Decreto Agosto, sgravi su contributi ma perplessità su blocco licenziamenti - QdS

Decreto Agosto, sgravi su contributi ma perplessità su blocco licenziamenti

redazione

Decreto Agosto, sgravi su contributi ma perplessità su blocco licenziamenti

sabato 03 Ottobre 2020

Le misure adottate potrebbero non riuscire a frenare l’emorragia di posti di lavoro. In caso di fallimento, liquidazione della società o accordo collettivo il divieto viene meno

di Maria Papotto e Lidia Sicurella

ROMA – Il via libera dato dal governo con il D.L. n.104/2020 sta consentendo alle imprese di usufruire di un ulteriore periodo di cassa integrazione, limitando i licenziamenti.
La proroga garantisce la possibilità di disporre di un ulteriore periodo di 18 settimane a partire dal 13 luglio fino al 31 dicembre, limitando di contro la possibilità di licenziare per giustificato motivo oggettivo.
A questi due provvedimenti si affianca, senza sovrapporsi, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle imprese per un periodo di massimo quattro mesi.

Una ventata di aria fresca si direbbe: peccato però che il binario parallelo su cui corrono questi provvedimenti spesso sia di difficile applicazione.
La cassa integrazione, è stata prolungata per un periodo di 18 settimane suddivise in 9+9. Le prime nove settimane non sono soggette a restrizioni.

Le seconde nove settimane invece, sono assoggettate ad un contributo addizionale a carico dell’azienda, determinato sulla base del raffronto tra il fatturato del primo semestre del 2019 e il fatturato del primo semestre del 2020.
Da questo gap si delineano tre scenari:
● Se la differenza tra i fatturati è inferiore al 20%, l’aliquota contributiva sarà pari al 9% della retribuzione globale di fatto del lavoratore
● Se la differenza tra i fatturati è uguale o superiore al 20%, i datori di lavoro non dovranno versare alcun contributo
● Se non c’è differenza tra i fatturati, l’aliquota contributiva sarà pari al 18% della retribuzione globale di fatto del lavoratore

Per i datori di lavoro che non vogliono ricorrere alla cassa integrazione, il decreto ha previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo pari a quattro mesi e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

L’esonero è applicabile entro il limite del doppio delle ore di cassa integrazione richieste nei periodi antecedenti e alle che non abbiano usufruito dei trattamenti integrativi (Cassa integrazione, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga) e non annoverabili ad imprenditori agricoli.
La norma, inoltre, presenta dubbi interpretativi in merito al blocco dei licenziamenti. La norma così enunciata sembrerebbe far protendere per un’interpretazione negazionista circa ogni forma di divieto di licenziamenti legata al completo utilizzo delle misure suindicate. Analizzando meglio il testo della norma, quest’ultima fissa come termine ultimo di blocco la fine del mese di dicembre, a conferma di quanto stabilito dell’art. 3 c.2 che “al datore di lavoro che abbia beneficiato dell’esonero di cui al c. 1, si applicano i divieti di cui all’art. 14 del presente decreto”. Un sottile spartiacque che rischia di paralizzare il mercato del lavoro.

La dottrina, però, ha messo dei capisaldi su cui appoggiarsi. Sono, infatti, escluse dall’art. 14 c. 3 delle specifiche fattispecie riconducibili a tre casi.

Vengono esclusi dal blocco i licenziamenti:
– per intimato fallimento, quando l’attività d’impresa viene interrotta;
– per l’impresa messa in liquidazione, che ha cessato, anche parzialmente, l’attività;
– licenziamenti effettuati tramite accordi collettivi aziendali di incentivo all’esodo. Questa fattispecie consente di creare un accordo con il singolo dipendente per eventuale risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Ciononostante, le analisi sugli effetti del blocco dei licenziamenti sono chiare: le previsioni per il 2021 evidenziano un calo dei posti di lavoro che si attesterà intorno al milione. La stessa realtà è raccontata dai dati Istat che mostrano sempre meno lavoratori disposti a cercare un posto di lavoro in favore della crescente inattività. Senza tutela, ancora una volta, i lavoratori con contratti a tempo determinato, che non sono stati rinnovati. Sarebbe auspicabile che, il blocco dei licenziamenti non creasse una rigidità oggi in favore di una flessibilità in uscita domani.

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