Disposizioni in materia fiscale, interviene ancora una volta l’Agenzia delle Entrate - QdS

Disposizioni in materia fiscale, interviene ancora una volta l’Agenzia delle Entrate

redazione

Disposizioni in materia fiscale, interviene ancora una volta l’Agenzia delle Entrate

venerdì 08 Maggio 2020

Quali sono gli adempimenti sospesi fino al 30 giugno, i chiarimenti nella circolare n. 11 del 6 maggio 2020. Nessuno “sconto” sul fronte fatturazione elettronica e trasmissione telematica corrispettivi

ROMA – Continua, l’opera meritoria dell’Agenzia delle Entrate la quale, dopo i tanti documenti di prassi per chiarire le numerosissime, sicuramente troppe, disposizioni pubblicate dal Governo in materia fiscale, ha recentemente emanato la circolare n. 11 del 6 maggio 2020.

Per cominciare ha sottolineato che, in forza dell’articolo 62, comma 1, del Dl. n.18 del 17 marzo 2020, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 , ricordando pure che il successivo comma 6 dispone che “ Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni”.

Fatta questa premessa, ha fornito tanti chiarimenti, tra i quali i seguenti:

1) secondo l’Agenzia, tra gli adempimenti sospesi che possono essere effettuati entro il 30 giugno 2020, rientrano pure
− la presentazione della dichiarazione annuale Iva;
− la presentazione del modello Tr;
− la presentazione della comunicazione della liquidazione periodica Iva (Lipe) del primo trimestre 2020;
− la presentazione dell’esterometro del primo trimestre 2020.

L’Agenzia delle Entrate, comunque, oltre ad evidenziare che resta sempre ferma la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione Iva o il modello Tr (rimborso o compensazione infrannuale) anche nel corso del periodo di sospensione, ricorda pure che, in assenza della presentazione della dichiarazione Iva o del modello Tr, gli uffici non possono procedere a liquidare ed eseguire il rimborso dell’Iva a credito, annuale o trimestrale, ed è precluso l’utilizzo in compensazione del credito Iva, annuale in misura superiore a 5.000 euro, o trimestrale, che può essere effettuato, ricorrendone le altre condizioni, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o del modello da cui il credito emerge.

Ricorda inoltre che, così come già evidenziato circolare 3 aprile 2020, n. 8/E, non rientra invece nella stessa sospensione, oltre all’obbligo della fatturazione elettronica, anche l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi in quanto tale obbligo, insieme alla memorizzazione (e all’emissione del documento commerciale che vi è connessa), costituisce un unico adempimento ai fini dell’esatta documentazione dell’operazione e dei relativi corrispettivi.

2) tra le sospensioni previste dalla disposizione agevolativa rientrano pure la presentazione del modello Eas, ossia il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi in scadenza il 31 marzo scorso, nonché la presentazione del modello Intra 12 la Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi effettuati da enti non soggetti passivi d’imposta e da agricoltori esonerati.

3) ad un’apposita richiesta circa la possibilità di sottoscrivere “a distanza” un accordo di conciliazione fuori udienza (articolo 48 del D.lgs. n. 546 del 1992), l’Agenzia ha dato risposta affermativa, ritenendo tale comportamento, durante il periodo emergenziale, più che possibile, addirittura opportuno, in considerazione della primaria esigenza di tutelare la salute dei dipendenti e dei cittadini, evitando contatti fisici e spostamenti. Con l’occasione, con la circolare in commento, l’Agenzia ricorda quanto disposto dalla citata norma sul contenzioso tributario e cioè che “Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia”.
Il deposito dell’accordo conciliativo, ricorda sempre l’Agenzia, può essere effettuato da ciascuna delle parti non oltre l’ultima udienza di trattazione in camera di consiglio o in pubblica udienza, del giudizio di primo o di secondo grado, deve essere effettuato tramite S.I.Gi.T. (Sistema informativo della Giustizia Tributaria).

4) Secondo l’Agenzia delle Entrate, rientra fra gli adempimenti tributari sospesi ai sensi dell’articolo 62 del Decreto 18/2020, anche il termine previsto per la presentazione della denuncia di eventi successivi alla registrazione dell’atto (dichiarazione di avveramento di condizione) di cui all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 .
5) In merito al computo dei giorni per la conclusione dell’accertamento con adesione, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 11, fa presente che, in relazione all’applicazione dei vari istituti sospensivi introdotti dal Decreto 18/2020, le circolari 23 marzo 2020, n. 6/E, e 3 aprile 2020, n. 8/E, hanno già chiarito che per l’istanza di accertamento con adesione presentata a seguito della notifica di un avviso di accertamento non si applica la sospensione prevista dall’articolo 67 del Decreto, bensì quella prevista dal successivo articolo 83, con riguardo al termine per l’impugnazione.
Quindi, in caso di adesione presentata su istanza di parte, si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione “per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente”, prevista dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997,n. 218, sia la sospensione prevista dal suddetto articolo 83.

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