Coronavirus, l'Agenzia delle Entrate e il contenzioso sospeso - QdS

Coronavirus, l’Agenzia delle Entrate e il contenzioso sospeso

Forastieri Salvatore

Coronavirus, l’Agenzia delle Entrate e il contenzioso sospeso

sabato 18 Aprile 2020

Sarebbe quasi generalizzata. Emerge dalla nuova circolare che chiarisce meglio le disposizioni emanate dal Governo. Precisazioni sul rinvio delle udienze e sui termini dei processi

ALTRA CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE IN MATERIA DI CONTENZIOSO E CORONAVIRUS

Prosegue, incessante, l’attività interpretativa dell’Agenzia delle Entrate la quale cerca di rendere quanto più intelligibili possibile le numerose disposizioni emanate dal Governo al fine di contrastare gli effetti, non solo sanitari, ma anche sociali ed economici, legati all’attuale epidemia di Coronavirus.

Dopo diverse risoluzioni e risposte a FAQ, dopo ben quattro circolari la n.5, la n.6, la n. 8 e la n.9, rispettivamente del 20 marzo, del 23 marzo, del 3 aprile e del 13 aprile , l’Agenzia ha pubblicato la circolare n. 10 del 16 aprile 2020, riguardante l’aspetto del contenzioso tributario a seguito delle sospensioni dei termini previste dal D.L. 18 del 17 marzo e dal D.L. 23 dell’8 aprile scorso.

Con quest’ultima circolare, la n. 10, l’Agenzia delle Entrate, probabilmente anche ritenendo di interpretare il pensiero di altri Enti che, più dell’Agenzia (che rappresenta solo una “parte” del processo tributario), rappresentano gli Organi Giudiziari Tributari, ha fornito importanti chiarimenti al fine di rendere più chiare le disposizioni legislative riguardanti le sospensioni dei termini processuali ed il differimento delle udienze da parte delle Commissioni Tributarie.

Ha ricordato, innanzitutto, che, a seguito delle nuove disposizioni contenute nel D.L. 23 dell’8 aprile 2020, il periodo di sospensione in materia di contenzioso è quello che va dal 9 marzo al 31 maggio 2020. Quindi, in questo lasso temporale, tutte le udienze che avrebbero dovuto tenersi nel cennato periodo sono rinviate d’ufficio, così come sono sospese a decorrere dalla stessa data tutte le operazioni inerenti al contenzioso stesso, come la presentazione del ricorso, la presentazione del reclamo/mediazione, la costituzione in giudizio, la proposizione dell’appello, il ricorso in cassazione, l’atto di riassunzione, la costituzione in giudizio del ricorrente e del resistente, l’integrazione dei motivi di ricorso e la proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali . Rientra nella sospensione anche il termine di 20 giorni per il versamento di quanto dovuto sulla base della mediazione oggetto di accordo, ma in caso di dilazione, non rientrano nella sospensione le rate successive alla prima.

Facendo qualche esempio, l’Agenzia delle Entrate ricorda che, per un atto notificato il 14 febbraio 2020, il termine di 60 giorni per presentare il ricorso in Commissione Tributaria Provinciale, restando sospeso dal 9 marzo all’11 maggio, riprende a decorrere dal 12 maggio ed avrà scadenza, pertanto, il 17 giugno 2020 anzicchè il 14 aprile. Anche il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento di mediazione (in caso di controversie di valore non superiore a 50.000 Euro, subisce la stessa durata di sospensione a decorrere dal 9 marzo.

Una sospensione, quindi, che può essere considerata quasi generalizzata, riguardando sia tutte le attività del contenzioso, sia tutte le parti in causa, compresi gli enti impositori e compresi anche gli Uffici di Segreteria delle predette Commissioni per gli adempimenti di loro competenza.

Con alcune eccezioni, però. Come nel caso dei procedimenti cautelari, visto che “la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”. Altre eccezioni riguardano i termini per il pagamento di quanto dovuto (anche ratealmente) a seguito di conciliazione giudiziale, le impugnazioni delle sentenze interessate da condono, il diniego della definizione agevolata delle controversie pendenti, ed il termine del 31 maggio 2020 relativo al pagamento a seguito di definizione agevolata “liti pendenti”.

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