La coperta corta del Psr, meno fondi alle zone montane - QdS

La coperta corta del Psr, meno fondi alle zone montane

Michele Giuliano

La coperta corta del Psr, meno fondi alle zone montane

giovedì 13 Gennaio 2022

Troppe le domande presentate per aderire all’intervento comunitario della misura “13”. Verrà riconosciuto il 65% del premio ammissibile solo per colture foraggere e pascoli delle aziende zootecniche

PALERMO – Meno fondi per le zone montane. Quando i soldi diventano pochi, bisogna decidere dove tagliare. Ed è toccato alle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici. Tante le domande presentate per aderire all’intervento comunitario della misura 13. Una adesione massiva, che è andata oltre le disponibilità finanziarie disponibili. Per poter comunque dare il più possibile agli aventi diritto, è stato deciso, come comunicato dall’autorità di gestione del Psr Sicilia, guidata da Dario Cartabellotta, che per l’operazione 13.1.1, relativa al “pagamento compensativo per le zone montane”, si applicherà una riduzione riconoscendo il 65% del premio ammissibile per le sole colture foraggere e pascoli delle aziende zootecniche, senza alcun pagamento per gli interventi su seminativi e colture permanenti; mentre per l’operazione 13.3.1, relativo al “pagamento compensativo per le altre zone soggette a vincoli specifici”, si procederà al pagamento per intero del premio ammissibile per tutti gli interventi, anche per le aziende non zootecniche. Per le domande dell’operazione 13.1.1 con indirizzo non zootecnico, si provvederà alla chiusura del procedimento amministrativo al Sian, il sistema informativo agricolo nazionale, con esito negativo.

La campagna 2021 nasce dal Psr 2014/2020, che prende spunto dal Regolamento Ce n.1305 del 20 settembre 2013, con cui l’Unione Europea ha istituito un sostegno a favore dello sviluppo rurale che prevede anche, all’articolo 31, le indennità a favore degli agricoltori delle zone montane o di altre soggette a vincoli naturali o altri vincolo specifici.

Il Psr prevede per la misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” che in particolare si compone di tre sottomisure e relative operazioni: 13.1.1 “Pagamento compensativo per le zone montane”, 13.2.1 “Pagamento compensativo per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi” e 13.3.1 “Pagamento compensativo per le altre zone soggette a vincoli specifici”.

I beneficiari della misura devono impegnarsi a proseguire l’attività agricola e di allevamento nell’area per la quale si riceve il sostegno per la durata del periodo corrispondente all’annualità di pagamento. L’obiettivo, infatti, è quello di mantenere e far proseguire l’attività agricola-zootecnica agli agricoltori che operano nelle zone montane e nelle zone soggette a vincoli naturali e specifici; garantire il presidio umano per la salvaguardia del territorio scarsamente produttivo; compensare gli agricoltori dei costi di produzione aggiuntivi e delle perdite di reddito derivanti dagli svantaggi che ostacolano la produzione agricola e contribuire alla conservazione e al miglioramento dell’ambiente naturale delle aree soggette a vincoli specifici e mantenere il potenziale turistico e la protezione costiera di tali aree.

La misura contribuisce inoltre all’obiettivo trasversale “Ambiente”: il mantenimento dell’agricoltura nelle zone di montagna e in altre zone soggette a svantaggi, garantisce il presidio del territorio e la gestione sostenibile delle risorse naturali, nonché la conservazione del paesaggio. Non per nulla è previsto il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se è il caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze, compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.

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