Incentivo “Io lavoro”, dall’Inps arrivano i nuovi chiarimenti - QdS

Incentivo “Io lavoro”, dall’Inps arrivano i nuovi chiarimenti

Serena Giovanna Grasso

Incentivo “Io lavoro”, dall’Inps arrivano i nuovi chiarimenti

sabato 21 Novembre 2020

Necessario che il lavoratore che ha già compiuto 25 anni sia privo di occupazione da almeno sei mesi. Misura subordinata all’assunzione a tempo indeterminato di soggetti disoccupati

PALERMO – Nuovi chiarimenti dall’Istituto nazionale di previdenza sociale in merito all’applicazione dell’incentivo “Io lavoro”. La misura prevede l’erogazione di un incentivo pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro per un importo massimo di 8.060 euro riparametrato e applicato su base mensile per un totale di dodici mensilità (dunque, fino ad un massimo di 671,66 euro mensili), a condizione che vengano effettuate assunzioni a tempo indeterminato tra il primo gennaio e il 31 dicembre dell’anno in corso.

Secondo quanto riferisce l’Inps con messaggio numero 4191, idonea all’ottenimento del beneficio è l’assunzione di soggetti disoccupati. In merito, c’è da fare un chiarimento: infatti, se alla data di assunzione il lavoratore ha un’età compresa tra i 16 e i 24 anni (intesi come 24 anni e 364 giorni), ai fini dell’accesso al beneficio è sufficiente che lo stesso risulti disoccupato. Diversamente, il lavoratore che ha già compiuto 25 anni non solo deve essere disoccupato, ma lo deve anche essere da un periodo non inferiore ai sei mesi. In particolare, il soggetto in questione nei sei mesi precedenti l’assunzione non deve neppure aver svolto lavoro autonomo.

Le risorse complessivamente stanziate ammontano a 329,4 milioni di euro, ripartiti in 234 milioni di euro a beneficio delle regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), 12,4 milioni di euro per le regioni “più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio) e 83 milioni di euro per le regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna).

Dunque, l’accettazione dell’incentivo, oltre che al possesso dei requisiti suddetti, è subordinata alla disponibilità delle risorse specificamente stanziate per la macroarea di appartenenza. Inoltre, in caso di modifica della sede di lavoro da una macroarea ad un’altra, l’incentivo potrà continuare ad essere fruito solo previa verifica della disponibilità di risorse sul contatore regionale di destinazione: in caso di indisponibilità, l’agevolazione cesserà di essere erogata a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento.

Il beneficio è escluso espressamente nelle ipotesi di assunzione con contratto di lavoro domestico o intermittente e nelle ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale. In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto: dunque, dopo la prima concessione non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro nei confronti dello stesso lavoratore, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio.

Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

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