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Catania, il lido Scogliera d’Armisi vince il ricorso contro l’Autorità portuale. Tar: “Nullo il Piano regolatore”

Catania, il lido Scogliera d’Armisi vince il ricorso contro l’Autorità portuale. Tar: “Nullo il Piano regolatore”

La decisione del Tar del capoluogo etneo su uno dei lidi più noti del litorale catanese

Uno sconfinamento non solo geografico ma anche di competenza. È ciò che avrebbe fatto l’Autorità portuale della Sicilia Orientale nell’approvare il nuovo piano regolatore portuale disponendo la modifica dei confini territoriali fin sotto alla scogliera D’Armisi: a stabilirlo è stato il Tar di Catania, con una sentenza che ha accolto parzialmente il ricorso presentato dal gestore dell’omonimo lido, meta storica di chi, nel cuore della città, preferisce gli scogli alle spiagge della Playa.

La sentenza sul lido Scogliera D’Armisi

Ai giudici amministrativi è spettato stabilire la legittimità dell’iter che portò lo scorso autunno l’autorità presieduta da Francesco Di Sarcina all’adozione di una nuova pianificazione dell’area portuale. Secondo il tribunale, la procedura è stata viziata da passaggi che non hanno tenuto conto di quanto previsto dalla normativa per arrivare alla modifica dei confini.

“Piuttosto che arrestarsi alla fase di proposta e attendere il conseguente svolgimento del procedimento di cui all’art. 17, comma 2, della L. 400/1988, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale – si legge nella sentenza di primo grado – ha materialmente anticipato la fase di approvazione del Prp a un momento precedente all’estensione dei propri confini, straripando, pertanto, dai propri poteri. Al momento dell’approvazione – proseguono i giudici – sono state inserite previsioni che esulano dai confini territoriali dell’Autorità, in quanto relative ad aree appartenenti al Demanio marittimo, su cui, in tale frangente temporale, la competenza risultava in capo agli uffici demaniali della Regione Siciliana, ossia appartenente a un’amministrazione facente parte di un plesso amministrativo differente da quello entro cui va inquadrata l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale”.

Ciò che non è stato fatto

Al centro del ricorso c’è stata la richiesta di annullamento della delibera con cui, il 29 ottobre 2025, il Comitato di gestione dell’Autorità portuale ha approvato il piano. Il documento prevede la realizzazione di una nuova darsena turistica a nord dell’attuale darsena commerciale, spingendosi fino al punto in cui si trova la scogliera D’Armisi e, di conseguenza, lo stabilimento balneare.

All’imprenditore titolare della società che gestisce il lido è stata riconosciuta la legittimità a rivolgersi al Tar non perché titolare della concessione, per via dei conflitti tra le normative europee e italiane sulle proroghe alle concessioni demaniali, quanto perché operatore del settore balneare e dunque al pari degli altri potenzialmente danneggiato dall’estensione dell’area di pertinenza dell’Autorità portuale.

La contestazione raccolta dal Tar ha riguardato il mancato rispetto del procedimento per arrivare all’estensione dei limiti territoriali. L’iter prevede che la stessa arrivi tramite decreto del presidente della Repubblica, su proposta del ministero delle Infrastrutture e previo parere della Conferenza unificata Stato-Regioni.

“La stessa Autorità, mediante le proprie difese esposte nel corso del giudizio, di aver avviato – prima della definitiva approvazione del Prp – l’iter versando in atti la relativa motivata istanza rivolta al ministero, in coerenza con quanto disposto a livello normativo”, ricostruiscono i giudici nel provvedimento. Tuttavia, non avere aspettato la conclusione del procedimento ha di fatto viziato l’approvazione del Piano regolatore.

“Una volta avviato correttamente tale iter, l’ente portuale avrebbe dovuto attendere l’avvenuta modifica del proprio perimetro di competenza, subordinata all’adozione del relativo decreto del Presidente della Repubblica”, si legge nella sentenza.

Cosa potrà accadere

Incassato il verdetto del Tar, l’Autorità portuale, ottenuta la modifica dei confini territoriale, è titolata a riproporre e deliberare sulla nuova pianificazione.

Da parte propria il titolare del lido potrebbe nuovamente rivolgersi alla giustizia amministrativa chiedendo vengano esaminati le presunte ulteriori criticità del progetto. Nel ricorso si fa già cenno all’importanza dell’area dal punto di vista naturalistico e, nello specifico, ai fondali di pregio che si trovano davanti alla scogliera.

Sul punto, il Tar non si è pronunciato. “Lo scrutinio da parte di quest’organo giudicante delle doglianze prospettate dalla parte ricorrente in ordine alle previsioni del Piano relative alla scogliera D’Armisi, impingerebbe su un potere non ancora esercitato, atteso che il vizio di illegittimità da cui è avvinto il predetto Prp determina – da solo – la nullità di tali previsioni pianificatorie”.

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