Decontribuzione per datori di lavoro, a chi spetta e come ottenerla

Decontribuzione per datori di lavoro, a chi spetta e come ottenerla

Antonino Lo Re

Decontribuzione per datori di lavoro, a chi spetta e come ottenerla

Salvatore Freni  |
martedì 07 Febbraio 2023

Uno sgravio del 30% per i datori di lavoro privati: ecco chi ha diritto alla decontribuzione e in quale misura viene erogata

L’art. 27, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020 ha istituito uno sgravio del 30% per i datori di lavoro privati della seguenti regioni: Sicilia, Sardegna, Puglia, Calabria, Basilicata, Campania, Umbria, Abruzzo e Molise, originariamente previsto per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 e successivamente prorogato da leggi e messaggi nella stessa misura del 30%,, fino al 31 dicembre 2025.

Da questa agevolazione contributiva sono esclusi i contributi dovuti all’Inail, e quelli a carico del lavoratore, fermo restando l’aliquota delle prestazioni pensionistiche.

Misura della decontribuzione

La presente riduzione contributiva è prevista fino al 2029 nelle seguenti misure:

  • In misura pari al 30% fino al 2025;
  • In misura pari al 20% per gli anni 2026 e 2027;
  • In misura pari al 20% per gli anni 2028 e 2029.

Chi ha diritto alla decontribuzione

Hanno diritto all’agevolazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che svolgono la propria attività in una delle regioni dette sopra, ad esclusione dei datori di lavoro agricolo, domestico e del credito, oltre ai settori esclusi dalla presente normativa.

Nel caso di datori di lavoro che svolgono la loro attività in più sedi operative, hanno diritto alla presente  riduzione contributiva per i dipendenti che svolgono loro attività lavorativa in una delle regioni suddette, anche se la sede legale si trova in una regione non comprese tra quelle destinatarie della riduzione in argomento.

Decontribuzione, come indicarla

Per esporre il beneficio spettante nella denuncia mensili da trasmettere all’Inps (UniEmens) dovrà essere compilato l’elemento “RecuperoSgravi” di “GestPensionistica”, secondo le modalità di seguito indicate:

-nell’elemento “AnnoRif” dovrà essere inserito l’anno di riferimento dello sgravio;

– nell’elemento “MeseRif” dovrà essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;

– nell’elemento “CodiceRecupero” dovrà essere inserito il valore “36”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato Articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;

– nell’elemento “Importo” dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello sgravio.

Cumulabilità con altre riduzioni contributive

Lo sgravio contributivo in trattazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, e sempre che non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione.

Salvatore Freni

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