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Chirurgia estetica, ecco quando si evita l’iva

Chirurgia estetica, ecco quando si evita l’iva
chirurgia estetica

A chiarire i confini entro cui è possibile applicare tale regime è la risoluzione 42/2025 dell’Agenzia delle Entrate

ROMA – Anche le prestazioni di medicina e di chirurgia estetica possono essere considerate prestazioni sanitarie esenti da Iva, ma a condizione che la finalità terapeutica venga certificata attraverso una “apposita attestazione medica”. Restano escluse, evidentemente, le prestazioni aventi come obiettivo meri fini cosmetici. Lo chiarisce un’apposita risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, la n. 42 del 19 giugno 2025.

Esenzione Iva anche per la chirurgia estetica: vediamo quando

L’articolo 10 del Dpr 26 ottobre 1972, il decreto istitutivo dell’Iva, al n. 18), prevede il regime di esenzione per “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze…”. La disposizione agevolativa ora citata, coerente con le disposizioni contenute nella Direttiva Uue n. 112 / 2006 e con la costante giurisprudenza comunitaria, considera “prestazioni mediche” quelle che hanno lo scopo di diagnosticare, curare e, nella misura del possibile, di guarire malattie o problemi di salute.

Importante quanto affermato calla Corte Ue con la sentenza 21 marzo 2013, causa C-91/12, in cui, con specifico riferimento alle operazioni di chirurgia estetica e ai trattamenti estetici, la Corte di Giustizia Ue ha affermato che le esenzioni di cui all’articolo 132 della Direttiva Iva “richiedono un’interpretazione restrittiva, dato che costituiscono deroghe al principio secondo cui l’Iva è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo (punto 23)”. Ha affermato pure, tuttavia, che sono “cure mediche”, le “prestazioni che hanno lo scopo di diagnosticare, di curare e, nella misura del possibile, di guarire malattie o problemi di salute”. In pratica, rientrano nell’esenzione Iva in commento “le prestazioni mediche rese allo scopo di tutelare, e dunque anche di mantenere o di ristabilire, la salute delle persone”, anche quelle che a seguito di una malattia, di un trauma o di un handicap fisico congenito, abbiano bisogno di un intervento di natura estetica.

Il parere della Corte di Giustizia Ue

In linea con tale pronuncia della Corte di Giustizia Ue, anche le prestazioni di chirurgia estetica e i trattamenti di carattere estetico possono rientrare quindi nelle nozioni di “cure mediche” o di “prestazioni mediche (alla persona)”, ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e c) della Direttiva Iva, ma solo a condizione che le stesse abbiano uno scopo terapeutico, nel senso che siano finalizzate a diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute ovvero di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone.

Al riguardo è recentemente intervenuto l’articolo 4-quater del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, come modificato dall’articolo 7-sexies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, il quale ha stabilito che:

“1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (17 dicembre 2023), l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, prevista dall’articolo 10, primo comma, numero 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.

2. Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati in relazione alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non si fa luogo a rimborsi d’imposta”.

La norma del 2023, pertanto, conferma l’esenzione Iva in caso di scopo terapeutico delle prestazioni. Aggiunge, però, con riguardo alle prestazioni sanitarie di “chirurgia estetica” effettuate a partire dal 17 dicembre 2023, che la finalità terapeutica debba essere certificata con una “apposita attestazione medica”. Una certificazione che può essere rilasciata anche dal medico che ha eseguito la prestazione di medicina o chirurgia per provare la finalità terapeutica della prestazione. In assenza della dimostrazione dello scopo terapeutico, le prestazioni in parola sono assoggettate a regime Iva ordinario.

Con specifico riferimento alle prestazioni rese da medici anestesisti nell’ambito di interventi di chirurgia estetica, la risoluzione n. 42 del 19 giugno scorso, ritiene in ogni caso applicabile il regime di esenzione di cui all’articolo 10, primo comma, n. 18), del Decreto Iva, senza necessità dell’attestazione medica o di altra documentazione che ne comprovi la natura terapeutica, trattandosi di prestazioni sempre caratterizzate da finalità terapeutiche perché volte a tutelare, mantenere e stabilizzare le condizioni vitali del paziente durante l’intervento chirurgico, anche quando quest’ultimo avvenga nell’ambito di interventi effettuati dal paziente per motivi diversi da quelli terapeutico-curativi.