Cartelle di pagamento e prima casa, novità fiscali del Dl milleproroghe - QdS

Cartelle di pagamento e prima casa, novità fiscali del Dl milleproroghe

Salvatore Forastieri

Cartelle di pagamento e prima casa, novità fiscali del Dl milleproroghe

mercoledì 09 Marzo 2022

Il decreto legge n. 228/2021 è stato convertito nella legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Ulteriori dilazioni delle somme dovute, prorogati i benefici per l’acquisto di immobili

ROMA – È stato convertito in legge (la n. 15 del 25 febbraio 2022), il decreto legge 31 dicembre 2021 n. 228 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, il cosiddetto Decreto “milleproroghe”.
Importanti le novità, anche in materia fiscale, specialmente in relazione a ulteriori dilazioni delle somme dovute a seguito del mancato pagamento di cinque rate scadute e non saldate e di proroga delle disposizioni agevolative sulla “prima casa.

Con il nuovo articolo 2 ter del citato decreto legge, dopo la sua conversione in legge, è stata concessa una ulteriore rateizzazione dei debiti, nascenti da cartelle esattoriali a suo tempo già oggetto di dilazione, ma per i quali, alla data dell’8 marzo 2020 (periodo pre covid), il contribuente era già incorso nella decadenza per non avere pagato cinque rate.

Con la nuova disposizione viene ora prevista, nonostante l’avvenuta decadenza, la riapertura della dilazione per tutte le somme dovute e non pagate prima dell’8 marzo 2020, senza bisogno di regolarizzare l’importo delle rate scadute del precedente piano di rateizzazione, ma con la semplice presentazione di una nuova istanza all’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il prossimo 30 aprile 2022.

Vale la pena ricordare che, a partire dal 1° gennaio scorso, il numero delle rate (anche non consecutive) non pagate, che fa scattare la decadenza (con l’immediato recupero dell’intera somma dovuta unitamente a sanzioni ed interessi), è cinque. Durante il periodo emergenziale, e comunque fino allo scorso 31 dicembre, tale numero era stato elevato prima a dieci e poi addirittura a diciotto rate, anche non consecutive.

Nel proprio sito, l’Agenzia delle Entrate conferma che la nuova disposizione agevolativa riguarda piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (8 marzo 2020), e ricorda pure che per i nuovi provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione la decadenza dai piani si verifica già in presenza di sole cinque rate, anche non consecutive, non pagate.

Sempre per l’ottenimento della dilazione, andrà dimostrato lo stato di difficoltà del debitore al superamento della soglia di debito complessiva di 60.000 euro (soglia che fino al 31 dicembre 2021 era di 100.000 euro).

Quindi le nuove dilazioni concesse in base alla predetta disposizione contenuta nel recente decreto “milleproroghe”, riguardano solo somme già colpite da decadenza prima dell’8 marzo 2020.
Sono somme per le quali non sono state applicate le disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 13 decies del Decreto Legge 28/10/2020 n. 137, che aveva già previsto la possibilità della rateizzazione di tali debiti entro il 31 dicembre 2021.

La ratio della norma in commento sta probabilmente nel fatto che il mancato pagamento delle rate successive all’8 marzo 2020 rientra nelle ipotesi agevolative di cui alla norme emanate durante il regime emergenziale, a cominciare dal Decreto “Cura Italia” (Sospensioni decreti Covid-19, Rottamazione, Rottamazione bis e Rottamazione ter), unitamente alla più recente proroga di cui all’articolo 1 del D.L. 146/2021.

Con quest’ultima disposizione, come si ricorderà (per averne parlato dalle pagine di questo Quotidiano), è stata consentita, previo pagamento entro il 14 dicembre 2021 delle somme dovute per gli anni 2020 e 2021, la prosecuzione dei versamenti nascenti dalla “Rottamazione ter” in modo più comodo, e più precisamente proseguendo i versamenti rateali secondo le indicazioni contenute nella “Comunicazione delle somme dovute” dell’Agenzia delle Entrate, ossia procedendo ad effettuare i pagamenti alle scadenze del 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2022.
Omettendo anche il pagamento di una sola rata, sempre secondo l’Agenzia, si incorreva (e si incorre) nella decadenza delle agevolazioni (perdita della dilazione e recupero dell’intera somma dovuta, con sanzioni ed interessi).

Per quel che concerne l’agevolazione “prima casa”, l’articolo 3, comma 5 septies, del Decreto 228/2021, dopo la conversione in legge, prevede un nuova proroga per la sospensione dei termini legati al mantenimento delle agevolazioni fiscali.

La disposizione, infatti, modificando l’articolo 24 del “decreto liquidità” (D.L. 23/2020), proroga ulteriormente i termini che scadevano il 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022. In base al nuovo slittamento dei termini, sono quindi sospesi per altri tre mesi (fino al 31/3/22) i termini degli adempimenti posti a carico dei contribuenti i quali si sono avvalsi dei benefici previsti per l’acquisto della “prima casa” ( nota II-bis, dell’articolo 1, della Tariffa Parte Prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

Si allungano ancora, pertanto, alcuni termini perentori per l’applicazione e la conferma del beneficio in parola, come quello per vendere l’immobile precedentemente posseduto senza perdere l’agevolazione (ordinariamente di dodici mesi), quello che prevede il cambio di residenza nel comune dove si trova l’immobile acquistato (ordinariamente di diciotto mesi), oppure il termine per il riacquisto della prima casa in caso di vendita dell’immobile acquistato nei cinque anni precedenti con il beneficio fiscale per l’abitazione principale (ordinariamente di dodici mesi).

Tutti questi termini ricominceranno a decorrere dal prossimo 1° aprile. Resta il dubbio, tuttavia, se i termini scaduti prima della proroga e dopo il 1° gennaio 2022, rientrino nella proroga oppure no.
Sempre con il Decreto milleproroghe, dopo la conversione in legge, è stata riportata a duemila Euro la somma massima che può essere pagata in contanti. La diminuzione della soglia a mille euro, prevista dalla legge 124 del 2019, infatti, nonostante fosse già entrata in vigore lo scorso 1^ gennaio 2022, è slittata al 1° gennaio 2023.

Anche questa volta “pannicelli caldi”, che non risolvono i problemi di molti contribuenti incappati nelle conseguenze economiche del Covid.

Quello che occorre, probabilmente, è una seria strategia volta ad azzerare il grosso magazzino delle cartelle insolute che giacciono presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione, magazzino che è necessario smaltire al più presto affinché l’Amministrazione Finanziaria possa dedicare il suo tempo per riscuotere quello che i contribuenti devono e possono pagare. E ciò con una rottamazione veramente efficace, da chiamare anche condono, se si vuole, ma che abbandoni finalmente quelle somme che il fisco non potrà mai riscuotere dedicandosi, invece, ad attività veramente in grado di recuperare materia imponibile e tributi dichiarati e non pagati.

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