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Depuratore di Acireale, tra pasticci burocratici e disguidi: Tar boccia la compatibilità ambientale

Depuratore di Acireale, tra pasticci burocratici e disguidi: Tar boccia la compatibilità ambientale
L’iter del depuratore Acireale

L’opera, attesa da decenni e mai costruita, è di competenza del Commissario unico per la depurazione

Un pastrocchio burocratico che, al di là di ciò che si possa pensare sulla compatibilità dell’impianto con la zona C di un parco archeologico, ha reso impossibile proseguire con l’iter di costruzione. È l’ultima novità nella lunga storia che ruota attorno al depuratore che dovrebbe sorgere ad Acireale e servire diversi centri del comprensorio.

L’opera, attesa da decenni e mai costruita, è di competenza del Commissario unico per la depurazione, la struttura costituita dal governo nazionale per superare le infrazioni che l’Ue ha comminato all’Italia per le inadempienze nel trattamento dei reflui. A pesare non è soltanto la questione finanziaria, con la multa salata che ricade giornalmente sul Paese, ma anche l’aspetto ambientale, i cui effetti sono visibili in mare ogni estate.

Depuratore Acireale, l’opposizione dei proprietari dei terreni

Ad Acireale il depuratore dovrebbe sorgere a sud della frazione di Aci Platani. A opporsi al progetto sono i proprietari dei terreni attorno ai quali dovrebbe sorgere il depuratore, ma anche il Parco archeologico dell’Aci e l’Area marina protetta Isola dei Ciclopi.

Ed è proprio per il ruolo marginale che quest’ultima ha avuto nell’iter di valutazione che il Tar di Catania ha annullato il provvedimento rilasciato l’anno scorso dalla Regione, disponendo un riesame e un’integrazione dei pareri fin qui raccolti. Non è detto che l’esito cambierà, certo è che comporterà un allungamento dei tempi.

Il ricorso

A rivolgersi ai giudici amministrativi sono stati chi vive o aziende vicino ai terreni individuati dal Commissario unico per la realizzazione dell’impianto. Nel ricorso, sono stati elencati numerosi motivi a sostegno dell’opposizione. Per quelle di merito, il Tar a più riprese ha specificato di trovarsi davanti a pareri della Regione che, seppure per certi aspetti sono soggetti a discrezionalità, non sono illogici al punto da poter essere sindacati dal tribunale.
Ciò su cui invece i giudici non hanno avuto dubbi riguarda l’errore, grave al punto di inficiarne le conclusioni, commesso durante la conferenza di servizi. Quest’ultima è la sede in cui tutti coloro che hanno titolo per esprimersi su un progetto sono chiamati a partecipare.
Per il depuratore di Acireale, sono state diverse le sedute convocate. A cavallo tra il 2024 e il 2025, però, si è registrato un passo falso.

“Il Consorzio Isola dei Ciclopi, in qualità di ente gestore dell’Area marina protetta ha partecipato alla prima riunione della conferenza di servizi in data 31 ottobre 2024 e in vista della stessa riunione ha reso il parere negativo per il rilascio della autorizzazione unica regionale”, viene ricostruito nella sentenza.

All’origine del diniego c’erano diverse motivazioni: dai dubbi sugli standard di depurazione raggiungibili con le tecnologie previste dal progetto a criticità riguardanti la zona a mare in cui la condotta rilascerebbe i reflui depurati, fino alla presunta assenza di misure di sicurezza in caso di malfunzionamento “prevedendo lo scarico di fognatura cruda direttamente in mare, con gravissimo danno potenziale agli habitat, alle biocenosi, all’economia della pesca ed all’economia turistica” e – paradosso dei paradossi – il rischio di andare incontro, per questo, a nuove sanzioni comunitarie.

A questi rilievi il Commissario ha replicato nelle settimane successive, dicendosi disponibile a integrare le tecnologie da impiegare a patto di intercettare ulteriori fondi. Tuttavia per il Consorzio Isola dei Ciclopi non c’è stata più possibilità di ribattere.

“L’Amministrazione procedente (la Regione, nda) ha provveduto all’aggiornamento dei lavori con la convocazione di una seconda riunione della conferenza dei servizi, che si è svolta in data 10 febbraio 2025 ed alla quale, tuttavia, il Consorzio non ha partecipato”.

Disguido tecnico

All’origine dell’assenza del Consorzio dalla nuova riunione c’è stato quello che la Cts, negli atti depositati al Tar, ha definito “un disservizio tecnico”. Un’inezia, secondo l’organismo che opera per conto dell’assessorato regionale Territorio e Ambiente, che “non appare tale da inficiare la legittimità dell’intero procedimento poiché il principio di partecipazione non va inteso in senso meramente formalistico e, nel caso di specie, l’Area marina protetta ha pienamente partecipato all’istruttoria, presenziando alla prima conferenza di servizi ed esprimendo un parere negativo dettagliato e ampiamente argomentato, che è stato ritualmente acquisito agli atti, esaminato e ponderato”, si legge nella difesa della Cts. Per il Tar, però, tali garanzie non sono sufficienti a viziare la procedura.

“Il collegio – si legge nella sentenza – ritiene fondato il motivo di ricorso inerente alla violazione del modulo procedimentale della conferenza di servizi, che si riverbera, con effetti vizianti, sul contenuto sostanziale del parere istruttorio conclusivo impugnato e, in via conseguenziale, sul decreto di Via (valutazione d’impatto ambientale, nda) che lo ha recepito”.

Riaprire la conferenza

“Deve ritenersi – proseguono i giudici – che la mancata convocazione del Consorzio alla conferenza di servizi, lungi dal costituire omissione di un mero adempimento formale, abbia nella sostanza leso la competenza e l’esercizio delle attribuzioni proprie di tale ente di tutela, impedendogli di esaminare e di prendere posizione sui riscontri, deduzioni tecniche e osservazioni del proponente relativi al parere sfavorevole reso dall’ente medesimo nell’ambito della prima riunione”.

Il Tar ha poi sottolineato come il percorso irrituale compiuto dalla Cts abbia previsto la ricezione di alcuni pareri dopo la conclusione della conferenza di servizi, al punto da portare la stessa commissione a emettere differenti pareri istruttori conclusivi a distanza di poco tempo.

Cosa accadrà ora?

La Regione avrà l’obbligo “di riconvocare la conferenza di servizi e di acquisire le determinazioni dei soggetti originariamente partecipanti e di quelli illegittimamente pretermessi anche sui pareri e sulla documentazione integrativa pervenuti successivamente alla chiusura dei lavori”.

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