Decreto liquidità, tutte le più importanti novità in materia fiscale - QdS

Decreto liquidità, tutte le più importanti novità in materia fiscale

Salvatore Forastieri

Decreto liquidità, tutte le più importanti novità in materia fiscale

venerdì 10 Aprile 2020

Il Dl n. 23 dell’8 aprile è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 dello stesso giorno. Prorogato al 16 aprile il termine per i versamenti in scadenza lo scorso 20 marzo

ROMA – È stato pubblicato il secondo decreto “Cura Italia”, questa volta denominato “Decreto Liquidità”. Si tratta del Dl n. 23 dell’8 Aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 dello stesso giorno.

Questa volta vengono messi in campo, compresi i prestiti garantiti dallo Stato (la società Sace controllata dalla cassa depositi e Prestiti), ben 400 miliardi di liquidità.
Queste le novità in materia fiscale di maggiore rilievo.

Articolo 21 Dl n.23/2020 (La precedente versione della norma era prevista dall’Art. 60 del Dl n. 18/2020).
Esteso fino al 16 aprile di quest’anno il termine (la “rimessione nei termini”) per eseguire i versamenti che, in scadenza alla data del 16 marzo, dovevano essere effettuati al massimo entro il 20 marzo 2020. In pratica, ai quattro giorni di proroga originariamente concessi, se ne aggiungono ora altri 26.

Articolo 18 (Precedente versione prevista dall’Art. 62 Dl. 18/20)
Al posto dei due milioni di euro, il limite per sospendere i versamenti (di tributi e contributi in autoliquidazione e di Iva) che scadevano tra l’8 marzo ed il 31 marzo viene così disciplinato:
a) innanzitutto il periodo “coperto” va oltre l’originario 31 marzo (dall’8 marzo), spostandosi ora fino al 31 maggio.
b) i limiti quantitativi, che non tengono più in considerazione zone o attività “rosse”, sono così rideterminati:
– (commi 1 e 2 art. 18) Ricavi fino a 50 milioni di Euro ed un calo di fatturato o dei corrispettivi del 33% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente (conteggio fatto con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo e aprile del 2019)
-(commi 3 e 4) Ricavi superiori a 50 milioni di Euro ed un calo di fatturato o dei corrispettivi del 50% , rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente (conteggio fatto con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo e aprile del 2019)
-(comma 5) Sospensione degli stessi tributi e contributi per i contribuenti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 marzo 2019.
-(comma 6) Solo per le provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione IVA opera in presenza di un calo di fatturato o dei corrispettivi del 33%, a prescindere dall’ammontare dei ricavi dell’anno precedente.
-(comma 7) I versamenti sospesi vanno pagati entro il 30 giugno 2020, in unica soluzione oppure in cinque rate mensili di pari importo.

Articolo 19 (Precedente versione prevista dall’ Art. 62, c.7 Dl. 18/20)
Ritenuta d’acconto. È confermata la non applicazione delle ritenute da parte dei “sostituti d’imposta” per i contribuenti (i soggetti “sostituiti”) che nell’anno 2019 hanno avuto ricavi o compensi d’importo non superiore a 400 mila Euro, e limitatamente ai redditi di lavoro autonomo o altri redditi (agenzia, commissione, rappresentanza di commercio, ecc.) relativi al periodo 17 marzo-31 maggio 2020. La norma agevolativa, che va richiesta dal soggetto “sostituito”, si applica, tuttavia, a condizione che nel mese precedente non siano state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato.
Le somme non pagate vanno versate in unica soluzione entro il 31 luglio o in cinque rate mensili di uguale importo a partire da luglio.

Articolo 22 – Differito al 30 aprile il termine originariamente fissato al 31 marzo per la consegna delle “Certificazioni uniche” da parte dei sostituti d’imposta.

Articolo 20 – Non si applica alcuna sanzione se il prossimo “acconto” delle imposte dirette, determinato col metodo previsionale, risulterà non inferiore all’80 % rispetto a quello dovuto.

Articolo 36 – Rinvio all’11 maggio 2020 (complessivamente, a partire dal 9 marzo, il periodo di sospensione è di 64 giorni) delle udienze e delle attività processuali, anche in materia di contenzioso tributario. I termini processuali, quindi, compreso il termine per ricorrere, si determina sommando ai canonici 60 giorni altri 64 giorni, per un totale di giorni 124.

Articolo 20 – Obbligo della modalità telematica per tutti gli atti e provvedimenti giurisdizionali, anche se la costituzione in giudizio è avvenuta con modalità analogica.

Articolo 24 – Sospesi, per il periodo che va dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020, tutti i termini previsti per l’applicazione, in materia di imposta di registro, delle norme agevolative sulla “prima casa”.

In verità ci si aspettava di più.
Forse occorre aspettare ancora per avere soluzione a tantissimi problemi, di natura economica ed amministrativo-tributaria, certamente non marginale rispetto a quelli di natura squisitamente sanitaria che i poveri contribuenti, tutti coinvolti in questa drammatica situazione, si trovano ad affrontare.

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