Cessione credito, detrazioni Irpef o sconto in fattura: come usufruire dei bonus edilizi - QdS

Cessione credito, detrazioni Irpef o sconto in fattura: come usufruire dei bonus edilizi

redazione

Cessione credito, detrazioni Irpef o sconto in fattura: come usufruire dei bonus edilizi

Salvatore Forastieri  |
giovedì 24 Febbraio 2022

La legge di Bilancio (234/’21) li ha riconfermati quasi tutti ma molte le clausole “antievasione”. Introdotti “paletti” allo scopo di arginare le irregolarità fiscali, anche di natura penale

ROMA – Sono state prorogate dalla Legge di Bilancio 2022, la n. 234 del 30 dicembre 2021, quasi tutte le detrazioni Irpef legate all’effettuazione di lavori di natura immobiliare.
L’obiettivo del Legislatore, evidentemente, è quello di continuare a favorire i lavori edili, e non solo per migliorare il parco immobiliare del nostro Paese, ma anche allo scopo di incentivare il settore edile, un settore il quale rappresenta certamente uno dei più importanti fattori propulsivi di tutta l’economia.

Per quel che concerne la modalità di spesa dei suddetti bonus fiscali, si ricorda che in alcuni casi essi sono detraibili in determinate quote annuali dai contribuenti che hanno fatto realizzare l’opera, altri sono spendibili attraverso cessione del credito o sconto in fattura.

Recentemente, sono state previste, tuttavia, norme stringenti allo scopo di evitare evasione ed altre operazioni illecite che, spesso, hanno dato luogo a vere e proprie truffe nei confronti dello Stato. Sono stati ceduti crediti inesistenti, realizzati cantieri fittizi, nonchè aumentati a dismisura i prezzi delle opere, al fine di far lievitare, artificiosamente ed illegalmente, il credito al quale si ha diritto.

Certo è che le attività edili nate l’anno scorso sono state molte di più rispetto all’anno precedente. Circostanza che potrebbe essere vista con molto favore se non si valutasse adeguatamente l’aspetto negativo di questo fenomeno che, purtroppo, a fianco della grandissima ripresa di questa attività (fattore estremamente positivo), oltre alle irregolarità fiscali, anche di natura penale, di cui abbiamo prima parlato, ha determinato anche, in maniera esponenziale, un grosso aumento degli incidenti, anche mortali, sul lavoro.

Imbastire un’attività edile ci vuole pochissimo, acquisire la necessaria esperienza e la necessaria formazione, però, è cosa diversa e, mancando tale formazione e tale esperienza, il pericolo è sempre alle porte, non solo quelle dell’evasione o della truffa, ma anche quello degli incidenti. Molte le norme “antievasione” recentemente varate, comprese quelle contenute nel D.L. “Sostegni ter” (DL 4/22). C’è, per esempio, l’obbligo del “visto di conformità” per alcuni bonus, come nel caso di quello attualmente più sfruttato, ossia il “superbonus” 110% oppure l’istituzione di un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili e della misura dei lavori stessi.

È stato anche previsto il divieto di cedere il credito più di una volta, ma tale disposizione pare stia rallentando moltissimo l’efficacia di questo tipo di operazione fiscale, visto che talvolta, l’appaltatore, cessionario del credito, non ha capienza per compensare il credito (il 110% dell’opera realizzata) con altri suoi debitori d’imposta. Si sta pensando, quindi, di consentire un ulteriore cessione, ma solo ad istituti di credito, identificando lo stesso credito con un apposito codice che, tracciandolo, non dovrebbe essere oggetto di abusi.
C’è anche una norma che prevede la possibilità dell’Agenzia delle Entrate, in caso di cessione del credito all’esecutore dei lavori, di sospendere, entro 30 giorni dalla comunicazione, per un massimo di trenta giorni, la cessione del credito.

Insomma, dopo un periodo di enorme stasi nel campo dell’edilizia, si è passati repentinamente, sicuramente anche in conseguenza della crisi economica legata alla pandemia, che occorreva ed occorre ancora combattere, ad una vere e propria selva di incentivi (bonus ed agevolazioni) che, con normative sparpagliate e poco coordinate, difficili da interpretare e da attuare, se in parte agevola l’economia, dall’altro agevola gli speculatori e le persone prive di scrupolo.
Per non parlare del contenzioso che certamente riguarderà tali problematiche.

