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Covid, aiuti previsti per autonomi, giornalisti, società sportive

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Covid, aiuti previsti per autonomi, giornalisti, società sportive

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lunedì 25 Gennaio 2021

L’art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) contiene vari provvedimenti in favore di categorie di attività economiche penalizzate dalla pandemia in atto. Ecco come fare per usufruire delle agevolazioni.

L’art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) contiene vari provvedimenti in favore di categorie di attività economiche penalizzate dalla pandemia in atto.

Di seguito si rappresentano tre categorie interessate
agli aiuti, i relativi provvedimenti in loro favore ed i commi della citata
legge che sanciscono tali provvedimenti.

AIUTI PER LAVORATORI AUTONOMI

I commi da 20 a 22 dispongono
la costituzione del Fondo per l’esonero
dai contributi dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti
nello
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la
dotazione di 1.000 milioni di euro per il 2021.

Tale Fondo ha lo scopo di coprire parte dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti all’INPS ed agli enti gestori di forme di assicurazioni obbligatori di previdenza ed assistenza, i quali abbiano percepito nel 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e che nel 2020 abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 33% rispetto al 2019.

Dall’esonero parziale fin
qui detto sono esclusi contributi INAIL.

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore delle
legge in esame (1-1-2021), con una o più decreti, del Ministero del lavoro e
delle attività sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze sono definiti i criteri e le modalità di concessione dell’esonero in
discorso nonché la quota del limite di spesa previdenziale da destinare, in via
eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie
di previdenza ed assistenza e i relativi criteri di ripartizione.

È altresì esonerato dal pagamento dei contributi previdenziali il personale sanitario e para-sanitario, già collocato in quiescenza e assunto per l’emergenza derivante dalla diffusione del Coronavirus.

Nel caso in cui le
richieste dell’esonero fin qui detto superino i 1.000 milioni di euro non sono
adottati altri provvedimenti di concessione dell’esonero stesso.

AIUTI PER LE ATTIVITA’ GIORNALISTICHE

I commi da 29 a 32
dispongono che per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2021, per i
lavoratori assicurati ai fini previdenziali presso la gestione separata dell’INPGI,
i contributi dovuti da tale Istituto, comprese le quote di contribuzione
figurativa accreditate, sostenute dall’INPGI per i trattamenti di cassa
integrazione, solidarietà e disoccupazione erogati in favore degli iscritti nei
limiti e con le modalità previsti dalla legge ovvero dai regolamenti
dell’Istituto vigenti alla data di entrata in vigore della legge in commento
(legge 178/2020),  fino al 31 dicembre
2021 siano a carico del bilancio dello Stato a titolo di fiscalizzazione.

A tal uopo l’INPGI
trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con cadenza
semestrale, un apposito rendiconto ai fini del rimborso dei relativi oneri.

L’appena detto rimborso è
effettuato al netto del gettito contributivo derivante dalle corrispondenti
aliquote contributive versato a tale Istituto (INPGI) dai soggetti obbligati.
Lo stesso gettito rimane acquisito dall’Istituto a titolo di compensazione.

Nel caso in cui il
gettito dei contributi versati all’INPGI dai soggetti obbligati risulti
superiore all’onere sostenuto dall’Istituto da rimborsargli, da parte del
bilancio dello Stato. Tale differenza resta acquisita presso l’Istituto a
titolo di acconto in compensazione  a
valere sul semestre successivo, fermo restando l’obbligo di conguaglio finale,
a credito o a debito, alla data del 31 dicembre 2021.  

AIUTI PER LE ATTIVITA’ SPORTIVE

I commi 36 e 37,
prevedono agevolazioni per le
federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le
associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche
che
hanno il domicilio fiscale o sede legale o sede operativa nel territorio
nazionale, i quali operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di
svolgimento.

Alle dette organizzazioni
sportive sono sospesi:

  1. I termini relativi ai versamenti delle
    ritenute alla fonte che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti
    d’imposta dal 1°gennaio 2021 al 28
    febbraio 2021
    ;
  2. I
    termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali
    ed assistenziali e dei premi dell’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;
  3. i
    termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nei
    mesi di gennaio e febbraio 2021;
  4. i termini relativi ai versamenti delle
    imposte sui redditi in scadenza dal 1°gennaio
    2021 al 28 febbraio 2021
    .

I debiti previdenziali e fiscali
sospesi come detto sopra sono effettuati, senza
sanzioni ed interessi
, in unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a 24 rate mensili di pari importo, con la prima rata entro il 30 maggio 2021.

I versamenti relativi ai mesi
dicembre degli anni 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il mese di dicembre di detti anni.

Infine occorre precisare che i commi
in esame dispongono che non si fa luogo al rimborso delle somme già versate.

I provvedimenti in favore di attività
economiche previsti dalla legge 178/2020 non si esauriscono con quanto qui
rappresentato, ma, allo scopo di non rendere prolissa questa informazione, si
omettono gli altri provvedimenti.

Salvatore Freni

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