Prorogata al quarto trimestre la riduzione dell’Iva al 5% per le forniture, civili e industriali, di gas metano. Mini condono per omessa memorizzazione o comunicazione all’Agenzia delle Entrate
ROMA – Abbiamo già segnalato la proroga al 30 novembre del 2024, in virtù dell’articolo 6 del Dl 29 settembre 2023 n. 132 (Decreto proroghe, in G.U. n. 228 dello stesso giorno), della data entro la quale regolarizzare il quadro RS (le spese) dei soggetti in regime forfettario.
Lo stesso 29 settembre, però, è stato emanato e pubblicato anche il Dl n. 131 (Decreto Energia), entrato in vigore il giorno successivo contenente importanti novità anche in materia fiscale.
Per prima cosa, al comma 5 dell’articolo 1, del citato Dl 131, viene stabilito che “In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali previste all’articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, sono assoggettate all’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto (Iva) del 5 per cento… ”. Al successivo comma 6, si precisa che “La disposizione di cui al comma 5 si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. Gli oneri derivanti dal presente comma sono valutati in 41,46 milioni di euro per l’anno 2023.”.
Si tratta di una ulteriore proroga, per il quarto trimestre 2023, di quanto già stabilito dal Dl n. 79/2023 il quale, aveva già rinnovato, fino al 30 settembre di quest’anno la riduzione dell’Iva al 5% per tutte le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, esteso anche al teleriscaldamento.
Lo stesso decreto 131 del 29 settembre, all’articolo 4, contiene pure un mini condono riguardante i contribuenti i quali hanno commesso, nel periodo che va dal 1 gennaio 2022 al 30 giugno 2023, violazioni in materia di certificazione di corrispettivi, compresa la mancata memorizzazione e/o comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei “corrispettivi telematici” (violazione punita con una sanzione pari al 90% dell’imposta).
Ai fini della definizione, comunque, necessario, ai fini sanzionatori, avvalersi del “ravvedimento operoso”, con la novità/agevolazione che in questo caso il ravvedimento è possibile anche se la violazione è stata già constatata, ma non oltre la data del 31 ottobre 2023, ed a condizione che il perfezionamento/ravvedimento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023 e che la violazione non sia stata già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento medesimo.
Il secondo comma del citato articolo 4 precisa pure che le violazioni regolarizzate non rilevano ai fini del computo per l’irrogazione della sanzione di cui all’articolo 12, comma 2, del D.Leg/vo n. 471/97, ossia la chiusura del locale.