Condominio derubato dall’amministratore - QdS

Condominio derubato dall’amministratore

Antonino Lo Re

Condominio derubato dall’amministratore

venerdì 10 Maggio 2019

Corte di Cassazione, sentenza n. 14888/2019: “Pena sospesa se restituisce il maltolto”. Al centro della vicenda un clamoroso caso di appropriazione indebita aggravata

ROMA – Nel caso in cui il maltolto venga restituito al condominio, la pena viene sospesa all’amministratore accusato di appropriazione indebita. Ad esprimersi è la Corte di Cassazione con la sentenza 14888/2019, la quale ha dato il proprio giudizio sul caso che riguarda un amministratore che si era impossessato di 40 mila euro effettuando prelievi e bonifici a suo favore ed emettendo ai suoi familiari. La donna si era anche rifiutata di consegnare tutta la documentazione al suo successore al fine di impedire la verifica completa e la regolarità delle spese effettuate.

La Corte di appello aveva confermato la sentenza del tribunale, dichiarando l’amministratore colpevole del delitto di appropriazione indebita aggravata. Avverso a questa decisione il curatore del condominio ricorreva in Cassazione. La ricorrente con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 164 e 165 cod. pen. per essere stato il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato al pagamento di una provvisionale di fatto inesigibile tenuto conto dello stato di indigenza dell’imputata riconosciuto dalla stessa Corte di appello la quale ha rilevato che se lo stato di indigenza dovesse permanere anche al momento dell’esecuzione della pena, lo stesso potrò essere fatto valere innanzi al Giudice dell’esecuzione.

La Suprema Corte ha sostenuto che, poiché il ricorso verteva soltanto sul tema della concessione della sospensione della pena, la responsabilità dell’amministratore in merito alla appropriazione indebita era definitivamente accerta. Il ricorso è stato accolto ma limitatamente al tempo di decorrenza del termine per pagare la provvisionale che veniva stabilita dalla data del 26 marzo 2019, cioè dall’emissione della stessa sentenza della Cassazione 14888/2019. Si legge, infatti nella sentenza: “La condizione apposta alla concessione del beneficio della sospensione condizionale è assolutamente legittima. La situazione di indigenza di […] – ove dovesse permanere anche al momento della esecuzione della sentenza – potrà essere fatta valere, eventualmente in sede esecutiva”.

La Cassazione spiega che “in realtà l’errore in diritto era contenuto nella sentenza del Tribunale e la Corte di appello con la propria decisione non vi ha posto rimedio atteso che questa Corte di legittimità secondo un orientamento che il Collegio ha condiviso (pur consapevole anche dell’esistenza di un orientamento contrario più risalente nel tempo), ha già avuto modo reiteratamente di chiarire che ‘il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere subordinato al pagamento della provvisionale riconosciuta alla parte civile da effettuarsi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza, determinandosi, altrimenti, una esecuzione ‘ante iudicatum’ delle statuizioni penali della pronuncia’ (ex ceteris: Corte di Cassazione, Sez. V, n. 36154 del 23/05/2018, Guarino, Rv. 273600; Corte di Cassazione, Sez. VI, n. 11998 del 16/01/2018, Rudoni, Rv. 272759)”.

Il ricorso non è invece fondato con riguardo alla decisione di subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale. La Suprema Corte ha avuto modo “di rilevare – viene spiegato nella pronuncia – che ‘in tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all’adempimento dell’obbligo di risarcimento del danno, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell’imputato, salva l’ipotesi in cui emergano situazioni che ne facciano dubitare della capacità economica di adempiere, ovvero quando tali elementi siano forniti dalla parte interessata’ (ex ceteris: Corte di Cassazione, Sez. VI, n. 52730 del 28/09/2017, S. Rv. 271731), non risulta tuttavia che la situazione di indigenza dell’imputata sia stata giudizialmente accertata in quanto tale situazione è stata semplicemente addotta anche con il ricorso che in questa sede ci occupa, con la conseguenza che la decisione con la quale i Giudici di merito hanno ritenuto di subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale risulta essere stata adottata conformemente al disposto dell’art. 165 cod. pen. e non richiedeva una particolare motivazione al riguardo”.

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