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Dall’Europa più tutele per i magistrati onorari

Dall’Europa più tutele per i magistrati onorari
Consulta Corte Costituzionale

Cancellato l’obbligo di rinunciare ai diritti del lavoro

Nella recente sentenza n. 71 del 2026 la Corte costituzionale ha esaminato una norma relativa alla stabilizzazione dei giudici onorari, giudici non di carriera, solitamente avvocati di professione impiegati a tempo parziale, che avevano svolto funzioni giudiziarie per lunghi periodi (alcuni fino a 16 anni!) a fianco dei giudici togati sulla base di contratti periodicamente rinnovati con il Ministero della giustizia. La stabilizzazione prevedeva il superamento di un colloquio e richiedeva come contropartita la rinuncia “ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso”, da intendersi come richieste di risarcimenti per ferie non riconosciute o per tutele previdenziali e assistenziali negate nei precedenti rapporti di lavoro.

La sentenza della Corte costituzionale sui magistrati onorari

Il Consiglio di Stato aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma invocando un parametro c.d. “integrato” che riuniva l’art. 24 Cost. sul diritto di agire in giudizio e, per il tramite dell’art. 117, primo comma Cost., l’art. 47 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea (Cdfue) sul diritto di ogni persona al ricorso effettivo a un giudice imparziale. L’utilizzo di un siffatto metro di giudizio di costituzionalità è indice rilevatore dei cambiamenti intervenuti nei rapporti tra l’ordinamento giuridico nazionale e quello dell’Unione europea (Ue) succeduta alla Comunità economica europea (Cee). Ad un assetto che vedeva la separazione dei due ordini (cd. “dualismo”) ciascuno con proprie specifiche attribuzioni, quelle europee volte principalmente all’instaurazione di un Mercato Comune, se ne è sostituito un altro fondato su una maggiore integrazione e sull’interdipendenza dei due sistemi.

Diritto europeo e diritto italiano: come sono cambiati i rapporti

Dopo alcune divergenze iniziali, la Corte di giustizia europea e la nostra Corte costituzionale avevano raggiunto un onorevole compromesso circa i rapporti tra i due ordini di norme: se il giudice comune, confrontato ad una questione vertente in una materia attribuita alla Comunità europea si imbatteva in una norma italiana che contraddiceva una norma europea direttamente applicabile al caso di specie, non ne teneva conto “disapplicandola” in favore della seconda.

Dal canto suo la Corte costituzionale si limitava a fissare i confini oltre i quali le norme europee non potevano spingersi a pena di una dichiarazione di incostituzionalità delle norme italiana esecutive dei Trattati per violazione dei “principi fondamentali” irrinunciabili perché qualificanti l’identità costituzionale nazionale. Diritto europeo e diritto nazionale viaggiavano su binari separati. L’aumento delle materie riservate all’Unione con i nuovi trattati e l’azione della Corte di Giustizia in favore di una estensione delle sue competenze hanno mutato la situazione. L’Ue interviene sempre più spesso in settori che intersecano diritti fondamentali garantiti tanto dalla nostra costituzione che dalla Cdfue, vera e propria carta di diritti di indubbia natura costituzionale azionabili davanti ai giudici nazionali.

Magistrati onorari: il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva

Adesso il cittadino italiano dispone di un “concorso” di rimedi in caso di sospetta lesione di un diritto fondamentale: spetterà al suo giudice scegliere se applicare direttamente la norma europea che lo tutela, disapplicando la norma interna lesiva del diritto invocato in giudizio, oppure rivolgersi alla Corte costituzionale che, accertatane l’incostituzionalità, la eliminerà con vantaggio per la certezza del diritto. È quanto accaduto nel caso di specie. La Corte ritenendo la rinuncia imposta ai giudici onorari a far valere in giudizio diritti riconosciuti ai lavoratori dal diritto dell’Unione lesiva sia della Costituzione (art. 24) che della Cdfue (art. 47) ne ha dichiarata l’incostituzionalità cancellandola dall’ordinamento.