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Iva 2025, occhio all’obbligo di versamento entro il 29 dicembre: per chi è prevista la scadenza

Iva 2025, occhio all’obbligo di versamento entro il 29 dicembre: per chi è prevista la scadenza
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L’obbligo riguarda tutti i titolari di partita IVA che adottano il regime ordinario, mentre restano esclusi i soggetti che applicano il regime forfettario

Il versamento dell’acconto IVA relativo al 2025 deve essere effettuato, da parte dei contribuenti con liquidazione mensile o trimestrale, entro lunedì 29 dicembre 2025. La data ordinaria sarebbe il 27 dicembre, ma poiché cade di domenica, la scadenza slitta automaticamente al primo giorno lavorativo successivo. L’obbligo riguarda tutti i titolari di partita IVA che adottano il regime ordinario, mentre restano esclusi i soggetti che applicano il regime forfettario.

Modalità di determinazione dell’acconto

Il contribuente può scegliere tra tre diversi sistemi di calcolo, optando per quello più favorevole alla propria situazione contabile:

A) Metodo storico. È l’opzione più comune. L’importo da versare corrisponde all’88% dell’IVA dovuta (o che sarebbe stata dovuta) per il periodo di riferimento dell’anno precedente:

  • per i mensili, la liquidazione di dicembre dell’anno precedente;
  • per i trimestrali ordinari, il debito emergente dalla dichiarazione IVA annuale;
  • per i trimestrali speciali (autotrasportatori, distributori di carburante, gestori servizi pubblici come acqua, luce, gas), la liquidazione del quarto trimestre del periodo precedente.

B) Metodo previsionale Si basa su una stima delle operazioni che si presume saranno registrate fino al 31 dicembre dell’anno in corso.

C) Metodo analitico Prevede di calcolare l’acconto sulla base di una liquidazione anticipata al 20 dicembre 2025, considerando:

  • registrazioni dal 1° al 20 dicembre per i mensili,
  • registrazioni dal 1° ottobre al 20 dicembre per i trimestrali.

    L’importo da versare è pari al 100% dell’IVA a debito risultante.

    Modalità di pagamento dell’acconto

    Il versamento deve essere effettuato esclusivamente tramite modello F24 telematico, utilizzando:

    • i servizi dell’Agenzia delle Entrate (“F24 web”, “F24 online”),
    • il sistema di home banking di banche o Poste Italiane,
    • i canali degli agenti della riscossione convenzionati,
    • oppure tramite un intermediario abilitato.

    È consentito compensare l’imposta dovuta con eventuali crediti disponibili nel proprio cassetto fiscale.

    I codici tributo da indicare sono:

    • 6013 per chi liquida l’IVA mensilmente,
    • 6035 per i contribuenti trimestrali.

    Soggetti esonerati dal versamento

    Non sono tenuti al pagamento dell’acconto IVA:

    • i contribuenti che non dispongono né del dato storico né di quello previsionale necessari al calcolo;
    • coloro che avrebbero un debito inferiore a 103,29 euro;
    • i soggetti che nel corso dell’anno hanno effettuato esclusivamente operazioni non imponibili, esenti, non soggette o senza obbligo di versamento d’imposta;
    • i produttori agricoli;
    • gli operatori che svolgono spettacoli e giochi in regime speciale;
    • associazioni sportive dilettantistiche, proloco e enti non profit;
    • i raccoglitori e rivenditori di rottami, cascami, vetro, carta e materiali simili, per cui non è previsto l’obbligo di liquidazione e versamento;
    • gli imprenditori individuali che abbiano concesso in affitto l’unica azienda entro il 30 settembre (per i trimestrali) o entro il 30 novembre (per i mensili), a condizione che non svolgano altre attività rilevanti ai fini IVA.

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