L’assegno assistenziale dopo il divorzio - QdS

L’assegno assistenziale dopo il divorzio

Sebastiano Attardi

L’assegno assistenziale dopo il divorzio

martedì 02 Marzo 2021

A chi spetta versare l'assegno?

Il coniuge economicamente più debole quando divorzia chiede normalmente al giudice che l’altro coniuge – e cioè quello economicamente più forte – versi mensilmente un assegno per coprire le spese necessarie che deve affrontare per poter vivere in un certo qual modo come viveva prima del divorzio. Può accadere anche, che in sede di divorzio il giudice – avendo valutato dal punto di vista economico-patrimoniale la situazione di entrambi i coniugi – nulla abbia disposto a titolo di assegno di divorzio. Se ciò avviene non significa che, successivamente – se vengono a mutare le condizioni economiche di uno dei due coniugi – quello più debole non possa richiedere l’erogazione dell’assegno divorzile. In tal caso, occorrerà procedere in base all’art. 9 della Legge n. 898/1970, in virtù del quale, al giudice della sezione famiglia, verrà presentato un ricorso con il quale viene richiesta la liquidazione dell’assegno di mantenimento.

A questo punto, spetta al giudice – per quantificare l’importo dovuto – utilizzare i principi, semplici ma importanti, indicati dalla sentenza n. 18287/2018, che è stata emessa dalle Sezioni Unite della Cassazione. In particolare – mentre nel recente passato si teneva conto del tenore di vita, del quale il richiedente godeva prima del divorzio – ora invece viene utilizzato “il criterio assistenziale”, nonché anche quello compensativo e perequativo, con la prevalenza di una di queste tre componenti, rispetta all’altra.

Il più delle volte diventa preponderante proprio “la funzione assistenziale”, e cioè quella di liquidare lo stretto necessario per poter vivere decorosamente. Ciò avviene quando il giudice accerta che il sopravvenuto ed incolpevole peggioramento della condizione economica del coniuge richiedente, non sia di fatto compensato da altre forme di sostegno ( attività lavorativa retribuita). Infatti, se mancano questi introiti, l’obbligo dell’assegno ricade unicamente sull’altro coniuge, specie se in passato quest’ultimo ha ricevuto, durante il matrimonio, apporti significativi e collaborativi da parte del coniuge, che è divenuto poi all’improvviso economicamente povero o più debole.

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