Un decreto legge proroga il blocco dei licenziamenti e proroga gli aiuti per chi ha ridotto o sospeso il dei lavoro dipendente. Tutti i dettagli
L’art. 4.(rubricato “Misure in materia di lavoro”) del decreto legge 30 giugno 2021, n. 99, in vigore dallo stesso giorno, dispone la proroga del blocco dei licenziameti dall’entrata in vigore del detto decreto legge (si ripete: dal 30-6-2021) al 31 ottobre 2021. Inoltre. lo stesso articolo proroga dalla ridetta entrata in vigore del presente D. L. al 31 dicembre 2021 i trattamenti straordinari di integrazione salariale.
Esaminiamo di seguito cosa prevede la norma in commento.
CIRCA LA CONCESSIONE DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
Chi può richiederla
È opportuno sottolineare che l’INPS accetta domande di integrazione salariale fino ad un massimo di 185,4 milioni di euro (pari al corrispondente Fondo apposito). Al raggiungimento di tale limite l’Istituto non accetta altre domande
I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.
Per i trattamenti concessi come si è qui detto non è dovuto alcun contributo addizionale. È opportuno sottolineare che l’INPS accetta domande di integrazione salariale fino ad un massimo di 185,4 milioni di euro (pari al corrispondente Fondo apposito). Al raggiungimento di tale limite l’Istituto non accetta altre domande.
Inoltre i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconduci-bili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e che non possono ricorrere ai trattamenti di in-tegrazione salariale possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione dl trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021. Anche per i presenti trattamenti concessi non è dovuto alcun contributo addizionale. Come per gli aiuti economici detti sopra, è riconosciuto un limite di spesa di 351 milioni di euro, esaurito il quale l’NPS non accetta altre domande.
È opportuno sottolineare che l’INPS
accetta domande di integrazione salariale fino ad un massimo di 185,4 milioni di euro (pari al
corrispondente Fondo apposito). Al raggiungimento di tale limite l’Istituto non
accetta altre domande
Modalità della richiesta
Le domande di accesso
ai trattamenti in argomento sono
presentate all’INPS, a pena di decadenza,
entro la fine
del mese successivo a quello in
cui ha avuto inizio il periodo di
sospensione o di riduzione
dell’attività lavorativa.
In caso di pagamento diretto delle prestazioni, da parte dell’INPS, ferma restando la possibilità di ricorrere all’anticipazione da parte del datore di lavoro, questi è tenuto ad inviare all’Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad esso connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Per le domande di trattamenti di integrazione salariale riferite a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso telematico denominato “UniEmens- Cig”.
CIRCA IL BLOCCO DI LIENZIAMENTI
Ai datori si lavoro
che presentano domanda di integrazione salariale è precluso l’avvio di procedure di licenziamenti
collettivi e di licenziamenti per giusta causa per la durata del trattamento di
integrazione salariale fruito entro i 31 dicembre 2021,. Sono anche sospesi nello
stesso modo gli stessi licenziamenti avviati
successivamente al 23 febbraio
2020.
Agli stessi datori di
lavoro è consentito procedere ai licenziamenti solo in uno dei seguenti casi:
- nelle ipotesi in cui il personale interessato dal
recesso, già impiegato
nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di
contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di
appalto. Ai medesimi soggetti (datori di lavoro) resta,
altresì, preclusa nel
medesimo periodo,
indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per
giustificato motivo oggettivo e restano altresì sospese le
procedure in corso dinanzi all’Ufficio provinciale del lavoro; - le sospensioni e le preclusioni di cui ai datori di lavoro beneficiari del
trattamento ordinario di integrazione salariale non si applicano, nelle ipotesi di
licenziamenti motivati dalla
cessazione definitiva
dell’attività dell’impresa
oppure dalla cessazione definitiva dell’attività
di impresa conseguente
alla messa in liquidazione della società
senza continuazione, anche
parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della
liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di
beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo
di essa o nelle ipotesi
di accordo collettivo aziendale,
stipulato dalle
organizzazioni sindacali
comparativamente più
rappresentative a livello
nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente
ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti
lavoratori è comunque riconosciuto il
trattamento NASpI (Nuova
Assicurazione Sociale Per l’Impiego); - sono altresì esclusi
dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento,
quando non sia previsto
l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne
sia disposta la cessazione. Nel
caso in cui l’esercizio provvisorio
sia disposto per uno specifico
ramo dell’azienda, sono
esclusi dal divieto
i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso. - nelle ipotesi in cui il personale interessato dal
recesso, già impiegato
nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di
contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di
appalto. Ai medesimi soggetti (datori di lavoro) resta,
altresì, preclusa nel
medesimo periodo,
indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per
giustificato motivo oggettivo e restano altresì sospese le
procedure in corso dinanzi all’Ufficio provinciale del lavoro; - le sospensioni e le preclusioni di cui ai datori di lavoro beneficiari del
trattamento ordinario di integrazione salariale non si applicano, nelle ipotesi di
licenziamenti motivati dalla
cessazione definitiva
dell’attività dell’impresa
oppure dalla cessazione definitiva dell’attività
di impresa conseguente
alla messa in liquidazione della società
senza continuazione, anche
parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della
liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di
beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo
di essa o nelle ipotesi
di accordo collettivo aziendale,
stipulato dalle
organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative a
livello nazionale, di incentivo
alla risoluzione del rapporto di lavoro,
limitatamente ai lavoratori che
aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento NASpI
(Nuova Assicurazione Sociale Per l’Impiego); - sono altresì esclusi
dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento,
quando non sia previsto
l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne
sia disposta la cessazione. Nel
caso in cui l’esercizio provvisorio
sia disposto per uno specifico
ramo dell’azienda, sono
esclusi dal divieto
i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
Salvatore Freni