Imprese e negozi, la Regione siciliana fa chiarezza sull’affido dei “reparti” - QdS

Imprese e negozi, la Regione siciliana fa chiarezza sull’affido dei “reparti”

Michele Giuliano

Imprese e negozi, la Regione siciliana fa chiarezza sull’affido dei “reparti”

martedì 24 Gennaio 2023

Il Dipartimento delle Attività produttive ha emanato una circolare che va a uniformare le autorizzazioni. Per gestire un segmento commerciale o imprenditoriale non servirà un provvedimento autonomo

PALERMO – Una ulteriore semplificazione burocratica per chi voglia gestire un reparto commerciale o imprenditoriale, all’interno di un esercizio commerciale organizzato in più settori. È stato deciso di chiarire, in maniera definitiva, quale sia la natura dell’istituto dell’affidamento in gestione di reparto, e come lo stesso vada inteso dalle parti coinvolte.

La circolare numero 4 del Servizio 1 S “Commercio, Zes ed altri Interventi Agevolativi”, emessa dal dipartimento delle attività produttive della Regione Siciliana, chiarisce come l’affido in gestione di reparto “sarebbe un modello di contratto in base al quale il titolare di un esercizio commerciale può affidare la gestione di un reparto della propria Azienda ad altro soggetto che non ha bisogno di munirsi di proprie autorizzazioni, potendo svolgere l’attività utilizzando quelle del soggetto affidante”. Ciò perché l’affido di reparto è consentito negli esercizi commerciali organizzati in più reparti attraverso la sottoscrizione di un contratto di natura privatistica, inquadrato nella categoria dei contratti atipici, ossia di quei contratti non espressamente disciplinati nel codice civile ma creati dalle parti in base alle loro specifiche esigenze di negoziazione.

Quindi, non si verifica l’ingresso di un diverso titolare dell’azienda, per cui verso l’esterno la concessione/autorizzazione non viene modificata, restando la stessa in capo al titolare dell’azienda “madre”, mentre verso l’interno le parti possono regolare i loro rapporti con autonomia. L’affidamento di reparto si ha quando il titolare di un esercizio di somministrazione affida la gestione di un reparto, per un periodo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività di somministrazione.

Il reparto deve presentare un collegamento strutturale con l’esercizio dove lo stesso è collocato e non può avere accesso autonomo. “Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l`ordinamento giuridico”.

In tal modo si definisce la differenza tra fitto d’azienda e affidamento di reparto: l’elemento di discrimine pare essere la “gestione autonoma dal punto di vista fiscale”, da intendersi come gestione degli oneri tributari che gravano sul reddito generato dalle vendite commercializzate nel reparto. Di conseguenza, anche a seguito di affidamento di uno o più reparti, al titolare dell’esercizio commerciale resta comunque intestata l’autorizzazione riferita all’intera superficie di vendita. L’affidamento di reparti, non può, tuttavia, riguardare la totalità dei reparti perché ciò significherebbe svuotare di contenuto l’autorizzazione rilasciata per una media struttura di vendita.

Per quanto riguarda la forma contrattuale, la circolare specifica come si ritenga “opportuna” la stipula per iscritto, sia per facilitare la regolamentazione del rapporto, sia per effettuare le comunicazioni prescritte dalle normative regionali, nonché per la prova del contenuto del contratto. L’affidatario, è, infatti, tenuto all’iscrizione nel registro delle imprese oltre al possesso dei requisiti morali e professionali previsti. Fermo restando che l’affido o sub-affido di reparto, è comprovato da una scrittura privata, non soggetta ad autentica notarile, il Mise si è pronunciato per l’esclusione della registrazione all’agenzia delle entrate.

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