Decreto Sostegni, stop a licenziamenti avviati dopo 23 marzo 2020 - QdS

Decreto Sostegni, stop a licenziamenti avviati dopo 23 marzo 2020

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Decreto Sostegni, stop a licenziamenti avviati dopo 23 marzo 2020

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mercoledì 12 Maggio 2021

Preclusa, inoltre, la possibilità di procedere ai licenziamenti, dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 per i settori destinatari dell’assegno ordinario e della cassa in deroga.

I commi da 9 a 11 dell’art. 8 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 inibiscono i licenziamenti tanto collettivi (ex artt.4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223) quanto individuali per giustificato motivo oggettivo (ex artt. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604), indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati, nonché i tentativi che si svolgono, per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, innanzi alla Commissione provinciale di conciliazione istituita presso ogni Ispettorato provinciale del lavoro (ex art. 7 della citata legge 604/1966), fino al 30 giugno 2021 e rimangono sospesi i procedimenti di licenziamento avviati successivamente al 23 marzo 2020. Il detto divieto, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Quanto fin detto riguarda
tutti i datori di lavoro privati

È, invece, preclusa la
possibilità di procedere ai licenziamenti, come si è detto sopra, dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 per i
settori destinatari dell’assegno ordinario e della cassa in deroga.

Dal divieto di precedere
ai licenziamenti derogano le seguenti tipologie:

  • licenziamenti motivati  dalla  cessazione definitiva  dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione
    definitiva dell’attività  di  impresa 
    conseguente  alla  messa  in
    liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività,
    nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano
    configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa  o 
    nelle  ipotesi  di  accordo collettivo  aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali
    comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla
    risoluzione del rapporto di lavoro, 
    limitatamente  ai lavoratori che
    aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto  il 
    trattamento NASpI (Nuova
    Assicurazione Sociale per l’Impiego
    );
  • licenziamenti intimati in caso di  fallimento, 
    quando  non sia previsto
    l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso
    in cui l’esercizio provvisorio  sia  disposto per uno specifico ramo dell’azienda,
    sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi
    nello stesso.

Salvatore Freni

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