Infrazioni su strade straniere, si paga in Italia - QdS

Infrazioni su strade straniere, si paga in Italia

Antonino Lo Re

Infrazioni su strade straniere, si paga in Italia

sabato 04 Maggio 2019

Con Dlgs 37/2014 e 37/2016 recepito il sistema europeo di notifica all’estero delle multe stradali. Sistema limitato a otto tipi di illeciti tra cui eccesso di velocità e uso del telefono alla guida

ROMA – Con l’entrata a regime del sistema europeo di notifica all’estero delle multe stradali (direttiva 2015/413, la ex 2011/82) non c’è più scampo per i furbetti che hanno ricevuto una multa oltre i confini nazionali e l’hanno ignorata. Quando arriva la lettera conviene pagarla oppure opporsi se vi è un valido motivo. Insieme all’applicazione delle sanzioni pecuniarie in generale (decisione quadro 2005/214), la maggior parte degli Stati europei ha recepito la norma: l’Italia lo ha fatto con i Dlgs 37/2014 e 37/2016.

Analizzando uno studio della Commissione europea è emerso come i guidatori stranieri, pur essendo in media il 5% del traffico europeo, sono responsabili del 15% delle infrazioni per eccesso di velocità. Fino a poco tempo fa le autorità straniere rinunciavano a riscuotere le sanzioni notificate a veicoli extra-nazionali, sia per la difficoltà nell’identificare il trasgressore, sia per la differente normativa vigente nel Paese dell’automobilista multato. Adesso non vi sono più possibilità di farla franca grazie a questo nuovo sistema che applicato in tutti i 28 Stati membri, permette alle autorità locali, mediante una comunicazione diretta tra database delle motorizzazioni europee, di velocizzare l’identificazione del veicolo e quindi del trasgressore.

Il sistema è limitato a otto tipi infrazione: eccesso di velocità, uso telefono cellulare alla guida, mancato uso della cintura di sicurezza, mancato uso del casco sulla moto, mancato arresto a semaforo rosso, guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti, circolazione su corsia vietata. Secondo la direttiva “cross border”, le sanzioni in denaro per infrazioni stradali commesse in un paese europeo possono essere richieste anche dopo il rientro in Italia.

L’autorità di Polizia interroga il punto di contatto del paese di immatricolazione del veicolo per conoscere le generalità dell’intestatario. Il punto di contatto in Italia è il Centro di elaborazione dati della Motorizzazione. L’autorità di Polizia estera invia per posta (ordinaria o raccomandata, secondo la legge dello Stato in cui è stata commessa l’infrazione) una comunicazione con gli estremi dell’infrazione e delle informazioni per pagare la multa ed eventualmente opporsi.

Nel caso in cui arrivi la lettera di notifica e si decide di non pagare né di presentare ricorso, la Corte d’appello invierà all’interessato sul proprio luogo di residenza o domicilio una busta verde come quella delle multe italiane. All’interna è indicata la date per la quale è fissata l’udienza in camera di consiglio e nomina un difensore d’ufficio, sostituibile da uno di fiducia. Nell’udienza ci si limita solo a controllare se le procedure sono state eseguite correttamente.

Dopo aver “riconosciuto” la multa si attiva la riscossione coattiva secondo le regole penali italiane per cui interviene l’ufficiale giudiziario. L’incasso andrà allo stato italiano, salvo diverso accordo con lo stato estero. Per chi decide di pagare già dopo avere ricevuto la lettera dall’estero si potrà avere lo scontro del 30% concesso in Italia se si verrà saldata la multa entro cinque giorni.

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