Flat tax incrementale, benefici fiscali e “paletti” - QdS

Flat tax incrementale, benefici fiscali e “paletti”

Salvatore Forastieri

Flat tax incrementale, benefici fiscali e “paletti”

mercoledì 11 Ottobre 2023

Fornite le indicazioni per individuare i presupposti di applicazione. Aliquota del 15% su differenza tra reddito 2023 e reddito più elevato dichiarato negli anni 2020-22 ma sotto i 40mila €

ROMA – L’articolo 1, comma 55, prima parte, della legge di Bilancio per il 2023, la L. 197/2022, afferma che: “Per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali […]”.

L’aliquota, nella misura del 15%, si applica su una base imponibile pari alla differenza tra il reddito 2023 e l’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, ma non superiore a 40.000 euro, ridotta di un 5% del reddito di riferimento.

Modalità di applicazione della flat tax incrementale

Con circolare n. 18 del 28 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in relazione alle modalità di applicazione della flat tax incrementale, non solo fornendo le indicazioni necessarie per l’individuazione dei presupposti soggettivi ed oggettivi (la circolare ha pure precisato che rientrano nel beneficio fiscale anche gli imprenditori agricoli individuali che accedono al regime di cui agli articoli 56, comma 51, e 56-bis del Tuir, limitatamente ai redditi d’impresa prodotti), ma anche facendo degli esempi pratici di calcolo della base imponibile soggetta ad imposta in modo forfettario.

Probabilmente si tratta di un contentino per il mancato e promesso aumento del limite di 85.000 Euro a 100.000 per l’applicazione del regime forfettario. Fatto sta, comunque, che non sono poche le polemiche per l’introduzione, seppure per un solo anno, di questo particolare regime che prevede un’imposta unica “sostitutiva” ai fini dell’applicazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relativa addizionali e che, alla fine, seppure in modo contenuto, per i limiti imposti dalla legge, favorisce le fasce più alte e non quelle più basse, cioè soggetti che si trovano nella “no tax area” oppure perché “incapienti non avendo capienza fiscale perché il loro reddito, e la corrispondente imposta lorda, sono così bassi da non permettere loro di accedere a tutte le agevolazioni spettanti dalla normativa fiscale.

La no tax area

Ricordiamo che la “no tax area” per il 2023, per i lavoratori dipendenti, per i pensionati e per i lavoratori autonomi, prevede rispettivamente il limite di reddito di 8.145 euro, 8.500 euro e di 5.500 euro.

Volendo chiarire come applicare la flat tax incrementale, seppure ben descritto nella citata circolare 18/23, diciamo che occorre fare la differenza tra il reddito del 2023 e quello più alto del triennio precedente (2020-2022). Quindi si applica sulla predetta differenza la franchigia del 5 per cento, calcolata sul reddito più alto del citato triennio 2020, 2021 e 2022. Sul reddito così determinato, seppure con il limite massimo di 40.000 euro, si applica la “tassa piatta” del 15 per cento.

Evidentemente l’eventuale ulteriore quota di reddito non soggetta a imposta sostitutiva confluisce nel reddito complessivo e su di essa si applica l’Irpef progressiva ordinaria (secondo gli ordinari scaglioni di reddito) e le relative addizionali.

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