Dichiarazione precompilata: bene, ma non benissimo - QdS

Dichiarazione precompilata: bene, ma non benissimo

Dichiarazione precompilata: bene, ma non benissimo

martedì 28 Maggio 2024

Le novità introdotte a seguito delle disposizioni previste dalla Legge 111/2023 puntano a semplificare la vita ai contribuenti. Segnalate dagli addetti ai lavori alcune criticità di accesso: indispensabile risolverle per evitare intoppi più gravi

ROMA – Da alcuni anni l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti una dichiarazione dei redditi precompilata con diversi dati già inseriti, per cui all’interessato, o al suo professionista abilitato, occorrerà soltanto confermare i dati già inseriti, oppure modificarli secondo la documentazione fornita dallo stesso contribuente seguendo un iter guidato sul sito dell’Agenzia delle Entrate. La dichiarazione dei redditi precompilata è disponibile sia per chi presenta il modello 730, sia per chi presenta il modello Redditi.

Da quest’anno, a seguito delle nuove disposizioni contenute nel Decreto legislativo 8 gennaio 2024 n. 1, emanato in attuazione della Legge delega per la Riforma tributaria, la 111 del 9 agosto 2023, ci sono diverse novità. Sono stati previsti modelli più snelli, con il pagamento effettuabile anche tramite PagoPa e con maggiore tempo concesso ai contribuenti che rateizzano il tribuito.

È stata pure istituita (articolo 1 del Dlgs n. 1/24) una dichiarazione dei redditi, modello 730, “semplificata”, per i lavoratori dipendenti e i pensionati, con lo scopo di velocizzare e rendere più facile la trasmissione della dichiarazione ai fini delle Imposte dirette. Tutte le informazioni utili alla predisposizione della dichiarazione, evidentemente quelle già in possesso dell’Agenzia, sono rese disponibili ai contribuenti nell’area riservata.

Cosa è già indicato nella dichiarazione precompilata

Risultano già indicati nel modello, oltre ai redditi percepiti risultanti dalla Certificazione unica, le spese, come quelle sanitarie, quelle universitarie, le spese funebri, i premi assicurativi, i contributi previdenziali, bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica e altro ancora. Praticamente, oltre ai dati contenuti all’interno della dichiarazione dei redditi presentata nell’anno precedente e quelli già esistenti in agrafe tributaria (come i dati relativi agli immobili), tutti i dati provenienti dall’Inps, dalle farmacie, dai medici specialisti, dalle assicurazioni, dalle banche, dagli asili nido, dagli istituti scolastici e dagli amministratori dei condomini.

Da quest’anno, poi, ci sono altre novità

È possibile presentare il modello 730 anche per comunicare i dati relativi agli investimenti all’estero e alle attività estere di natura finanziaria e determinare le relative imposte sostitutive quali Ivafe, Ivie e Imposta cripto-attività (Quadro W), per comunicare dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni (Quadro L), nonché per dichiarare determinati redditi di capitale di fonte estera assoggettati a imposta sostitutiva (Quadro L).

E ancora, la dichiarazione precompilata, modello “Redditi persone fisiche”, da quest’anno viene messa a disposizione, in via sperimentale, dei titolari di redditi di lavoro autonomo e d’impresa e di altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730. A tale scopo vengono utilizzate le informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate (dati dei familiari, oneri detraibili e deducibili e i dati delle Certificazioni uniche, comprese quelle di lavoro autonomo).

A partire dal 15 giugno, quindi, gli imprenditori e professionisti che fruiscono del regime forfettario, utilizzando l’applicazione della dichiarazione precompilata, possono aderire al Concordato preventivo biennale.

Il modello precompilato, “730” o “Redditi”, può essere visionato accedendo al sito dell’Agenzia delle Entrate con Spid, Cie o Cns. Chi accetta la dichiarazione “precompilata”, senza apportare modifiche non dovrà più esibire le ricevute che attestano oneri detraibili e deducibili comunicati dai soggetti terzi e non sarà sottoposto a controlli documentali. Chi invece modifica i dati conosciuti dall’Agenzia delle Entrate, dovrà esibire i soli documenti che hanno determinato la modifica.

Se risulta un’imposta dovuta non deve versarla in quanto verrà trattenuta dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga. Nel caso di credito a rimborso, il contribuente potrà ottenerlo direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre).

Di seguito le scadenze legate alla dichiarazione

Dal 30 aprile il modello precompilato può essere estratto dal sito dell’Agenzia delle Entrato per essere esaminato. Dal 20 maggio il modello può essere “lavorato”, ossia confermato oppure modificato. Entro il 30 settembre deve essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate il modello 730 precompilato. Entro il 15 ottobre deve essere trasmesso il modello “Redditi” precompilato. Restano ferme le consuete scadenze per il pagamento dell’acconto e del saldo delle imposte sui redditi. Quelle appena illustrate costituiscono le più importanti novità di quest’anno.

Al riguardo, nel corso di un recente convegno che si è tenuto a Trento, il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini ha sottolineato l’importanza delle nuove dichiarazioni precompilate e semplificate, ricordando che in soli due giorni, ossia dal 20 maggio al 22, ci sono stati ben 7 milioni di accessi al 730 precompilato e che mezzo milione di cittadini hanno già inviato la loro dichiarazione dei redditi.

Eppure, da parte degli addetti ai lavori, giungono segnalazioni di disfunzioni, in particolare per difficoltà di accesso alla precompilata. Molti utenti lamentano difficoltà nell’accedere alla propria dichiarazione, con tempi di attesa lunghi e frequenti errori di sistema. Denunciate anche lentezze sul sito, con la navigazione che risulta quindi molto macchinosa, rendendo difficoltose anche le più semplici operazioni. Segnalate anche, in alcuni casi, difficoltà nel consultare le visure catastali e cassetti fiscali, per cui viene impedito ai contribuenti di verificare la propria situazione fiscale. Denunciati anche ritardi nelle consegne delle ricevute di presentazione delle dichiarazioni, con alcuni contribuenti che non hanno ancora ricevuto la ricevuta di presentazione della propria dichiarazione, nonostante l’invio sia già avvenuto tempestivamente. Segnalata poi la persistenza del messaggio “La tua dichiarazione precompilata è in corso di rielaborazione”, che in alcuni casi viene visualizzato nonostante la comunicazione ufficiale che indica la possibilità di elaborare la propria dichiarazione a partire dal 20 maggio. Speriamo che tali problemi vengano al più presto risolti.

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