Per i negozi che hanno aderito al bonus elettrodomestici, il ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha fissato come termine il 4 settembre 2026 come scadenze entro cui i venditori possono richiedere il rimborso delle somme anticipate ai clienti sotto forma di sconto in fattura. Secondo i dati ministeriali, al 10 luglio 2026 risultavano ancora 169 esercenti che non avevano presentato la richiesta di rimborso, per un totale di oltre un milione di euro ancora da liquidare.
A quanto ammontava il bonus elettrodomestici
Il bonus, introdotto con la legge di bilancio 2025, riconosceva uno sconto immediato al momento dell’acquisto di un nuovo elettrodomestico a basso consumo. La riduzione del prezzo:
- veniva applicata direttamente in cassa dal negoziante, senza bisogno di attendere rimborsi futuri o di inserire la spesa nella dichiarazione dei redditi;
- era pari al 30% del costo del prodotto;
- veniva riconosciuta fino a un massimo di 100 euro a cliente, ma tale limite saliva a 200 euro per le famiglie con un Isee sotto i 25.000 euro.
Era quindi il venditore ad anticipare economicamente il contributo, recuperandolo solo successivamente attraverso la procedura di rimborso predisposta dal ministero.
Come richiedere il rimborso
Per ottenere il rimborso delle somme anticipate, gli esercenti devono utilizzare la piattaforma informatica dedicata alla misura (bonuselettrodomestici.it) e:
- caricare la fattura emessa al cliente, che deve riportare il prezzo pieno dell’elettrodomestico e lo sconto applicato tramite voucher del Bonus elettrodomestici;
- dichiarare il corretto smaltimento, poiché il bonus veniva riconosciuto per la sostituzione degli apparecchi obsoleti, il venditore deve rendere una dichiarazione, sotto la propria responsabilità, attestando di aver ritirato il vecchio elettrodomestico consegnato dal cliente e di averlo avviato al corretto smaltimento secondo la normativa vigente;
- attendere i controlli di Invitalia e, se l’esito è positivo, il pagamento sul conto corrente indicato in fase di adesione all’iniziativa.
Per procedere c’è tempo fino al 4 settembre 2026. Decorso tale termine, il venditore:
- perde il diritto al rimborso;
- non potrà più recuperare gli importi anticipati ai clienti;
- dovrà sostenere integralmente il costo dello sconto praticato.
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