Arriva lo scontrino fiscale elettronico, tutto quello che c'è da sapere - QdS

Arriva lo scontrino fiscale elettronico, tutto quello che c’è da sapere

Salvatore Forastieri

Arriva lo scontrino fiscale elettronico, tutto quello che c’è da sapere

venerdì 03 Maggio 2019

Obbligo dall’1 luglio per commercianti con volume d’affari superiore ai 400mila €, a regime dal 2020
Corrispettivi riscossi giornalmente vanno trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate

ROMA – Si avvicina il tempo in cui tutti i contribuenti non obbligati alla fattura a norma dell’articolo 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633, saranno tenuti a memorizzare ed a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i corrispettivi riscossi giornalmente.

L’obbligo decorre, per i contribuenti con volume d’affari superiore a 400.000 euro, dal prossimo 1° luglio 2019. Per tutti gli altri, con un volume d’affari più basso, dal 1° gennaio 2020.

Fino ad ora, la possibilità di sostituire la registrazione sul “registro corrispettivi” con la trasmissione telematica, eccezion fatta per i soggetti (già obbligati) che cedono beni o prestano servizi attraverso apparecchi di distribuzione automatica o cedono benzina e gasolio come carburante per motori, è stato un fatto solo opzionale.

Dal prossimo luglio e, quando sarà completamente a regime, dal 2020, invece, in virtù di quanto previsto dall’articolo 17 del D.L. n. 119 del 2018, che ha modificato l’articolo 2 del Decreto Legislativo 127/2015, diventerà un modo generale di adempiere agli obblighi Iva.

Come già detto, sono interessati dai nuovi adempimenti telematici tutti i contribuenti elencati nell’articolo 22 del Decreto Iva, ossia;
a) i commercianti al minuto in locali aperti al pubblico, spacci interni, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
b) le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di bevande ed alimenti in pubblici esercizi o nelle mense aziendali;
c) le prestazioni di servizio rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti.

La memorizzazione e la trasmissione telematica fa venir meno, oltre all’obbligo della registrazione dei corrispettivi riscossi nel registro di cui all’articolo 24 del D.P.R. 633 (il “registro corrispettivi”), anche quello di rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale (“certificazione”).
La norma prevede la possibilità del ministero dell’Economia e delle Finanze di emanare un apposito decreto al fine di individuare casi di esonero dall’adempimento telematico in ragione dell’attività esercitata o dall’ubicazione in zone con un livello basso di connessione alla rete.
La memorizzazione elettronica dei corrispettivi e la loro trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate va effettuata attraverso apparecchi idonei ad assicurare l’inalterabilità e la sicurezza dei dati.
A tal fine, i “Registratori telematici” dovranno essere messe in servizio da un soggetto abilitato dall’Agenzia delle Entrate.

La trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri è effettuata direttamente dal registratore attraverso la generazione, al momento della chiusura giornaliera, di un file Xml che sigilla elettronicamente con il certificato dispositivo.
La trasmissione si considera regolarmente avvenuta dopo la ricezione del file da parte dell’Agenzia delle Entrate la quale rilascia un documento che attesta l’esito di ricezione.

È consentita l’emissione di un “documento commerciale” (Dm 7/12/2016) che può servire anche per certificare le spese ai fini delle detrazioni fiscali.
Si ricorda che la legge prevede un credito d’imposta per l’acquisto del nuovo registratore, nella misura del 50% della spesa sostenuta con un massimo di 250 euro per ogni apparecchio (o euro 50 per il solo adattamento). La compensazione va fatta con il modello F24 ed il codice tributo è “6899”.

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