Covid e sospensione obbligo assunzione dipendenti con disabilità - QdS

Covid e sospensione obbligo assunzione dipendenti con disabilità

Dario Raffaele

Covid e sospensione obbligo assunzione dipendenti con disabilità

venerdì 15 Gennaio 2021

L’obbligo rimane sospeso per tutto il periodo di integrazione salariale per l’emergenza epidemiologi-ca da Covid-19, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa ed al numero delle ore integrate.

I datori di lavoro che
usufruisco di CIGO, CIGiD, FIS, FFSB, sono esonerati dall’obbligo di assumere
dipendenti con disabilità

La circolare del Ministero
del lavoro
e delle politiche sociali n. 19 del 21 dicembre 2020, che
integra la circolare dello stesso Ministero n. 22 del 24 settembre 2014,
dispone l’esenzione dall’obbligo di assunzione di dipendenti con disabilità
(istituto disciplinato dall’art. 3, comma 5, della legge 68/1999) in
conseguenza dell’emergenza legata alla pandemia, per le imprese che fruiscono
della cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), della cassa integrazione
guadagni in deroga (CIGiD), del fondo integrazione salariale (FIS) e dei fondi
di solidarietà bilaterale (FFSB).

Tra le imprese
destinatarie dell’esonero detto sopra occorre includere quelle che fruiscono della
cassa integrazione straordinaria (CIGS), individuati come destinatari di analogo
esonero della citata circolare del lavoro e delle politiche sociali n. 19 del
21 dicembre 2020.

È opportuno dire che, ai
sensi dell’art. 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che ha
riformato gli ammortizzatori sociali, le causali di intervento della CIGS
risultano oggi essere:

  1. la
    riorganizzazione aziendale;
  2. la
    crisi aziendale, ad esclusione dal 1° gennaio 2016, della cessazione
    dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa;
  3. il
    contratto di solidarietà.

QUALI
IMPRESE POSSONO FRUIRE DELL’ESONERO

Fruiscono dell’esonero
detto sopra le imprese:

  • che versino in condizioni di crisi
    aziendali;
  • in ristrutturazione;
  • in ristrutturazione;
  • in riconversione;
  • sotto procedure concorsuali tali a
    determinare il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria (ai sensi
    degli artt. 1 e 3 della legge 223/1991);
  • che abbiano stipulato contratti di
    solidarietà difensiva (ex art. 1 del decreto legge 726/1984 convertito, con
    modificazioni, dalla legge 763/1994);
  • che hanno attuato procedure di mobilità
    (previste dagli artt. 4 e 24 della legge 223/1991).

L’esenzione in discorso, nel
tempo, è stata estesa ad altre fattispecie considerate assimilabili a quelle
previste dalla legge, in particolare, è stata riconosciuta nei casi di:

  • ricorso al fondo di solidarietà del
    settore del credito e del credito cooperativo di cui all’art. 2, comma 28,
    della legge n. 662/1996 (risposta ad interpelli n. 38/2008 e n. 44/2009);
  • imprese che assumono soggetti percettori
    di sostegno al reddito (circolare Ministero del lavoro e delle politiche
    sociali n. 2 del 22 gennaio 2010);
  • ricorso al trattamento di integrazione
    salariale in deroga (interpello n. 10/2012);
  • ricorso al contratto di solidarietà di cui
    all’art. 5 della legge 236/1993 (risposta ad interpello n. 10/2012);
  • nell’ipotesi in cui il datore di lavoro
    sottoscrive accordi ed  ttiva procedure
    di incentivo all’esodo di cui all’art. 4, commi da 1 a 7, della legge n. 92/2012
    (circolare circolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 22 del
    24 settembre 2014).

PERIODO
DELL’ESONERO

L’obbligo di cui qui si
dice rimane sospeso per tutto il periodo di integrazione salariale per
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente
sospesa ed al numero delle ore integrate per singolo ambito provinciale sul
quale insiste l’unità produttiva interessata in caso di Cig straordinaria e in
deroga o alla quantità di orario ridotto in proporzione. L’obbligo del datore
di lavoro di presentare la richiesta di avviamento ai servizi per il
collocamento mirato territorialmente competenti, si ritiene ripristinato al venir
meno della situazione di crisi assistita dagli strumenti integrativi dettati
per emergenza da COVID-19.

Salvatore Freni

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