Coronavirus, primi chiarimenti fiscali sulla gestione della crisi economica - QdS

Coronavirus, primi chiarimenti fiscali sulla gestione della crisi economica

Salvatore Forastieri

Coronavirus, primi chiarimenti fiscali sulla gestione della crisi economica

martedì 24 Marzo 2020

Dubbi dei contribuenti: interviene l’Agenzia delle Entrate con risoluzione n.12/20 e circolare n.5/20. Manca ancora un criterio di omogeneità, il rischio è “l’ingorgo fiscale” a giugno

PALERMO – Sono molte le calamità che si sono abbattute in Sicilia nel corso del secolo scorso. In genere, l’obiettivo degli amministratori pubblici è stato sempre quello trovare un giusto equilibrio tra le esigenze dei cittadini colpiti dall’emergenza e le esigenze dell’Erario.

Questa volta, però, il nemico, che non coinvolge solo la nostra Isola ma tutto il mondo, è invisibile, per cui qualunque strategia per combattere le conseguenze economiche e fiscali del dramma che stiamo vivendo può rivelarsi poco opportuna.

Viene da chiedersi quante attività, oggi già in sofferenza, troveremo ancora aperte dopo la pandemia.

Nonostante le disposizioni già emanate, anche in materia fiscale permangono diverse zone d’ombra che lasciano molti dubbi ai contribuenti. Mancano norme necessarie per regolare in maniera uniforme le scadenze in materia di tributi locali. Non è chiaro se i rinvii concessi riguardano anche gli avvisi bonari (controlli automatici e controlli formali) dell’Agenzia delle Entrate. Le sospensioni degli adempimenti e dei versamenti finora disposti, peraltro, appaiono troppo brevi se si pensa alla gravità della situazione ed all’incertezza che assale tutti i cittadini. A giugno si prevede un vero ingorgo fiscale.

È molto probabile, che il Governo dia proroghe più ampie, sperando che questa volta seguano un criterio di omogeneità, evitando, cioè, la “frantumazione” delle disposizioni e delle scadenze che, così come emerso dal recente Decreto Legge, non pare rispondano appieno alle giuste esigenze dei contribuenti.

L’Agenzia delle Entrate, nel frattempo, ha fornito alcuni chiarimenti prima con la risoluzione n. 12 del 18 marzo e poi con la circolare n. 5 del 20 marzo 2020. Con la risoluzione n.12 (alla quale ha fatto seguito la risoluzione n. 14 del 21 marzo), l’Agenzia ha concesso una sospensione più lunga per i versamenti in scadenza fino al 30 aprile 2020, per ritenute e per i contributi previdenziali, compresi i premi per l’assicurazione obbligatoria, nonché l’Iva con scadenza marzo, ha fornito i codici Ateco necessari per individuare le attività, svolte nelle zone maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria, che possono beneficiare dell’agevolazione fiscale.

Con la circolare 5, invece, ha fornito ulteriori importanti interpretazioni.
Ha precisato, innanzitutto, che il termine per ricorrere contro gli atti notificati ai contribuenti (accertamenti “impoesattivi”) pendenti alla data del 9 marzo, è sospeso dal 9 marzo al 15 aprile 2020. Si tratta di meccanismo simile alla “sospensione feriale dei termini”, ossia relativa al periodo (dal 1° al 31 agosto di ogni anno) durante il quale il termine per il compimento dell’attività processuale smette di decorrere per 31 giorni e riprende soltanto dal 1° settembre. In questo caso, ai fini della corretta individuazione della scadenza, il tempo eventualmente trascorso prima della sospensione va sommato a quello che inizierà a trascorrere successivamente alla stessa. Quando il termine in base alle norme ordinarie ha inizio durante il periodo di sospensione, di fatto inizia a decorrere alla fine di detto periodo.

Come chiarito dalla circolare, tale rinvio vale anche per il pagamento delle somme dovute nella fase di definizione o della procedura contenziosa dell’accertamento, come nel caso di acquiescenza e contemporanea rinuncia al ricorso (beneficiando della riduzione ad un terzo della sanzione), oppure nel caso di pagamento (un terzo del tributo richiesto) in pendenza di giudizio.

