Giustizia tributaria, ecco come si svolgeranno le udienze da remoto - QdS

Giustizia tributaria, ecco come si svolgeranno le udienze da remoto

Salvatore Forastieri

Giustizia tributaria, ecco come si svolgeranno le udienze da remoto

giovedì 12 Novembre 2020

Emanato il decreto che stabilisce le regole tecnico-operative per quelle pubbliche o camerali, a distanza, tramite Skype for Business: avverranno mediante collegamento audiovisivo che assicuri la piena partecipazione delle parti

ROMA – Emanato il Decreto del Direttore Generale delle finanze che disciplina l’udienza da remoto.
è stato prontamente emanato dal Direttore Generale del Dipartimento Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Fabrizia Lapecorella, l’atteso decreto necessario per consentire lo svolgimento delle udienze delle Commissioni Tributaria in modalità “da remoto”, con la partecipazione a distanza delle parti nonché dei Giudici in Camera di Consiglio.
Si tratta del decreto direttoriale n. RR 46 dell’11 novembre 2020, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (già reperibile nel sito del Dipartimento) il quale, ottenuto il parere favorevole del Garante della privacy, stabilisce le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze, pubbliche o camerali, a distanza, tramite la piattaforma Skype for Business.
Così come previsto all’articolo 3 del Decreto, la partecipazione all’udienza avviene a distanza mediante un collegamento audiovisivo da remoto con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone collegate e la possibilità di udire quanto viene detto, a garanzia della partecipazione e del contraddittorio.
La decisione del Presidente di svolgere l’udienza a distanza è comunicata alle parti a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Prima dell’udienza, l’ufficio di segreteria della Commissione tributaria invia una seconda comunicazione all’indirizzo di posta elettronica prima cennato contenente il link per la partecipazione all’udienza a distanza Il link è diverso per ciascuna udienza, strettamente personale e non cedibile a terzi, fatta eccezione per l’eventuale difensore delegato.
Il verbale di udienza, redatto come documento informatico, è sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale dal Presidente o dal giudice monocratico e dal segretario dell’udienza. Qualora non sia possibile procedere con la sottoscrizione digitale di cui al comma 1, il segretario procede ad effettuare copia informatica del verbale sottoscritto con firma autografa e ad inserirla nel fascicolo informatico d’ufficio, previa apposizione della propria firma digitale.
Anche il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in data 11 novembre scorso, ha emanato e “linee guida” in merito alle disposizioni previste dall’articolo 27 del Decreto “Ristori”, disposizioni le quali, da un lato, tentano di assicurare lo svolgimento del processo tributario il contraddittorio, principalmente a causa della mancanza dell’oralità del processo.
Grazie al decreto del Mef, quindi, la Giustizia Tributaria dovrebbe riprendere lo svolgimento della propria attività, con mezzi informatici, ma comunque in modo tale da non privare il necessario contraddittorio che è il fulcro di qualunque processo.
Il Dipartimento Finanze fa sapere che nell’area dedicata del portale del Mef giustiziatributaria.gov.it, saranno pubblicate le “linee guida tecnico-operative” .
Speriamo, però, che vengano al più presto fornite alle Commissioni Tributarie le apparecchiature necessarie per l’attuazione delle sopra cennate disposizioni. Fino a quando le Commissioni non saranno adeguatamente attrezzate, infatti, le regole da seguire non potranno che essere quelle previste dall’articolo 27 del Decreto “Ristori Bis” (vedasi articolo di ieri).

Salvatore Forastieri

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