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Il diverso trattamento tra i cittadini di Comuni limitrofi e la violazione dell’articolo numero 53 della Costituzione

Il diverso trattamento tra i cittadini di Comuni limitrofi e la violazione dell’articolo numero 53 della Costituzione

Un’analisi dedicata alla rottamazione dei debiti fiscali e previdenziali nei confronti dello Stato

Alcuni contribuenti (per esempio gli albergatori proprietari delle strutture) hanno debiti per importi rilevanti nei confronti dei Comuni per l’Imu e la Tari. Ciò anche nel ricorrente caso in cui lo smaltimento dei rifiuti solidi viene effettuato da imprese private e non dal servizio comunale. In questo caso trattasi di imposte (e non di tasse) e l’avversione dei contribuenti nei confronti di tali imposte è notevole.

Per molti contribuenti, fra i cittadini con residenza a Catania, l’iniziale aspettativa di poter chiedere l’applicazione della rottamazione quinquies per tali tributi locali è andata ancora una volta (cioè anche per la rottamazione quater) disattesa.

La conclusione di quanto sopra delineato è la seguente:

  • tutti i contribuenti italiani possono accedere alla rottamazione dei tributi erariali, mentre soltanto una parte può accedere alla rottamazione dei tributi locali e ciò in base alla facoltativa delibera, da parte del Comune, di applicazione di tale normativa;
  • tale diverso trattamento fra i vari contribuenti residenti in Comuni, magari confinanti, crea notevoli perplessità se non addirittura, il “vulnus” di violazione dell’art. 53 della nostra Costituzione.

Ė questo il tema da approfondire e chiarire. A tal fine, è necessario preliminarmente sistematizzare la questione, partendo dalla legge di bilancio n. 199 del 30/12/2025 che, fra l’altro, regolamenta la rottamazione quinquies. Il comma 102 dell’art. 1 prevede che gli Enti territoriali possano introdurre autonomamente normativa per la rottamazione dei tributi di loro competenza. In definitiva, il legislatore nazionale lascia a Comuni, Regioni, Province, la scelta della rottamazione dei propri crediti per i tributi di loro competenza. A differenza dei crediti da incassare dallo Stato, i dati di quelli degli Enti locali non vengono pubblicati. Il cittadino non può conoscere, quindi, l’importo dei crediti fiscali (e anche patrimoniali) del Comune in cui abita, da incassare né, tampoco, l’attendibile valutazione dell’esigibilità degli stessi.

Altra questione è quella connessa al “magazzino” dei crediti fiscali e previdenziali dello Stato. A differenza dei crediti dei Comuni e degli Enti locali in genere, il dato in questione è noto. I macro dati dell’Italia su quanto in discorso sono i seguenti: importo magazzino dei crediti alla data di gennaio 2026 1.273 miliardi di euro. Di detto importo soltanto la quota di 100 miliardi di euro è valutata di facile incasso. Tale dato è pubblicato ed osservato a partire dal 2000 e registra un incremento annuo di circa 40 miliardi di euro. Nel corso dell’anno 2024 il recupero è stato di 26,3 miliardi. Oltre i condoni fiscali, le recenti rottamazioni sono state: la I^ rottamazione, legge 225/2016; la II^ rottamazione, legge 172/2017; la III^ rottamazione legge 136/2018. Il dato del magazzino nel 2015 ammontava a 800 miliardi di euro. Allo stato 338 miliardi di euro di crediti sono di persone fisiche e giuridiche fallite o decedute.

Gli altri macro dati che rilevano ai fini di quanto in esame sono che il Pil 2025 viene stimato in circa 2.500-2.700 miliardi di dollari. Il debito pubblico al 31/12/2025 ammonta a circa 3.053 miliardi di euro. Nel bilancio annuale dello Stato il dato del magazzino dei crediti e l’importo degli stralci per rottamazioni e per altre causali non rilevano ai fini del deficit di bilancio e dei relativi vincoli imposti dall’Europa. Le differenze nella gestione di tali crediti, erariali e degli Enti locali, sono tante e senza alcuna pretesa di esaustività tentiamo di evidenziarle. Il magazzino dello Stato è rilevante e osservato, a differenza di quello degli Enti locali.

