Autotutela, un Ddl per modificare lo Statuto dei diritti del contribuente - QdS

Autotutela, un Ddl per modificare lo Statuto dei diritti del contribuente

Salvatore Forastieri

Autotutela, un Ddl per modificare lo Statuto dei diritti del contribuente

martedì 19 Ottobre 2021

Si tratta della proposta di legge n. 3253 del 4 agosto: stimolo alla “lealtà fiscale”. Introduce maggiori tutele nel caso in cui si ritenga un atto illegittimo

ROMA – In data 4 agosto 2021 è stata presentata dai deputati D’Orso, Cataldi e Martinciglio, la proposta di legge, Atto Camera 3253, con la quale si propone di modificare lo Statuto dei Diritti del Contribuente (la legge 212 del 27 luglio 2000) inserendo, dopo l’articolo 5, l’articolo 5 bis (comunicazioni con il contribuente), e dopo 12, l’articolo 12 bis (istanza di autotutela del contribuente).

Con il nuovo articolo 5 bis, oggetto del disegno di legge, si prevede l’obbligo per l’Amministrazione Finanziaria di indicare, in ogni suo atto, addirittura a pena di nullità, l’indirizzo di posta elettronica certificata, al quale il contribuente può inviare tutte le comunicazioni relative all’atto medesimo. Per venire incontro alle persone prive di Pec, viene pure prevista la possibilità di affidare ad altre persone in possesso di posta elettronica certificata l’incarico della spedizione, facendo allegare alla comunicazione un’apposita delega corredata della copia del documento d’identità rilasciata dal contribuente alla persona che effettua l’invio.

Con il nuovo articolo 12 bis, invece, si inserisce finalmente nello “Statuto dei diritti del Contribuente” l’istituto dell’Autotutela, affermando alcuni principi veramente innovativi ed importanti:

a) Se si tratta di questioni per le quali è semplice verificare l’illegittimità dell’atto (ossia le questioni espressamente previste dal comma 1 del citato articolo 12 bis , che poi sono quelle che erano indicate dal D.M. 37/97), la presentazione dell’istanza sospende i termini di impugnazione dell’atto e, quando già esecutivo, sospende l’efficacia esecutiva dell’atto medesimo;

b) l’Amministrazione deve sempre rispondere alle istanze di autotutela.

c) In presenza di questioni indicate al primo comma del citato articolo 12 bis, qualora l’ufficio non riscontri l’istanza del contribuente entro 90 giorni, quest’ultima si considera accolta con il “silenzio assenzo”;

d) Anche per questioni diverse da quelle indicata al comma 1, il contribuente può presentare istanza di annullamento in autotutela ed anche in questo caso l’Ufficio è tenuto a rispondere entro 90 giorni dalla data di ricezione dell’istanza medesima.

e) In questo caso (si ricorda che nel diverso caso di questioni di cui al “comma 1” l’istanza sospende i termini per ricorrere e quindi non può verificarsi alcuna decadenza del diritto di impugnazione), il contribuente, in caso di diniego (evidentemente diniego espresso, visto l’obbligo dell’Amministrazione di riscontrare sempre l’istanza dei cittadini), può impugnarlo in Commissione Tributaria, a meno che non abbia fatto trascorrere infruttuosamente i termini previsti per adire gli Organi giurisdizionali tributari per contestare l’atto originario.

Insomma, se il disegno di legge dovesse ottenere, come tutti auspicano, l’approvazione parlamentare, sarebbe una bella svolta per l’autotutela, un istituto che l’Amministrazione finanziaria considera spesso come un “atto contro natura”, ritenendolo sostanzialmente non un dovere ma una mera facoltà, appellandosi al concetto di interesse pubblico e di discrezionalità amministrativa. Quasi che, in assenza di un ricorso di parte ed essendosi quindi consolidata una pretesa tributaria illegittima, non fosse più giusto annullarla.

Eppure anche la Cassazione, con la sentenza n. 2575 del 29 marzo 1990, ha affermato che “in uno Stato moderno, il vero interesse del Fisco non è affatto quello di costringere il contribuente a soddisfare pretese sostanzialmente ingiuste profittando di situazioni contingenti favorevoli al Fisco sul piano amministrativo o processuale, bensì quello di curare che il prelevo fiscale sia sempre in armonia con l’effettiva capacità contributiva del soggetto passivo, sì da non compromettere per il futuro la fonte del gettito e, al tempo stesso, da stimolare il contribuente alla lealtà fiscale”.

È utile ricordare che in data 30 giugno 2021 è stata licenziata la relazione della Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria la quale, nell’evidenziare le maggiori criticità dell’attuale sistema del contenzioso, ha pure indicato sette direttrici, tra cui il rafforzamento del contraddittorio endoprocedimentale ed un maggiore spazio dell’autotutela.

Importantissimo, quindi, il disegno di legge presentato lo scorso 4 agosto, un intervento che potrà dare maggiore concretezza al principio di capacità contributiva voluto dall’articolo 53 della nostra Costituzione ed alle norme dello Statuto dei Diritti del Contribuente, facendo aumentare la tax compliance e contribuendo moltissimo alla riduzione del contenzioso tributario e dell’evasione fiscale.

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