Concordato preventivo biennale, il Governo dispone ulteriori “aggiustamenti”: ecco quali - QdS

Concordato preventivo biennale, il Governo dispone ulteriori “aggiustamenti”: ecco quali

Concordato preventivo biennale, il Governo dispone ulteriori “aggiustamenti”: ecco quali

Salvatore Forastieri  |
martedì 10 Giugno 2025

Accolte soltanto in parte le osservazioni fatte pervenire dalla Commissione Finanze e Tesoro del Senato

ROMA – Il Consiglio dei ministri del 4 giugno scorso, nell’approvare in modo definitivo un ulteriore decreto correttivo alla legge di Riforma fiscale, ha apportato, accogliendo solo in parte le osservazioni della Commissione Finanze e Tesoro del Senato, altre modifiche alle disposizioni concernenti l’applicazione del concordato preventivo biennale.

Le modifiche al concordato preventivo

Queste le novità più significative: esclusi definitivamente dal concordato i soggetti in regime forfettario; non riproposto il “ravvedimento speciale”, quello che ha consentito, a coloro che si erano avvalsi del concordato preventivo biennale, di definire, senza sanzioni ed interessi, i redditi omessi negli anni ancora accertabili dal fisco (dal 2018 al 2022); spostata al 30 settembre (era il 31 luglio) la data ultima per l’accettazione della proposta di concordato; la proposta di definizione fatta dal Fisco è ora soggetta ad alcuni limiti.

Quest’ultimo punto merita un approfondimento, poiché, più in particolare, essa deve tenere conto del punteggio di affidabilità fiscale (Isa) raggiunto dal contribuente. Infatti, se il punteggio è stato pari a 10 la proposta non può superare il 10% del reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente a quello in esame; se è stato compreso tra 9 e 10, la proposta non può superare il 15% del reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente a quello in esame; se è stato compreso tra 8 e 9, la proposta non può superare il 25% del reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente. Tali limiti (nella determinazione della proposta dell’ufficio), non si applicano quando la stessa proposta concordataria, elaborata dal Fisco, risulta inferiore ai “valori di riferimento settoriali” che risultano dalla nota metodologica allegata al Decreto del Mef del 28 aprile 2025.

Ancora, tra le novità, è stato fissato un tetto di 85.000 euro entro il quale, quando l’ammontare del reddito “concordato” è superiore a quello dichiarato per l’anno precedente a quello che si vuole definire, si applica una sorta di flat tax “differenziale”, ossia un’imposta la quale, anziché essere applicata con le normali aliquote, sconta percentuali differenziate in relazione al punteggio Isa del contribuente. La norma, oggi ristretta nella sua applicazione, è stata emanata al fine di rendere meno pesante l’imposta che consegue al predetto superamento. Quindi, fino ad 85.000 euro, con un punteggio da 8 a 10 si applica l’aliquota del 10 per cento, da 6 a 7 il 12% e con un punteggio inferiore a 6 si applica l’aliquota del 15 per cento. Per scostamenti superiori alla predetta cifra, si applica l’aliquota Irpef marginale del 43% e l’Ires nella misura del 24%.

Introdotta, infine, la norma che evita la decadenza dal concordato quando, in presenza di un avviso bonario riguardante il mancato o insufficiente pagamento delle somme dovute a seguito dell’adesione biennale, l’avviso viene pagato entro il termine di 60 giorni.

Giova ricordare, come già evidenziato dalle pagine di questo quotidiano, che il concordato preventivo biennale è stato previsto dal Decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024 (articoli 6 e seguenti), attuativo della legge delega sulla riforma tributaria, e il suo dichiarato scopo è quello di potenziare gli adempimenti collaborativi dei contribuenti. Si applica solo ai soggetti (con partita Iva) di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni ai quali si applicano gli Isa. Solo per l’anno 2024 è stato applicato, ma in via sperimentale, anche per i contribuenti in regime forfettario.

La proposta di concordato è elaborata dall’Agenzia delle Entrate sulla base della metodologia approvata con apposito decreto ministeriale, che utilizza i dati dichiarati dal contribuente e le informazioni correlate all’applicazione degli Isa, anche relative ad annualità pregresse. Ai fini dell’elaborazione della proposta di concordato, i contribuenti interessati dalla disposizione in argomento, comunicano in sede di applicazione degli Isa i dati necessari per l’elaborazione della citata proposta.

Incrementare, con il concordato, le entrate erariali

C’è da dire, comunque, che l’obiettivo di incrementare, con il concordato, le entrate erariali era ed è ancora una priorità. Purtroppo, infatti, la “capacità operativa” degli uffici non sembra essere sufficiente per controllare la posizione fiscale di tutti i contribuenti. Ecco, quindi, l’utilità di sfoltire la platea di contribuenti da sottoporre a indagine fiscale, ponendo in essere un patto tra il contribuente e l’ufficio, una sorta di accertamento “ex ante” il quale, invece di essere fatto dopo che il contribuente ha dichiarato, correttamente oppure in misura inferiore a quelli effettivi, l’ammontare dei redditi conseguiti, punta a definire preventivamente, in modo condiviso proprio con lo stesso contribuente, la base imponibile relativa ad un biennio e, da quest’anno gli anni 2025 e 2026.

Un patto che comunque non ha ottenuto un vastissimo gradimento, tant’è che con diversi provvedimenti, il Governo ha cercato di renderlo sempre più appetibile, principalmente inventando il cosiddetto “ravvedimento speciale” (ora abrogato), legato al concordato, che permetteva di definire anche gli anni ancora accertabili (cinque) alla data dell’adesione.

Adesso, comunque, assistiamo a un ennesimo “aggiustamento” che, se da un lato esclude alcuni punti favorevoli ai contribuenti, dall’altro mette un tetto (legato agli Indici di Affidabilità fiscale) alla differenza, da tassare in sede di concordato, tra il dichiarato e il proposto da parte dell’Agenzia delle Entrate.

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