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La Corte costituzionale e il nome dei figli

redazione

La Corte costituzionale e il nome dei figli

Giovanni Cattarino  |
martedì 28 Giugno 2022

La Corte interviene per cancellare “l’invisibilità” della madre insita nelle attuali norme

Particolare risalto è stato dato sui mezzi d’informazione alla recente decisione della Corte costituzionale (sent. n. 131 del 2022, consultabile sul sito) sul nome da attribuire al figlio, tanto nei casi di riconoscimento che nel caso di nascita nel matrimonio.

Il Tribunale di Bolzano si era rivolto alla Corte chiedendo una pronuncia cosiddetta “additiva” al primo comma, seconda frase, dell’art. 262 del Codice civile per consentire l’assunzione da parte del figlio riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, del cognome della madre, anziché di quello del padre, come prevede la norma, o quello di entrambi, se d’accordo, come consentito a seguito di un primo intervento “additivo” della Corte (sent. n. 286 del 2016). A sostegno della richiesta il tribunale invocava il principio di eguaglianza dei coniugi (art. 3 Cost.) e il diritto del figlio a una piena identità, inclusiva di entrambi i rami genitoriali (artt. 2 Cost.). Entrambi i principi sono tutelati anche dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, come interpretata dalla Corte Europea.

Nel corso del giudizio di costituzionalità la Corte, rilevato che la disparità tra i genitori sarebbe perdurata malgrado “l’addizione” richiesta in quanto, in mancanza di accordo per l’attribuzione del solo cognome materno, avrebbe comunque prevalso il cognome del padre, sollevava dinanzi a se stessa la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 262, primo comma, nella parte in cui prevede che in caso di riconoscimento congiunto sia attribuito il cognome del padre, anziché i cognomi di entrambi i genitori, nell’ordine da essi deciso.

La Corte, constatato che nessuna delle proposte legislative volte a sanare il vulnus all’uguaglianza dei genitori è giunta al traguardo, interviene per cancellare “l’invisibilità” della madre insita nelle attuali norme e garantire quella parità uomo – donna proclamata in costituzione e soltanto in parte realizzata con la riforma del diritto di famiglia del 1975. L’attribuzione del solo cognome paterno, rileva la Corte, è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, ormai superata. Né può sostenersi, invocando l’art. 29, 2° comma, Cost., che in questo caso l’eguaglianza debba essere sacrificata per garantire l’unità della famiglia; è invece vero il contrario, afferma la Corte: l’unità è assicurata proprio dall’uguaglianza dei genitori che ne sono all’origine.

L’eguaglianza tra padre e madre e il diritto a una “piena” identità personale richiedono che il cognome del figlio debba comporsi dei cognomi dei due genitori. Pertanto, in caso di riconoscimento contemporaneo, il figlio assumerà il doppio cognome, in luogo di quello del padre. Successivamente, come richiesto dal Tribunale di Bolzano, in ossequio al principio di eguaglianza la Corte ammette, che, in accordo tra di loro e in una situazione quindi di assoluta parità, i genitori possano assegnare il cognome di uno dei due anziché i cognomi di entrambi. È una deroga al principio della valorizzazione di entrambi i rami genitoriali nella costruzione dell’identità ma consentirà al figlio di non portare un cognome che possa venire associato a vicende di cronaca o storiche che i genitori di comune accordo ritengono sia preferibile dimenticare, nel suo stesso interesse. La Corte estende quindi la regola posta per i figli nati fuori del matrimonio e riconosciuti contemporaneamente dai genitori anche ai figli nati nel matrimonio e ai figli adottati.

La Corte ha quindi rivolto un doppio invito al legislatore: dovrà valutare l’interesse del figlio ad avere, in presenza di fratelli con cognome del padre (o della madre), lo stesso cognome dei fratelli per preservare la sua identità familiare; dovrà dettare delle regole per evitare il moltiplicarsi dei cognomi con il succedersi delle generazioni.

Giovanni Cattarino
già Consigliere della Corte costituzionale e Capo Ufficio Stampa

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