Case in riva al mare: ricorso contro norma abbattimenti

Case in riva al mare, sanatorie legittime: ricorso contro norma regionale abbattimenti

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Case in riva al mare, sanatorie legittime: ricorso contro norma regionale abbattimenti

Redazione  |
domenica 28 Gennaio 2024

A sollevare la questione una donna di Sciacca con il ricorso ai giudici di appello del Cga volto a chiedere l’annullamento di un provvedimento del Comune

Finisce davanti alla Corte Costituzionale, dopo ben 30 anni, la legge che ha esteso il vincolo di inedificabilità a tutte le case costruite sulla spiaggia ed entro i 150 metri dal mare. Tacciata di essere una sanatoria a tutti gli effetti, per chi la propone la norma serve solo a mettere ordine e sanare una ingiustizia commessa da una legge regionale che adesso finisce nel mirino dei giudici di legittimità.

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Il ricorso

E’ stata una donna di Sciacca a presentare ricorso ai giudici di appello del Cga che per chiedere l’annullamento di un provvedimento del Comune che ha respinto il condono su una costruzione realizzata nel 1982 nella fascia dei 150 metri. Adesso, a pronunciarsi sulla legge regionale del 1991 che ha esteso retroattivamente l’applicazione del vincolo di inedificabilità delle abitazioni nei 150 metri dalla costa, sarà la Corte costituzionale.

Una decisione che, dagli uffici preposti arriva a 30 anni di distanza dalla presentazione della domanda, sostenendo l’insanabilità dell’immobile ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 78/76, trattandosi di opere realizzate dopo il 31/12/76 entro la fascia di rispetto di 150 mt dalla battigia. La proprietaria dell’immobile ha iniziato una battaglia legale assistita dagli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino.

Provvedimento illeggittimo

Provvedimento ritenuto illeggittimo dai legali che hanno invocato l’applicabilità al caso in esame del limite dei 100 metri posto che l’immobile si trova entro i 150 metri ma comunque distante più di 100 metri dalla costa e non già dei limite dei 150 metri di cui alla legge regionale 78/76. Inoltre gli avvocati Rubino e Marino prospettavano anche la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2 della legge regionale 15/91. Articolo che, con effetto retroattivo, ha ritenuto applicabile il vincolo dei 150 metri introdotto dalla legge regionale 78/76 già a partire dall’entrata in vigore di quest’ultima norma.

“Il Cga – dicono i legali – ritenendo meritevole di approfondimento le incostituzionalità sollevate circa l’applicazione retroattiva del vincolo dei 150 metri, con sentenza non definitiva ha preannunciato la proposizione alla Corte Costituzionale dell’incidente di costituzionalità dell’articolo 2, comma 3, della legge regionale  15 del 1991 e, in subordine, dell’articolo 23 della legge regionale 37 del 1985”.

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