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Covid, green pass, scuola e mascherine, aggiornate le faq del Governo

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Covid, green pass, scuola e mascherine, aggiornate le faq del Governo

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giovedì 03 Marzo 2022

Sul sito del Governo, la tabella aggiornata delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato”. Ecco quali sono

Allentano le restrizioni e l’utilizzo delle mascherine ma soprattutto l’obbligo del green pass in Italia. Sul sito del Governo è stata aggiornata la tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass base e con green pass rafforzato, insieme alle restrizioni valide su tutto il territorio nazionale. Ecco quali sono.

Green pass

I lavoratori delle strutture per il cui accesso è richiesto agli utenti il green pass rafforzato sono soggetti allo stesso obbligo? È richiesto solo il green pass “base” e non quello rafforzato, obbligatorio per i soli lavoratori ultracinquantenni.

Quali controlli sulla clientela devono svolgere i titolari degli esercizi commerciali e i responsabili dei servizi e degli uffici che soddisfano esigenze essenziali e primarie della persona? I titolari degli esercizi commerciali di vendita di prodotti alimentari e bevande verificano che i soggetti privi di green pass base non consumino alimenti e bevande sul posto e non devono effettuare ulteriori controlli; i responsabili dei servizi e degli uffici, invece, controllano, anche a campione, il possesso del green pass base per i soggetti che accedono ai loro servizi o uffici per esigenze di salute, sicurezza e giustizia diverse da quelle previste nel dpcm 24 gennaio 2022.

È obbligatorio avere il green pass per accedere agli esercizi degli artigiani o ad altre attività, diverse da quelle commerciali e da quelle che offrono servizi alla persona? No, se in tali esercizi si svolgono solo ed esclusivamente le attività per le quali non c’è obbligo di Green Pass. Nel caso in cui, invece, nello stesso esercizio si effettuino anche attività commerciali o si offrano servizi alla persona, il possesso del Green Pass è richiesto solo ai soggetti che accedono a tali attività e servizi.

L’obbligo del green pass rafforzato c’è anche per i clienti che acquistano cibi e bevande per asporto in bar, ristoranti e locali simili? No, i clienti che acquistano cibi e bevande, esclusivamente per asporto non sono obbligati al possesso del green pass rafforzato. In ogni caso, tali clienti devono trattenersi nei locali per il tempo strettamente necessario all’acquisto dei prodotti e non possono consumarli all’interno dei locali stessi o negli spazi esterni appositamente attrezzati.

Scuola

È consentito agli alunni disabili delle classi in dad svolgere comunque l’attività didattica in presenza? Se non sono positivi al Covid e non presentano una temperatura superiore a 37,5 gradi, è garantito, con modalità di massima sicurezza ed in assenza di sintomatologia specifica, in ogni caso, lo svolgimento dell’attività didattica in presenza, assicurando comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che si avvalgono della didattica digitale.

La quarantena di 5 giorni per contatto stretto in ambito scolastico si applica anche a coloro per i quali è in corso la durata della quarantena di dieci giorni? Sì ma la cessazione della quarantena è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza dei 5 giorni.

A seguito di due casi di positività in una classe di scuola primaria è prevista la dad. Con le nuove disposizioni cambia qualcosa? Sì, le misure già disposte dalla scuola ai sensi della previgente normativa sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova norma. Nella scuola primaria fino a quattro casi di positività nella classe le attività continuano in presenza con l’utilizzo della mascherina FFP2 per 10 giorni a partire dall’ultimo caso accertato.

Mascherine

Quando e dove si deve indossare la mascherina? Deve essere indossata in tutti i luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione, compresi i mezzi di trasporto pubblico. Inoltre, devono essere obbligatoriamente indossati nei luoghi all’aperto in cui si configurino assembramenti o affollamenti.

Restano in ogni caso in vigore gli ulteriori obblighi in merito all’uso delle mascherine all’aperto previsti da specifiche norme di legge o da appositi protocolli sanitari o linee guida.

Niente obbligo della mascherina per:

  • bambini sotto i 6 anni di età;
  • persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
  • operatori o persone che, per assistere una persona con disabilità, non possono a loro volta indossare la mascherina

Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina:

  • mentre si effettua l’attività sportiva;
  • mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;
  • quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.

È comunque fortemente raccomandato l’uso delle mascherine anche all’interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.

La normativa prevede l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 in specifiche situazioni:

  • per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
  • per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto
  • per l’accesso e l’utilizzo di: voli commerciali; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento; mezzi del trasporto pubblico locale o regionale;
  • per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al COVID-19 e che, sulla base delle norme in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto all’autosorveglianza, fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo.

Le mascherine chirurgiche devono essere indossate nell’ambito delle attività economiche e sociali (ad esempio ristorazione, attività turistiche e ricettive, centri benessere, servizi alla persona, commercio al dettaglio, musei, mostre, circoli culturali, convegni e congressi, etc.) nelle situazioni previste nei protocolli di settore.

In tutte le altre situazioni, salvo che i protocolli di settore prevedano diversamente, possono essere utilizzate anche mascherine “di comunità”, monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte, purché siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso.

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