Tra i beneficiari lavoratori dello spettacolo e venditori a domicilio: istanze entro il 31 dicembre. La domanda va inoltrata telematicamente all’Inps nella sezione “Indennità Covid-19”
ROMA – Slitta al 31 dicembre 2020 il termine ultimo per la presentazione della domanda di indennità onnicomprensiva pari a 1.000.
La domanda dovrà essere effettuata da chi non ha presentato l’istanza per altre indennità Covid e da chi ha presentato una domanda che risulta respinta mentre, coloro i quali hanno già beneficiato della precedente indennità Covid-19, prevista dal Decreto Agosto, anche a seguito di riesame con esito positivo, non devono ripresentare alcuna istanza, in quanto il Bonus sarà accreditato in modo automatico.
Rimane invece immutata al 18 dicembre la scadenza per chi, nelle stesse categorie di lavoratori, deve fare ancora domanda per il precedente indennizzo fissato dall’art. 15 del decreto-legge n.137/2020, su cui era già stata data una proroga con circolare Inps n.137/2020.
In particolare, l’indennità di cui sopra è rivolta:
• ai lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
• ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
• ai lavoratori intermittenti;
• ai lavoratori autonomi occasionali;
• ai lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
• ai lavoratori dello spettacolo;
• ai lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
REQUISITI DI ACCESSO PER CIASCUNA CATEGORIA
I lavoratori stagionali
I lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, che non hanno già fruito dell’indennità, possono presentare domanda per la fruizione se hanno lavorato nel settore di riferimento per almeno trenta giornate e se sono stati licenziati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020. Per il periodo di fruizione dell’indennità, non matura né l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare. è però previsto che il lavoratore, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, possa instaurare un altro rapporto di lavoro subordinato terminato comunque entro e non oltre la fine di ottobre.
Per quanto concerne i lavoratori tempo determinato dei suddetti settori, ai fini dell’accesso devono essere stati titolari nel predetto periodo di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato, la cui durata complessiva deve essere stata pari ad almeno trenta giornate. In aggiunta i lavoratori devono essere titolari, nel corso dell’anno 2018, di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo
determinato o stagionale nei predetti settori.
I lavoratori incaricati di vendite a domicilio
I lavoratori incaricati alle vendite a domicilio possono accedere all’indennità se hanno per l’anno 2019 un reddito annuo – derivante dalle predette attività – superiore a 5.000 euro, che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Lavoratori dello spettacolo
I lavoratori dello spettacolo possono usufruire dell’indennità se sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo se sono titolari di almeno 30 contributi giornalieri versati nel Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 29 ottobre 2020, se nel medesimo Fondo sono versati almeno 7 contributi giornalieri e se ,al contempo, non si abbia nel 2019 un reddito superiore ai 35.000 euro.
COME E QUANDO FARE RICHIESTA
È necessario inoltrare la domanda all’Inps solo per via telematica utilizzando il portale MyInps nella sezione “Indennità Covid-19” o, in alternativa, rivolgendosi agli intermediari. Il servizio indennità Covid-19 offre la possibilità di inviare online la domanda, verificare lo stato della domanda (Esiti), rinunciare alla domanda inviata in assenza dei requisiti richiesti, modificare la modalità di pagamento e rettificare l’Iban.
Di fondamentale importanza sono le credenziali di accesso ai servizi che allo stato attuale sono il Pin Inps per i possessori (si ricorda che l’Inps non rilascia più nuovi Pin a decorrere dal 1° ottobre 2020) lo Spid di livello 2 o superiore, la Carta di identità elettronica 3.0 (Cie) e la Carta nazionale dei servizi (Cns). In alternativa al portale web, l’indennità può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center.