Così come risulta dagli esempi fatti dall’Agenzia delle Entrate, per un accertamento notificato, ad esempio, il 10 febbraio (quindi pendente al 9 marzo) il termine per ricorrere resta sospeso dal 9 marzo fino al 15 aprile, per riprendere poi a decorrere dal 16 aprile e per scadere poi il 18 maggio.
In caso di notifica durante il cennato periodo di sospensione, il termine per il ricorso (sessanta giorni) e quello del versamento è differito fino al 16 aprile, data a partire dalla quale riprendono poi a decorre tutti normali termini per il ricorso e per il pagamento. Quindi, sempre volendo fare un esempio, per un atto notificato il 10 marzo il termine ordinario di sessanta giorni comincia a decorrere dal 16 aprile.

Proseguendo nei chiarimenti, l’Agenzia fa presente che la sospensione dei termini prevista per gli accertamenti, così come prima delineata, è cosa diversa da quella, più lunga, prevista per le somme affidate agli Agenti della Riscossione. In questo caso, i termini in scadenza a partire dall’8 marzo fino al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito o dai sopra cennati accertamenti esecutivi dell’Agenzia delle Entrate (a condizione che questi ultimi siano stati già affidati all’Agente della Riscossione per il loro recupero), sono sospesi, ed il pagamento, in unica soluzione, va fatto entro il 30 giugno dello stesso anno.

Anche l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha fornito alcuni chiarimenti attraverso alcune slides pubblicate nel sito istituzionale. Più in particolare, ha risposto ad alcune Faq precisando tra l’altro, che: a) nessuna cartella di pagamento sarà notificata nel periodo di sospensione che va dall’8 marzo al 31 maggio 2020; b) le rate di dilazione, in scadenza nel periodo di sospensione, possono essere pagate entro il 30 giugno 2020; c) in presenza di una cartella scaduta prima dell’8 marzo nessuna procedura cautelare o esecutiva può essere attivata.

Riscossione Sicilia spa ha comunicato che gli sportelli che erogano servizi su tutto il territorio regionale rimarranno chiusi fino al 25 marzo prossimo. Il personale, in ogni caso, continuerà ad operare in modalità ridotta ed in back office per la gestione dei soli servizi essenziali. Le eventuali richieste di assistenza, urgenti e indifferibili (es. riferite a procedure attivate nel periodo di sospensione), possono essere avanzate tramite e-mail/Pec secondo le procedure ordinarie, oppure utilizzando altri indirizzi e-mail già pubblicati sul sito www.riscossionesicilia.it. Sarà attivo pure il servizio di “contact center” (tel. 800887357 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,20 alle ore 13) anch’esso da utilizzare solo in caso di richieste di assistenza urgenti ed indifferibili.

Per quel che concerne il Contenzioso tributario, oltre ad alcune indicazioni fornite dal Mef, Dipartimento delle Finanze – Direzione Giustizia Tributaria, si registrano diversi provvedimenti di Presidenti di Commissioni Tributarie Provinciali e della Commissione Tributaria Regionale dell’Isola, che rinviano le udienze a data successiva al 15 aprile o, addirittura (Ctr Sicilia), al 4 maggio 2020, ferma restando una possibile diversa valutazione dei Presidenti ai Sezione, su apposita specifica e motivata istanza, in caso di udienze relative a richieste di natura “cautelare”.

Intanto, si accoglie con grande favore la notizia che l’Unione europea, con Direttiva 2020/285 del 18 febbraio scorso, ha previsto un nuovo limite, di 85.000 Euro (in Italia attualmente pari a 65.000 Euro), entro il quale ogni Stato appartenente alla Ue può concedere “esenzioni” con applicazione dei tributi (Iva e Imposte sui redditi) in misura forfettaria.

Ora, però, grazie alle nuove disposizione dell’Unione europea ed in considerazione dell’attuale situazione sanitaria, sociale ed economica, sarebbe opportuno che il vecchio limite di accesso al regime forfettario venisse rivisto, magari chiedendo all’Europa di anticipare l’entrata in vigore della citata direttiva attualmente fissata al 1° gennaio 2025, ed inserendo ulteriori elementi di semplificazione per i contribuenti che vogliono ricominciare a lavorare dopo la drammatica esperienza della pandemia.
Intanto, restiamo a casa.

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