Preclusa, inoltre, la possibilità di procedere ai licenziamenti, dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 per i settori destinatari dell’assegno ordinario e della cassa in deroga.
I commi da 9 a 11 dell’art. 8 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 inibiscono i licenziamenti tanto collettivi (ex artt.4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223) quanto individuali per giustificato motivo oggettivo (ex artt. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604), indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati, nonché i tentativi che si svolgono, per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, innanzi alla Commissione provinciale di conciliazione istituita presso ogni Ispettorato provinciale del lavoro (ex art. 7 della citata legge 604/1966), fino al 30 giugno 2021 e rimangono sospesi i procedimenti di licenziamento avviati successivamente al 23 marzo 2020. Il detto divieto, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Quanto fin detto riguarda
tutti i datori di lavoro privati
È, invece, preclusa la
possibilità di procedere ai licenziamenti, come si è detto sopra, dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 per i
settori destinatari dell’assegno ordinario e della cassa in deroga.
Dal divieto di precedere
ai licenziamenti derogano le seguenti tipologie:
- licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione
definitiva dell’attività di impresa
conseguente alla messa in
liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività,
nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano
configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa o
nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla
risoluzione del rapporto di lavoro,
limitatamente ai lavoratori che
aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il
trattamento NASpI (Nuova
Assicurazione Sociale per l’Impiego); - licenziamenti intimati in caso di fallimento,
quando non sia previsto
l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso
in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda,
sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi
nello stesso.
Salvatore Freni