La mancata rilevazione, valutazione e pubblicazione dei crediti dei Comuni (e degli Enti locali) è certamente una notevole criticità. Le informazioni che trapelano sono quelle relative alla percentuale di incasso relativa ai tributi locali, contravvenzioni, entrate patrimoniali dei Municipi. La valutazione relativa alla qualità, sul piano dell’esigibilità, e il totale di quelli del tutto inesigibili e/o di difficile esigibilità non sono noti. Ciò offusca l’attendibilità dei dati dei bilanci degli Enti locali e nel tempo è concausa di default.

Le responsabilità dei governanti dello Stato e degli Enti locali

In questi primi 25 anni di pubblicazione e osservazione dei dati del magazzino dei crediti statali nessuno ha ipotizzato alcuna responsabilità a carico dei governanti nazionali. Negli anni passati si diceva: “Piove, Governo ladro”. In questi anni, invece, la critica è più sofisticata e strumentale e arriva al punto che le diverse sigle delle opposizioni riescono “contemporaneamente” a formulare critiche per quello che viene fatto e che non viene fatto.

In ogni caso, sulla gestione di tali crediti in questi ultimi 25 anni non si è registrata alcuna critica, anche se sarebbe opportuno tentare di ricercarne le cause dal momento che l’incremento annuale del citato magazzino è patologico se riferito alle entrate dello Stato. L’unica responsabilità politica per i governanti dello Stato è quella del risultato finale del bilancio annuale ed in particolare del deficit. A differenza degli amministratori locali, che nell’ipotesi di default assumono responsabilità anche di natura penale, come è avvenuto recentemente per quelli di Catania. Ne consegue, quindi, che, in ipotesi, gli amministratori locali, specie in alcuni casi critici, non hanno alcun interesse a monitorare i crediti dell’Ente per evitare (o ritardare) la dichiarazione del default.

La chiave di lettura della differenza fra la rottamazione dei tributi erariali e quella per i tributi locali

I governanti nazionali non hanno alcuna responsabilità in ordine alla qualificazione del magazzino a differenza di quelli locali. In base a tale constatazione si comprende la scelta del Governo nazionale di prevedere che la scelta della rottamazione per i tributi locali resti di competenza di singoli Enti locali. Fra questi, quindi, chi ritiene di essere in regola per “fare cassa”, chi invece ha conservato la polvere sotto i tappeti del salotto non ha interesse ad accedere alla rottamazione quinquies per la tutela delle proprie responsabilità.

A tal proposito risulta che il Comune di Acireale sia orientato ad aderire alla rottamazione dei propri tributi (Imu, Tari, ecc…) a differenza del Comune di Catania. In alcuni settori, ad esempio nel settore alberghiero con l’immobile di proprietà, ciò determina effetti distorsivi sul piano della concorrenza. Tanto per fornire dati concreti: un albergo di medie dimensioni tra Tari e Imu ha un carico annuale di circa 250.000 euro all’anno. Il mancato pagamento per diversi anni determina un importo di debito per milioni di euro per l’aggravio di sanzioni e interessi. La rottamazione di debitorie stratificate per anni, alla fine, determina la riduzione del carico del debito di circa il 50% con la rateizzazione in nove anni.

La conclusione

Il Governo e il legislatore dovrebbero analizzare il problema che crea, in alcuni casi, notevoli effetti di alterazione economica nella libera concorrenza. Tra i contribuenti in relazione alla loro sede e ciò potrebbe rilevare con quanto evidenziato all’articolo 53 della nostra Costituzione. Inoltre, quanto precede rafforza l’esigenza che gli Enti locali, e in particolare i Comuni, vengano amministrati al meglio per evitare danni, ancorché indiretti, ai loro cittadini come nella fattispecie evidenziata.

Inoltre, la normativa fiscale non va “letta” soltanto nel tecnicismo applicativo, ma anche sul piano politico-sociale in quanto è quella che spesso applica i principi della vigente Costituzione in tempo reale.

Antonio Pogliese
Dottore Commercialista