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Decreti legge e Leggi di conversione

redazione

Decreti legge e Leggi di conversione

Giovanni Cattarino  |
venerdì 27 Gennaio 2023

Il decreto-legge è stato spesso utilizzato dal Governo, pur in assenza dei requisiti prescritti, per evitare il confronto parlamentare

L’articolo 77, 2° comma, della Costituzione autorizza il Governo ad adottare in casi di “necessità e urgenza” dei Decreti legge da convertire in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione, pena la perdita di efficacia sin dall’origine.

Il decreto-legge è stato spesso utilizzato dal Governo, pur in assenza dei requisiti prescritti, per evitare il confronto parlamentare proprio del procedimento legislativo ordinario, approfittando delle procedure abbreviate e semplificate che i regolamenti parlamentari prevedono per l’approvazione della legge di conversione. I cittadini hanno invece diritto a norme, che spesso incidono sul loro quotidiano, approvate secondo le regole previste in Costituzione. In questo caso più che mai la forma è sostanza.

Dopo un’iniziale riluttanza a valutare la presenza dei requisiti di “necessità e urgenza” dopo che il decreto è stato convertito, a partire dalla sentenza numero 29 del 1995 la Corte ha ritenuto di poterne verificare la sussistenza: devono peraltro difettare in maniera evidente perché la Corte certifichi una violazione dell’articolo 77, 2° comma, della Costituzione. La legge di conversione non vale quale sanatoria del difetto d’origine del Decreto legge ma lo incorpora incorrendo in una dichiarazione di incostituzionalità. Così la Corte nella sentenza 128 del 2008.

Altra tematica affrontata dalla Corte costituzionale in più occasioni è quella relativa ai rapporti tra Decreto legge e relativa Legge di conversione: la seconda deve avere un contenuto omogeneo al primo in quanto l’articolo 77, 2° comma, della Costituzione esige un nesso di interrelazione funzionale tra i due. La Legge di conversione è una fonte “funzionalizzata e specializzata” a “competenza tipica” può avere cioè un solo contenuto e pertanto è caratterizzata da un’emendabilità limitata: le eventuali norme aggiunte in sede di conversione devono poter essere ricollegabili da un punto di vista materiale o finalistico a quelle originariamente contemplate dal Decreto legge.

Il caso portato dinanzi alla Corte riguardava per l’appunto delle norme che attribuivano al Direttore delle dogane il potere di aumentare con decreto le accise sui carburanti, sino a 5 centesimi al litro, onde reintegrare le risorse attinte dal “Fondo di riserva per le spese impreviste” del bilancio dello Stato per fronteggiare eventi calamitosi, nei casi in cui i fondi ordinari si fossero rivelati insufficienti. Le norme erano state introdotte ex novo nella legge di conversione di un Decreto legge cosiddetto “milleproroghe”, riguardante termini prossimi alla scadenza o materie necessitanti una disciplina immediata, e andavano a modificare la legge numero 225 del 1992 che istituiva il Servizio di protezione civile. La modifica introdotta riguardava peraltro l’operatività “a regime” della Protezione civile: dove sono la necessità e l’urgenza che ne avrebbero giustificato l’inserimento nella legge di conversione di un decreto-legge?

Diversamente poi da quanto sostenuto dall’Avvocatura dello Stato intervenuta nel giudizio, la norma impugnata non riguarda la disciplina dei tributi e come tale da ritenere coerente con l’epigrafe del decreto legge che menzionava anche “interventi urgenti in materia tributaria”: il previsto aumento del tributo è infatti funzionale al finanziamento delle attività della Protezione civile; non è che il “profilo fiscale” della disciplina sostanziale introdotta. Altrimenti tutto potrebbe diventare “materia tributaria”! La norma denunciata è pertanto una “intrusa” rispetto al contenuto obbligato della legge di conversione e la Corte con la sentenza numero 245 del 2022 ne dichiara pertanto l’incostituzionalità.

Già nel 2012 la Corte aveva annullato per gli stessi motivi una norma anch’essa riguardante il finanziamento della Protezione civile contenuta nello stesso articolo. Perseverare diabolicum…

Giovanni Cattarino
già Consigliere della Corte costituzionale e Capo Ufficio Stampa

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