ROMA – Il testo definitivo del Disegno di Legge di bilancio 2026, dopo la “bollinatura” della Ragioneria generale dello Stato, continua a far discutere. Il testo, di 154 articoli, continua ancora a non essere assolutamente certo. Attualmente, infatti, se da un lato abbiamo il “nero su bianco” con riguardo ad alcuni punti caldi della legge, dall’altro persistono i pareri contrari da parte di molti esponenti dell’opposizione, e non solo. Quindi, dovremo attendere la conclusione dell’iter di approvazione parlamentare e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale per conoscere con la necessaria certezza quali saranno le disposizioni contenute lella legge di bilancio 2026.
Legge di bilancio, unico punto certo la riduzione dell’Irpef
L’unico punto certo sembrerebbe essere quello che riguarda la riduzione dell’Irpef per i redditi intermedi, ossia la diminuzione al 33% (precedentemente pari al 35%) dell’aliquota cui assoggettare i redditi del secondo scaglione, quello da 28.000 a 50.000 (Art.2). Confermato pure il mantenimento, nel 2026, dei bonus “casa”, 50% per la ristrutturazione della prima casa e 36% per la seconda casa (Art. 9). Nel documento, anche l’applicazione di una flat tax del 5% sugli aumenti contrattuali siglati nel 2025 e 2026, ma solo per i dipendenti con reddito fino a 28.000 euro. Saranno assoggettati all’imposta sostitutiva del 15%, nel 2026, nel limite di 1.500 euro, le somme erogate ai lavoratori per gli straordinari, per il lavoro notturno e per i festivi. Per tutto il 2026 la tassazione sui premi di risultato viene ridotta dal 5% all’1%, con l’aumento del tetto da 3 mila a 5 mila euro. Previsto pure l’aumento a 10 euro della deduzione per i buoni pasto (Art.4).
Tante discussioni sulla cedolare al 26% per gli affitti brevi
Con riguardo, invece, all’ipotesi, abbastanza discussa negli ultimi tempi, di aumentare al 26% la cedolare secca per gli affitti brevi, anche quelli riguardanti il primo appartamento (aliquota attualmente pari al 21%), secondo il testo “bollinato” dalla Ragioneria (articolo 7), l’aumento non è generalizzato, ma limitato solo ai casi in cui il relativo contratto sia concluso tramite intermediari immobiliari o portali informatici, come Airbnb o Booking. In tutti gli altri casi, dove il proprietario, persone fisica, non si avvale dei cennati intermediari, l’aliquota, sempre per il primo immobile, resta ferma al 21% (Art. 7).
In materia di Rottamazione, la “quinquies”, secondo il testo più recente (articolo 23), la definizione agevolata, riguardante i carichi affidati agli agenti della riscossione dal primo gennaio 2020 al 31 dicembre 2023, non sarà generalizzata. Riguarderà soltanto i mancati versamenti delle imposte o dei contributi previdenziali, mentre resteranno escluse dalla rottamazione le cartelle di pagamento riguardanti somme dovute a seguito di accertamento. Il pagamento potrà avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2026, oppure in 54 rate bimestrali di pari importo delle quali la prima rata con scadenza 31 luglio 2026, l’ultima il 31 maggio 2035. È previsto un pagamento minimo di ogni singola rata di 100 euro e l’applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo. In pratica, secondo questa recente versione della norma, possono accedere alla nuova definizione agevolata anche i decaduti dalla rottamazione quater ma non quelli in regola non i pagamenti, compresi coloro i quali, dopo essere fuoriusciti, avevano utilizzato la riammissione entro lo scorso 30 aprile ma poi avevano nuovamente saltato o pagato in ritardo una rata. Pare che quest’ultima decisione sia proprio il contrario di quella che era stata pensata in precedenza. Tra le novità di rilievo c’è pure una norma anti-furbetti, secondo cui chi non versa la prima o l’ultima rata, o ne salta almeno due, perde tutti i benefici della sanatoria.
Gli Enti locali e le regioni potranno produrre “rottamazioni”
Gli Enti locali e le regioni potranno introdurre proprie forme di definizione agevolata, ma non per Irap e addizionali. Per le banche, confermato l’aumento di due punti percentuali dell’Irap sugli istituti di credito, insieme alla sospensione della deduzione dei componenti negativi legati alle Dta e alla possibilità di affrancare le riserve con aliquote agevolate (Art.21). Elevata a 91.500 euro la soglia (art.5, c. 2, terzo periodo del Regolamento Dpcm 159/2013) per l’esclusione dal conteggio Isee della “prima casa” (art.47). Inserita una norma nel Dpr 633/72 (54-bis 1) per il controllo delle dichiarazioni Iva, che consente all’Agenzia delle Entrate, in caso di omissione della dichiarazione Iva, di accertare l’imposta dovuta attraverso i dati emergenti dalle fatture elettroniche, dai corrispettivi telematici e dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche effettuate (art.25). Prevista pure un’altra disposizione che vieta la compensazione dei crediti fiscali con i contributi previdenziali e assicurativi di cui alle lettere e), f) e g) del secondo comma dell’articolo 17 del Dlgs 2421/97, e che abbassa a 50.000 euro (in precedenza era 100.000 euro) la soglia delle iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori che impedisce la compensazione (art. 26). Ai fini di una maggiore efficacia della riscossione, viene prevista la comunicazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate all’agente della riscossione, dell’ammontare delle fatture emesse da debitori iscritti a ruolo nei confronti dello stesso soggetto nei sei mesi precedenti. Tale estensione delle informazioni fornite all’Agenzia delle Entrate-Riscossione consentirà l’avvio di procedure esecutive presso terzi (art. 27).
Per i “forfettari”, confermata la modifica che riguarda il limite di “redditi di lavoro dipendente o assimilati” che impedisce l’applicazione della flat tax. Il tetto di 30.000 euro, infatti, viene aumentato a 35.000, ampliando di poco la platea di coloro i quali possono avvalersene. Un “tetto” che continua a essere molto basso, impedendo a molte persone, che percepiscono redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (come le pensioni) di lavorare avvalendosi delle semplificazioni che il regime forfettario comporta (Art.12).

