contabile evidentemente necessitata dal fatto che, pur in presenza di operazioni soggette ad Iva in Italia, non c’è un soggetto (cedente o prestatore) in grado di fatturarle.

I commi 5, 6 e 7 dello stesso art. 17, nonché altre disposizioni contenute nello stesso Dpr 633 oppure successivamente emanate, prevedono poi altre ipotesi di inversione contabile alle quali il Legislatore ha riservato questo sistema di applicazione dell’Iva, talvolta per motivi “anti-evasione”, e più precisamente per evitare ad alcuni soggetti che operano in settori “a rischio” di addebitare in fattura (esercitandone la rivalsa) l’Iva la quale, come dimostrato dall’esperienza, spesso non viene poi versata all’Erario, altre volte per la mancanza della possibilità, dei soggetti che pongono in essere la cessione o la prestazione, di applicare l’imposta.

In particolare, sono soggette al reverse-charge” tutte le operazioni espressamente indicate nel suddetto articolo 17, tra cui, qui descritte a titolo meramente esemplificativo, quelle di cui ai commi n.5 (oro da investimento), n. 6, lett.a (subappalti in edilizia), lett. a-bis (cessioni di fabbricati strumentali con rinuncia ad esenzione), lett. a-ter (prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici), lett. a-quater, lett.b (cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile), lett. c (console da gioco, tablet PC e laptop, nonchè cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale).

Ai sensi del 7^ comma della più volte citata disposizione di cui all’articolo 17 del Dpr 633/72, l’inversione contabile potrà essere applicata anche ad altre operazioni individuate dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, con propri decreti, in base alla direttiva 2006/69/CE del Consiglio del 24 luglio 2006, ovvero individuate con decreto emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle ipotesi in cui necessita la preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.

Anche per l’omessa-errata applicazione del Reverse charge (compreso quello riguardante gli acquisti intracomunitari) sono previste sanzioni amministrative, e precisamente quelle stabilite dall’articolo 6, commi 1, 9 bis e seguenti, del Dlgs n. 471 del 18/12/1997, disposizione modificata dal Dlgs 158/2015 e dall’articolo 1, comma 152, della legge n. 197/2022, principalmente al fine di evitare sproporzione tra il danno effettivamente subito dall’Erario e la misura della sanzione amministrativa, circostanza decisamente vietata dalla e dalla Corte di Giustizia Europea.

Prima delle citate modifiche, infatti, il sistema sanzionatorio in caso di inversione contabile irregolarmente eseguita era molto più pesante, arrivando ad impedire in alcuni casi la detrazione dell’Iva seppure regolarmente versata all’Erario.

Oggi, in caso di mancata applicazione dell’Iva, con il sistema del reverse-charge, da parte del cessionario o committente, si applica la sanzione dal 5% al 10% dell’imponibile (minimo € 1.000), ma solo se l’operazione non risulta dalla contabilità, ossia la si sia voluta occultare (comma 9 bis seconda parte).
Se l’operazione, invece, risulta correttamente indicata in contabilità, si applica la sanzione da € 500 a € 20.000 (comma 9 bis prima parte).
In caso di erronea applicazione dell’Iva da parte del cedente o prestatore, o del cessionario o committente (col reverse-charge), per esempio quando l’operazione non rientra tra quelle soggette al particolare regime dell’inversione contabile, ma l’imposta sia stata comunque regolarmente versata all’Erario (restando fermo il diritto alla detrazione da parte del cessionario o committente) si applica la sanzione da € 250 a € 10.000 (comma 9 bis-1, prima parte).
Si applica la più grave sanzione dal 90% al 180% quando l’applicazione del reverse charge è determinato da intenti evasivi o comunque fraudolenti (comma 9 bis-1 ultima parte).

Non si applicano sanzioni in caso di erronea applicazione dell’Iva da parte del cedente o prestatore, o del cessionario o committente (col reverse-charge), in caso di operazioni esenti, non imponibili o non soggette, a meno che non si tratti di operazioni inesistenti, ed in tal caso di applica la sanzione dal 5% al 10% dell’imponibile con un minimo di Euro 1.000 (comma 9 bis 3).

Tag:

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commenta

Ediservice s.r.l. 95126 Catania - Via Principe Nicola, 22

P.IVA: 01153210875 - Cciaa Catania n. 01153210875


SERVIZIO ABBONAMENTI:
servizioabbonamenti@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/372217

DIREZIONE VENDITE - Pubblicità locale, regionale e nazionale:
direzionevendite@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/388268-095/383691 - Fax 095/7221147

AMMINISTRAZIONE, CLIENTI E FORNITORI
amministrazione@quotidianodisicilia.it
PEC: ediservicesrl@legalmail.it
Tel. 095/7222550- Fax 095/7374001
Change privacy settings
Quotidiano di Sicilia usufruisce dei contributi di cui al D.lgs n. 70/2017