E-scontrino in dirittura d’arrivo, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate - QdS

E-scontrino in dirittura d’arrivo, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

E-scontrino in dirittura d’arrivo, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

giovedì 16 Maggio 2019

Per i commercianti con volume d’affari sopra i 400mila € l’obbligo scatta l’1 luglio. Risoluzione n. 47 dell’8 maggio: indicazioni su corretta applicazione delle nuove disposizioni

ROMA – Manca poco più di un mese al giorno in cui i contribuenti, con volume d’affari superiore a 400.000 Euro, che svolgono attività di commercio al minuto e le altre attività di cui all’articolo 22 del D.P.R. 633/72 e conseguentemente non obbligati ad emettere la fattura se non a richiesta del cliente, saranno tenuti a memorizzare ed a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i corrispettivi riscossi giornalmente.
Per questi contribuenti, l’obbligo decorre dal prossimo 1° luglio 2019. Per tutti gli altri, invece, con un volume d’affari più basso, dal 1° Gennaio 2020.

Si fanno quindi più pressanti le richieste di chiarimenti in ordine alla corretta applicazione delle nuove disposizioni.
Ed al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha emanato, in data 8 maggio 2019, una importante risoluzione (la n. 47) in materia.
Ha precisato, più in particolare, quanto appresso:
a) considerato che, al fine di conoscere la decorrenza dell’obbligo, occorre fare riferimento al volume d’affari (articolo 20 del D.P.R. 633/72) dell’anno precedente, quest’anno ci si dovrà riferire a quello realizzato nell’anno 2018.
b) le attività iniziate nel corso dell’anno 2019, sono escluse dall’obbligo per quest’anno. Per il 2020, evidentemente, si dovrà fare riferimento al volume d’affari del 2019.
c) dovendo fare riferimento al concetto di “volume d’affari” così come previsto dall’articolo 20 del decreto istitutivo dell’Iva, qualora il contribuente svolga attività diverse, comprese attività obbligate “naturalmente” all’emissione della fattura, non si potrà distinguere il volume d’affari dell’una rispetto alle altre attività esercitate, ma si dovrà assume come dato di riferimento il volume d’affari complessivo.
d) il nuovo obbligo sostituisce la registrazione dei corrispettivi di cui all’articolo 24, primo comma del D.P.R. 633/72 (la quale resta comunque possibile su base volontaria)
e) sostituisce l’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi (ricevuta fiscale o scontrino fiscale), fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di emettere la fattura in caso di richiesta del cliente.
I chiarimenti dell’Agenzia sono stati tempestivi e molto utili. Si spera, tuttavia, che venga emanato nel più breve tempo possibile il previsto decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze al fine di individuare i casi di esonero dall’adempimento telematico in ragione dell’attività esercitata o dall’ubicazione in zone con un livello basso di connessione alla rete.

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