Mobilità in deroga, da Inps ok a proroga fino a 31 dicembre - QdS

Lavoratori dipendenti, prorogata mobilità in deroga una volta esaurita la Naspi

Lavoratori dipendenti, prorogata mobilità in deroga una volta esaurita la Naspi

Salvatore Freni  |
lunedì 01 Maggio 2023

L'INPS ha comunicato in via ufficiale la proroga fino al 31 dicembre della possibilità di accedere al trattamento di mobilità in deroga.

Con il messaggio n. 1410 dello scorso 17 aprile 2023 l’Istituto della Previdenza Sociale (INPS) informa l’utenza della proroga fino al 31 dicembre di quest’anno della possibilità di accedere al trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori dipendenti che si trovano nella condizione appresso rappresentata i quali, per ottenere l’indennità in trattazione devono presentare apposita domanda esclusivamente on line alla regione siciliana.

Infine occorre dire che per l’indennità in esame viene prevista una misura massima per cui se le richieste eccedono tale somma non vengono più prese in considerazione altre domande.

Soggetti beneficiari della prestazione

Beneficiano del trattamento di mobilità in deroga i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro sia a tempo determinato che a tempo indeterminato con qualifica di operai, impiegati o quadri; sono anche compresi gli apprendisti ed i lavoratori somministrati i quali, a seguito della perdita del lavoro hanno fruito della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), alla fine della quale possono accedere alla prestazione appena detta.

Tale opportunità è offerta ai lavoratori di aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della regione siciliana che si trovano nella condizione appena detta.

Misura della prestazione

La prestazione economica in discorso è gravata da una riduzione che oggi è del 5,84%. Le singole misure di tale prestazione sono le seguenti.

Misura della prestazione

La prestazione economica in discorso è gravata da una riduzione che oggi è del 5,84%. Le singole misure di tale prestazione sono le seguenti:

  • Retribuzione inferiore o uguale a 2.102,24 (basso) – Importo lordo 971,71, importo netto 914,96;
  • Retribuzione superiore a 2.102,24 (alto) – Importo lordo 1.167,91, importo netto 1.099,70.

Cumulabilità e compatibilità della prestazione con altri redditi da lavoro

In merito alla cumulabilità ed alla compatibilità della prestazione in argomento essa è regolamentata come l’indennità di mobilità ordinaria.

A tale proposito si precisa che nel caso in cui il beneficiario del trattamento si rioccupa con un lavoro subordinato, a tempo determinato o a tempo parziale, potrà operare solo la sospensione della prestazione e non lo “slittamento della data finale della stessa” in quanto il termine della prestazione è già indicato nel decreto di concessione della stessa. Allo scopo di meglio chiarire quanto appena detto si fanno seguire due esempi.

Esempio 1: un beneficiario della presente indennità, licenziato il 31 luglio 2022 al quale la stessa indennità dovrebbe scadere il 31 luglio 2023 (durata 12 mesi), il 1° marzo 2023 viene occupato con un rapporto di lavoro dipendente che va dal 1° al 31 marzo 2023, di conseguenza l’indennità di cui egli gode si sospende per lo stesso periodo del rapporto di lavoro, ma scade ugualmente nella data già stabilita del 31 luglio 2023, non slitta di un mese al 31 agosto 2023;
Esempio 2: un beneficiari della stessa indennità licenziato il 30 novembre 2022 viene occupato con un rapporto di lavoro dipendente a part time dal 1° febbraio al 31 maggio 2023 con orario settimanale di 20 ore, anziché 40 ore settimanali; egli percepirà l’indennità in argomento come segue: per intero dal 1° dicembre 2022 al 31 gennaio 2023 e dal 1° giugno al 30 novembre 2023, mentre per il periodo in cui è stato occupato egli percepirà il 50% dell’importo della più volte detta indennità.

È opportuno sottolineare, infine, che non è possibile corrispondere la presente indennità in forma anticipata in unica soluzione, in quanto ciò non è previsto dalla norma in esame.

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