Fisco, definizione avvisi bonari: “sconto” sulle sanzioni e rateazione ampliata - QdS

Fisco, definizione avvisi bonari: “sconto” sulle sanzioni e rateazione ampliata

Salvatore Forastieri

Fisco, definizione avvisi bonari: “sconto” sulle sanzioni e rateazione ampliata

sabato 28 Gennaio 2023

Non si configurano come atti impositivi ma come l’esito di controlli automatizzati delle dichiarazioni. Irregolarità su imposte dirette e Iva: cosa prevede la circolare 1/23 dell’Agenzia delle Entrate

ROMA – L’articolo 1, commi da 153 a 159, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023)1 , ha previsto, tra l’altro, la possibilità di definire in modo agevolato le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 36 bis del Dpr 600/73 e 54 bis del Dpr 633/72 in materia di Iva), riducendo l’entità della sanzioni (portandola al solo 3%) ed ampliando i piani di rateazione relativi a debiti di importo non superiore a 5.000 Euro, elevando il numero delle rate possibili da 8 a 20.

Si ricorda che i controlli automatizzati (avvisi di irregolarità), in materia di imposte dirette ed in materia di Iva (36 bis e 54 bis), non sono atti impositivi rappresentando, invece, l’esito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, disciplinato dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, esito che può comportare un pagamento, oppure azzerato in autotutela quando il contribuente dimostra che il suo comportamento è stato regolare.

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 1 del 13 gennaio scorso, anche con l’ausilio di numerosi esempi, ha fornito istruzioni sulle modalità da seguire al fine di beneficiare della definizione agevolata in parola.
Ha evidenziato, tra l’altro, che le somme definibili (dipendenti da controllo automatizzato) sono quelle relative ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021 e più precisamente le comunicazioni, già pervenute ai contribuenti, per le quali il termine di pagamento, previsto dall’articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997, non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (ossia 1° gennaio 2023), nonché le comunicazioni, relative ai citati periodi, recapitate successivamente alla medesima data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023.

La definizione agevolata comporta il pagamento integrale delle imposte, dei contributi previdenziali, degli interessi e delle altre somme aggiuntive. Le sanzioni, invece, sono ridotte al 3% delle somme non pagate (anziché il 30% riducibile normalmente al 10% nei caso di pagamento entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso).

Come previsto dal comma 154, il pagamento delle somme dovute deve avvenire secondo le modalità e i termini stabiliti dagli articoli 2 (per il pagamento in unica soluzione) e 3-bis (per il pagamento in forma rateale) del d.lgs. n. 462 del 1997, versando il dovuto, unitamente alla sanzione ridotta al 3 per cento, in unica soluzione, entro 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) dal ricevimento della comunicazione originaria o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione degli esiti.
In caso di opzione per il pagamento rateale, la prima rata deve essere versata entro il predetto termine di 30 (o 90) giorni e le rate diverse dalla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi di rateazione.

Così come precisato dalla predetta circolare n. 1/23, i benefici della definizione agevolata sono conservati anche nelle ipotesi di lieve inadempimento previste dall’articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata non superiore a sette giorni; lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a 10.000 euro; tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva), salva l’applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo.

Evidentemente, però, nel caso di omesso o tardivo pagamento delle somme dovute, oltre i limiti del lieve inadempimento, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. Si procede, quindi, all’iscrizione a ruolo delle somme dovute, con sanzioni calcolate nella misura piena prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

La stessa circolare ricorda pure che il comma 155 prevede la definizione agevolata anche con riferimento alle comunicazioni di cui ai citati articoli 36-bis del Dpr n. 600 del 1973 e 54-bis del Dpr n. 633 del 1972, riferite a qualsiasi periodo d’imposta, per le quali, alla data del 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023), sia regolarmente in corso un pagamento rateale, ai sensi dell’articolo 3-bis del citato d.lgs. n. 462 del 1997.

La definizione agevolata, in quest’ultimo caso, consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3 per cento dell’imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022
Si perfeziona, pertanto, con il pagamento degli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, nonché con il pagamento delle sanzioni calcolate nella misura del 3 per cento delle residue imposte non versate o versate in ritardo.

Tag:

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commenta

Ediservice s.r.l. 95126 Catania - Via Principe Nicola, 22

P.IVA: 01153210875 - Cciaa Catania n. 01153210875


SERVIZIO ABBONAMENTI:
servizioabbonamenti@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/372217

DIREZIONE VENDITE - Pubblicità locale, regionale e nazionale:
direzionevendite@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/388268-095/383691 - Fax 095/7221147

AMMINISTRAZIONE, CLIENTI E FORNITORI
amministrazione@quotidianodisicilia.it
PEC: ediservicesrl@legalmail.it
Tel. 095/7222550- Fax 095/7374001
Change privacy settings
Quotidiano di Sicilia usufruisce dei contributi di cui al D.lgs n. 70/2017