Come già detto dalla pagine di questo Quotidiano, capita sempre che la mancanza di chiarezza e semplicità delle norme crea una zona grigia nella quale non solo l’evasione ma anche altre forme di illegalità crescono facilmente.
Qui di seguito, i principali Bonus Fiscali vigenti dopo la legge di Bilancio per il 2022.

BONUS 110%

(Art. 119, c.8 bis, D.L. 34/2020)

Confermato, intanto, fino al 2023 il più famoso e più generoso bonus fiscale della storia, il bonus del 110%. Dal 1^ gennaio 2022, però, il credito non sarà detraibile subito, ma in quattro rate annuali di pari importo, anzicchè in cinque quote per le spese sostenute dal 1^ luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Sono previsti limiti di spesa differenziati in relazione alle unità sulle quali si eseguono i lavori.
Per accedere a questo beneficio, previsto per gli interventi sulle parti comuni dei condomini, per quelli delle persone fisiche sulle singole unità immobiliari di uno stesso condominio, nonché dai “proprietari unici” (in caso di edifici da 2 a 4 unità), è necessario che i lavori garantiscano un miglioramento della pagella energetica non inferiore a due classi, come avviene, per esempio, attraverso l’installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto e la creazione di un cappotto termico sulle facciate.
La detrazione, comunque, scenderà al 70% nel 2024 ed al 65% nel 2025.

Novità per le villette. Il Bonus 110%, infatti, resterà in vigore solo fino al 31 dicembre 2022 ed a a condizione che entro il prossimo 30 giugno i lavori abbiano uno stato di avanzamento almeno pari al 30% dell’intervento complessivo.

Come già detto, sempre necessario il “visto di conformità” per la detrazione. È necessaria anche un’attestazione di congruità delle spese sostenute, da rilasciare in base ad appositi prezziari normativamente previsti.

BONUS RISTRUTTURAZIONE ORDINARIO

(Art.16 commi 1, 1bis e 1 ter, D.L. 63/2013)

Confermata anche, ma fino al 31 dicembre 2024, la detrazione Irpef (in 10 quote annuali di pari importo e con un limite massimo di 96.000 Euro) del 50% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio.

BONUS ANTISISMICO

(Art.16 D.L. 63/2013)

Confermata pure fino al 31 dicembre 2024 la detrazione IRPER del 50%, su un importo complessivo non superiore a 96.000 Euro per unità immobiliare, per le opere di messa in sicurezza antisismica degli edifici ubicati nelle zone sismiche.
Sono previste percentuali di detrazione maggiori in caso di passaggio ad una o più di una classe di rischio inferiore.

ECOBONUS

(Art. 14 D.L. 63/2013)

Identica conferma, fino al 31 dicembre 2024, anche per quel che riguarda la proroga, per i bonus su case e immobili d’impresa e più precisamente: dal 50% per le finestre, 65% per il cambio delle caldaie, le coibentazioni e i pannelli solari termici; 70-75% per gli interventi in condominio ed 80-85% per i lavori di eco e sismabonus. Il credito va ripartito in dieci quote annuali di pari importo.

BONUS FACCIATE

(Art.1, commi 219-224, Legge 160/2019)

La proroga, prevista dalla legge di bilancio, non va oltre il 31 dicembre 2022 e con una riduzione della percentuale detraibile al 60% (per il 2020 e 2021 era pari al 90%).
Non è previsto alcun limite di spesa e la detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

BONUS MOBILI

(Art. 16, c. 2, D.L. 63/2013)

Sempre fino al 31 dicembre 2024 resterà in vigore la detrazione Irpef del 50% sull’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, ma con un limite di spesa (che nel 2021 era di 16.000 Euro) variabile. Nel 2022, infatti, il limite di spesa diventa 10.000 Euro, mentre nel 2023 e nel 2024 il limite diventa solo 5.000 Euro.

BONUS ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

(Art.119 ter D.L. 34/2020)

Detrazione IRPEF nella misura del 75% per le spese sostenute in tutto il 2022. Gli importi massimi di spesa sono diversi in relazione alla tipologia degli immobili sui quali l’intervento viene effettuato. Il credito va ripartito in cinque quote annuali.

BONUS SISTEMAZIONE A VERDE

(Art.1, c.12, Legge 205/2017)

Confermata sempre fino al 2024 anche la detrazione Irpef del 36% sulle spese fino a 5mila euro per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici e unità immobiliari, e per realizzare pozzi, coperture e giardini pensili.

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