Calcinacci giù dal balcone, proprietario responsabile - QdS

Calcinacci giù dal balcone, proprietario responsabile

Antonino Lo Re

Calcinacci giù dal balcone, proprietario responsabile

mercoledì 17 Aprile 2019

ROMA – Per le lesioni occorse ad un passante attinto dalla caduta di calcinacci provenienti dal balcone di un immobile, risponde penalmente il proprietario. A dichiararlo è la Corte di Cassazione con la sentenza 7665/2019 che si è espressa sul caso di una condomina la quale non ha provveduto ad eseguire i lavori necessari per mettere in sicurezza il balcone di una sua abitazione, rendendosi così responsabile delle lesioni personali causate ad un passante che è stato colpito da dei frammenti di cemento staccatasi dalla struttura.

Il Tribunale aveva condannato la proprietaria dell’immobile alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento danni in favore della costituita parte civile. La Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di cui all’art. 677, comma 3 cod. pen. per intervenuta prescrizione nelle more tra primo e secondo grado (si tratta di reato contravvenzionale con prescrizione decisamente più breve rispetto al delitto) rideterminando, per l’effetto, la pena per quello di lesioni colpose aggravate.

La proprietaria dell’immobile ha fatto ricorso in Cassazione dichiarando che non era a conoscenza dello stato di pericolo in cui versava la struttura e quindi l’assenza di colpa, sia il trasferimento della sua posizione di garanzia in capo all’amministratore di fatto dell’immobile (che era il marito), al quale sarebbe conferita delega orale, affinché vigilasse sulle condizioni dell’appartamento.

La Suprema Corte, condividendo le motivazioni dei giudici di appello i quali avevano dichiarato che la ricorrente si trovava nelle condizioni di rendersi conto che il suo immobile necessitava di lavori di manutenzione, si è espressa così: “La proprietaria, pur risiedendo a (omissis), si recava a (omissis) durante il fine settimana e, anche a non volere ritenere provata la presenza della donna nell’immobile di sua proprietà nel periodo delle vacanze natalizie immediatamente precedente l’epoca di verificazione dell’infortunio, frequentava abitualmente la zona, potendo avere contezza delle condizioni in cui il bene di sua proprietà si trovava, tanto che ne aveva deciso la ristrutturazione, sia pure delle opere interne”.

Inoltre, la Cassazione ha sottolineato che indipendentemente dalla delega scritta o orale, il proprietario dell’immobile resta il responsabile: “La delega, infatti, – si legge nella sentenza – costituisce nient’altro che una modalità di adempimento degli obblighi penalmente sanzionati, in forza della quale il delegante, assumendo su di sé il rischio dell’inadempimento altrui, assume l’onere di controllare che il delegato adempia puntualmente ai compiti attribuitigli. Ne conseguirebbe che il delegante dovrà essere chiamato a rispondere per il reato proprio, sia quando il conferimento della delega non sia stato adeguato (per dolo o per colpa) all’assolvimento dell’obbligo, sia quando non sia intervenuto, potendolo fare, per garantire l’adempimento da parte del delegato degli obblighi, di cui rimane pur sempre titolare. Nell’uno come nell’altro caso, l’imputata non poteva essere mandata esente da responsabilità, essendo nelle sue possibilità, e quindi dovendo pretendersi – ammesso e non concesso che possa parlarsi di delega efficace – che si attivasse nel modo più confacente per l’adempimento degli obblighi su di lei gravanti”.

La proprietaria dell’immobile è stata così condannata al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile liquidate “in 2500 euro oltre accessori come per legge”.

Antonino Lo Re
Twitter: @AntoninoLoRe

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