Il bonus asilo nido è un contributo destinato a sostenere le famiglie con figli piccoli che frequentano asili nido, pubblici o privati, e che rispondono a determinati requisiti economici e sanitari. Introdotto dalla legge 232/2016, l’importo del bonus dipende dall’ISEE minorenni e viene erogato direttamente dall’INPS a seguito di una domanda da parte del genitore o affidatario.
In questo contesto, la circolare n. 60 del 20 marzo 2025, al paragrafo 6, ha fornito nuove indicazioni riguardo alla documentazione da allegare per ottenere il rimborso del contributo asilo nido. In particolare, sono state chiarite le modalità di presentazione delle ricevute di pagamento, soprattutto in relazione ai servizi forniti da asili nido gestiti da enti del Terzo Settore o da scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni.
Il Bonus asilo nido: cos’è e chi ne ha diritto
Il bonus asilo nido è stato istituito per aiutare le famiglie a coprire i costi delle rette degli asili nido, siano essi pubblici o privati, e anche per garantire un supporto ai genitori di bambini con gravi patologie croniche. Il contributo, di entità variabile in base all’ISEE minorenni, è destinato a bambini di età inferiore ai tre anni (o che compiano tre anni durante l’anno solare) e può essere richiesto per tutta la durata dell’anno solare, anche oltre i tre anni di età, in caso di patologie particolari.
Il contributo può essere erogato in diverse modalità, tra cui:
- Bonifico domiciliato
- Accredito su conto corrente bancario o postale
- Libretto postale
- Carta prepagata con IBAN
- Conto corrente estero Area SEPA
Documenti bonus asilo nido: nuove disposizioni per la presentazione
Con la circolare n. 60 del 20 marzo 2025, al paragrafo 6, vengono fornite indicazioni specifiche per la documentazione che deve essere allegata al fine di ottenere il rimborso del contributo asilo nido. Un aspetto importante riguarda i servizi di asilo nido offerti da Istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni o da enti del Terzo Settore di natura non commerciale, che godono dell’esenzione IVA ai sensi dell’articolo 10 del DPR 633/1972.
Per questi servizi, che non sono obbligati a emettere fattura ai sensi dell’articolo 36-bis del medesimo decreto, è possibile presentare la ricevuta di pagamento anziché la fattura. La ricevuta deve contenere informazioni dettagliate, tra cui:
- Nome e codice fiscale del richiedente
- Nome e codice fiscale del minore
- Denominazione della struttura
- Importo della rata, con l’indicazione della mensilità
- Descrizione del servizio, che deve specificare eventuali servizi aggiuntivi, come la mensa, se prevista.
Cosa deve contenere la ricevuta di pagamento
Nel dettaglio, la ricevuta di pagamento dovrà essere strutturata per fornire tutte le informazioni necessarie per il riconoscimento del contributo. Oltre ai dati identificativi del richiedente e del minore, la ricevuta deve includere:
- La denominazione della struttura che eroga il servizio, permettendo di identificare chiaramente l’asilo nido
- L’importo della rata e la mensilità a cui si riferisce il pagamento, per garantire che il contributo venga riconosciuto per il periodo corretto
- Una descrizione dettagliata del servizio erogato, evidenziando se ci sono eventuali servizi aggiuntivi come il servizio mensa, che potrebbero essere inclusi nel pagamento
Queste disposizioni mirano a semplificare le procedure per le famiglie che usufruiscono del bonus asilo nido, riducendo la necessità di fornire documentazione complessa e garantendo che il contributo venga erogato in modo tempestivo.

