Docenti, abilitazioni in Romania non sono riconosciute in Italia - QdS

Docenti, abilitazioni in Romania non sono riconosciute in Italia

Pierangelo Bonanno

Docenti, abilitazioni in Romania non sono riconosciute in Italia

mercoledì 24 Aprile 2019

PALERMO – Numerosi docenti siciliani, abilitati in Romania, sono stati depennati dalle graduatorie del concorso scuola 2018.
Le abilitazioni all’insegnamento conseguite in Romania non sono più riconosciute in Italia.
Il nuovo orientamento restrittivo è stato affermato dal ministero dell’Istruzione nell’avviso n.5636 del 02 aprile scorso.

Nel documento ministeriale si evidenzia che il riconoscimento della professione di docente non è coperto dal regime del “riconoscimento automatico”, ma da quello del “sistema generale”, che prevede la valutazione della formazione attraverso l’analisi comparata dei percorsi formativi previsti nei due Stati membri coinvolti.
La decisione del Miur che si fonda su quanto descritto dall’articolo 31 – comma I – della direttiva 2013|55|EU, nel quale si legge che “Se in uno Stato membro ospitante, l’accesso ad una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l’autorità competente di tale Stato membro può permettere l’accesso alla professione e ne consente l’esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell’attestazione di competenza o del titolo di formazione […] prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul proprio territorio”.

Questo, però, vale solo in presenza delle “stesse condizioni”, che nel caso della Romania si considerano esistenti solo nel caso l’interessato abbia anche frequentato le scuole pre-universitarie nel territorio rumeno.
D’altronde, lo stesso Governo rumeno ha pubblicato una nota di chiarimento con il quale ha specificato che “l’attestato di conformità degli studi con le disposizioni della direttiva 2005|36|CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali per i cittadini che hanno studiato in Romania al fine di svolgere l’attività didattiche all’estero si rilascia al richiedente solo nel caso in cui quest’ultimo ha conseguito sia studi di istruzione superiore/post secondaria sia studi universitari”.

Inoltre, si legge ancora nell’avviso “… i titoli denominati “Programului de studii psihopedagogice, Nivelul I e Nivelul II” conseguiti dai cittadini italiani in Romania non soddisfano i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE …”. Sul fronte dell’abilitazione per il sostegno il Miur precisa che sia la legge di istruzione nazionale rumena numero 1/2011 sia la nota esplicativa del ministero dell’educazione nazionale rumeno, chiariscono che tale insegnamento rientra in Romania nell’ambito dell’educazione speciale in apposite scuole speciali e non nelle classi comuni come avviene in Italia. Non vi è pertanto corrispondenza con l’ordinamento scolastico italiano”.

Di conseguenza gli Uffici Scolastici regionali stanno depennando i docenti che grazie a quei titoli avevano potuto partecipare al concorso per docenti abilitati indetto con DDG n. 85 del 1° febbraio 2018.
Ricordiamo, infatti, che nell’ultimo concorso scuola, riservato agli abilitati, il Miur ha accolto solo provvisoriamente le istanze di partecipazione presentate da quei docenti che hanno conseguito l’abilitazione all’estero.
L’accettazione della candidatura, infatti, è avvenuta con “riserva” visto che il Miur ha rimandato qualsiasi decisione definitiva al termine del procedimento amministrativo di riconoscimento dell’abilitazione estera, concluso negativamente.
Sono stati già avviati dai docenti esclusi i ricorsi giudiziari amministrativi necessari per tentare di ribaltare la scelta del Miur.

Pierangelo Bonanno

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